Shënim Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për xx xxxx asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në xxxxx 4.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
Orario di lavoro E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione, secondo le sue direttive, dell’opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno” o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purchè il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;