Definizione di Put Warrants

Put Warrants is as defined in Condition 22;

Examples of Put Warrants in a sentence

  • Final Terms 58 Series of Call and Put Warrants over NYMEX Light, Sweet Crude Oil Future December 2007, NYMEX Light, Sweet Crude Oil Future March 2008, One Fine Xxxx Ounce of Gold (Minimum 0.995 Fine, London Good Delivery Form, 3pm London time fixing) and One Xxxx Ounce of 0.999 Fine Silver (at least 999 parts per 1,000) (the "Warrants") Warrants can be volatile instruments.

  • Strumenti finanziari: 144 Series of Call and Put Warrants over 18 Single Emittente: GOLDMAN SACHS (JERSEY) LIMITED Garante: GOLDMAN SACHS EUROPE Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 13/02/2008 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX “Covered Warrant Plain Vanilla” Borsa - Comparto TAH Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l’orario stabilito dagli artt.

  • Strumenti finanziari: 56 Series of Call and Put Warrants over 18 Single Emittente: GOLDMAN SACHS (JERSEY) LIMITED Garante: GOLDMAN SACHS EUROPE Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 28/03/2008 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX “Covered Warrant Plain Vanilla” Borsa - Comparto TAH Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l’orario stabilito dagli artt.

  • If, in the case of a Put Security (Put Warrants, Put Discount Warrants, Put Turbo Securities, Put Turbo Open End Securities, Put X-Turbo Securities, Put X-Turbo Open End Securities, Put Mini Futures Securities), the price of the Underlying rises, holders of the Securities may be exposed to the risk that the value of their Securities will fall to a level which will result in the Security Holders suffering a total loss of their invested capital (i.

  • Strumenti finanziari: 36 Series of Call and Put Warrants over the Emittente: GOLDMAN SACHS (JERSEY) LIMITED Garante: GOLDMAN SACHS EUROPE Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 03/04/2008 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX “Covered Warrant Plain Vanilla” Borsa - Comparto TAH Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l’orario stabilito dagli artt.

  • Strumenti finanziari: 66 Series of Call and Put Warrants over the Dow Emittente: GOLDMAN SACHS (JERSEY) LIMITED Garante: GOLDMAN SACHS EUROPE Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA Data di inizio negoziazioni: 16/04/2008 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX “Covered Warrant Plain Vanilla” Borsa - Comparto TAH Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l’orario stabilito dagli artt.

Related to Put Warrants

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

  • Series No. of the Securities: Number of Securities the subject of this notice: The undersigned understands that if this Renouncement Notice is not completed and delivered as provided in the Security Terms or is determined to be incomplete or not in proper form (in the determination of the Italian Security Agent), it will be treated as null and void. If this Renouncement Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Italian Security Agent, it will be deemed to be a new Renouncement Notice submitted at the time such correction was delivered to the Italian Security Agent. Expressions defined in the Security Terms shall bear the same meanings in this Renouncement Notice. Place and date: Signature of the Holder Name of beneficial owner of the Securities Signature

  • Luogo Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • CONSIDERATO CHE Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28 gennaio 2021 l’Esecutivo dell’Ente ha: ✓ preso atto del progetto SICURA, così come ammesso a finanziamento da parte del MiSE in base alla documentazione inviata, salvo eventuali modifiche di dettaglio necessarie e concordate con il MiSE stesso; ✓ approvato lo schema di Convenzione con il MiSE; ✓ autorizzato l’Assessore con delega alla Smart City, alla sottoscrizione della Convenzione con il MiSE e alla sottoscrizione degli accordi con i partner il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 348/2020; ✓ nominato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione MiSE/Comune L’Aquila, il Responsabile del procedimento/RUP ex art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Gruppo di Lavoro a suo supporto; ✓ nominato il Referente tecnico; ✓ demandato al Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti tutte le attività necessarie per l’attuazione del Progetto SICURA; La Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune dell'Aquila è stata sottoscritta dalle parti in data 5 febbraio 2021; Con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 24 febbraio 2021 è stato costituito l’Ufficio di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.; Con nota prot. n. 46189 del 24 maggio 2021 in riferimento al Progetto SICURA, sono stati designati, come prescritto dall’art. 6 della Convenzione tra il Mise e il Comune dell’Aquila, i membri dell’Amministrazione del Comitato di indirizzo strategico avente il compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed applicando eventuali azioni correttive;

  • Optional L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.