Definizione di Punto

Punto. 15.15 del disciplinare di gara
Punto. 9 Si riporta il testo dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: "1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.";
Punto. 4.m Disc.):di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, con riferimento all’art.90 comma 8 del “Codice” e al D.M. Attiv. Prodd. 123/04 (art.3 Schemi Polizze Tipo 2.1, 2.2), ossia di situazioni di “controllo o collegamento” col/i Progettista/i e Soggetti di supporto nella xxxx.xx dell’opera d’appaltarsi nonchè coi loro collaboratori/dipendenti, né intervenuto in alcun modo nella xxxx.xx medesima; Punto 4.n Disc.): di Essere ovvero Non essere (segnare la casella che interessa) nella condizione di “Micro, Piccola o Media impresa” di cui all’art. 5 c.1,a L. 180 del 11/11/11 ed inolte: di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , per attività corrispondente ai lavori da eseguire, ed attesta i seguenti ulteriori dati: (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) • numero d’iscrizione: , data iscrizione: ; • durata della Ditta/ data termine: ; • abilitazioni (ove occorra) di cui D.M. 37/2008 (art. 1 ex L.46/90) per le lettere _ ; • altre abilitazioni (ove occorra) ; • forma giuridica della Impresa concorrente (barrare la casella che interessa):  ditta individuale;  società in accomandita per azioni;  società in accomandita semplice;  società cooperativa a responsabilità limitata;  società per azioni;  consorzio di cooperative; • i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza, cod. fisc. e qualità dei sotto elencati soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il sussistente socio di maggioranza [persona fisica] in caso di società con meno di quattro soci, e direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio):

Examples of Punto in a sentence

  • Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO.

  • Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

  • L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio.

  • Nessun vincolo specifico; indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - Punto 6".

  • Per quanto non previsto, si applica la disciplina di cui al Punto 7 del Capitolo 1.


More Definitions of Punto

Punto. “3. organizzazione del team dedicato alle attività di subentro, con indicazione, per ciascun profilo richiesto nell’erogazione dei servizi, dei seguenti aspetti:
Punto. 4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione
Punto. A: AFT raggiunge punteggio tra 60 e 100 compresi L’incentivazione è attribuita a partire dal raggiungimento di almeno 60 punti (il risultato è calcolato su tutti gli assistiti iscritti con gli MMG che la compongono). In questo caso l’incentivazione corrisponderà ad € 1,50 (correlata a punteggio 100 e percentualmente ridotta per risultati tra 100 e 60) per numero assistiti della AFT, da ripartire tra tutti i medici della AFT (budget di AFT) proporzionalmente al numero degli assistiti in carico, con esclusione di:
Punto. Vendita Negozio dell’esercente presso cui possono operare uno o piu’ POS. Transato Importo della transazione/operazione.
Punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. Conforme Cass. n. 2805 del 2011). Per contro, nel caso qui in esame la società ricorrente ha irritualmente censurato la motivazione, ritenuta laconica ed insufficiente, in base alla quale nella specie la Corte di merito ha ritenuto la nullità parziale del patto di non concorrenza, limitatamente all'anzidetta opzione, perciò tamquam non esset, peraltro in conformità al principio di conservazione degli atti giuridici, in effetti applicando, correttamente, l'art. 1419 c.c., comma 2 (cfr. Cass. 2 civ. n. 23950 del 10/11/2014: la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito. Inoltre, Cass. 2 civ. n. 6756 del 05/05/2003 ha condivisibilmente precisato che agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato. Conforme Cass. 3 civ. n. 27732 del 16/12/2005.
Punto. 3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto Punto 3.2 Prestazione in caso di decesso Punto 3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio � Portata della garanzia assicurativa Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa Punto 7 Inizio della copertura assicurativa Punto 8 Fine della copertura assicurativa Punto 13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi Punto 15 Conversione in un'assicurazione di puro caso decesso Punto 16 Riattivazione � Limitazioni di copertura Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativaObblighi del contraente Punto 9 Obblighi di comunicazione e collaborazione Punto 10 Finanziamento dell'assicurazione
Punto. 15.11 del disciplinare di gara