Definizione di Rischi coperti

Rischi coperti. Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. III
Rischi coperti. Mancato pagamento del Debitore Remunerazione SACE Upfront Documentazione Inter alias: (i) Contratto di finanziamento; (i) Garanzia SACE; (iii) Lettera di manleva; (iii) Progetto di investimento e Dichiarazione del debitore in relazione al mutuo Legge applicabile Garanzia Italiana Prodotto Garanzia Internazionalizzazione PMI Debitore Interpump Hydraulics S.p.A. Finanziatori Singola banca Progetto Euro 800.000 Importo del finanziamento Euro 800.000 Scopo Finanziamento alla controllata Interpump Hydraulics India Pvt. Ltd. Durata 3anni Tasso di interesse Euribor a 3 mesi+ Margine % di copertura 73,5% del finanziamento totale
Rischi coperti. Mancato pagamento del Debitore Remunerazione SACE Retrocessione di quota parte del margine su base running Documentazione Inter alias: (i) Contratto di finanziamento; (ii) Garanzia SACE; (ii) Lettera di manleva; (iv) Progetto di investimento e Dichiarazione del debitore in relazione al mutuo Legge applicabile Garanzia Italiana Opzione disponibile se SACE è accettata dal beneficiario come emittente

Examples of Rischi coperti in a sentence

  • Rischi coperti Assicurato Termine d’attesa Osservazioni Rischio economico Xxxxxxx politico Progetti di costruzione 94 % 99 % Questa polizza copre i rischi politici ed economici.


More Definitions of Rischi coperti

Rischi coperti. ( polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali di risarcimento , a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia (delibera G.R.T. n. 5283 del 30.05.94).
Rischi coperti rischio di produzione (mancato recupero costi per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di natura politica e commerciale ✓ Livello di copertura: a breve termine (entro 24 mesi) fino al 100% del valore del contratto commerciale; a medio lungo termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un anticipo di almeno il 15%. ✓ Durata: fino a 5 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione vigente) Voltura Polizza assicurativa Contratto commerciale Dilazione di pagamento ✓ Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva; possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE presso le banche. ✓ Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a Acquirente Debitore Garante
Rischi coperti. Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a cau- sa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politi- ci, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di tra- sporto all’estero.

Related to Rischi coperti

  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Periodo di copertura (o di efficacia)

  • Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di ETC emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischio legale per ETC, che sono emessi, detenuti o negoziati in altre giurisdizioni • Rischi collegati al principio di equivalenza • Rischi di trasferimenti per ETC, che sono negoziati o detenuti in stati, che hanno deciso o subiscono limitazioni in questo ambito • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Documento informativo dell'emittente • Documento contenente le informazioni chiave ("KID")

  • Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Rimborso Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • SINDACO Altri interventi? Domande? Prego dichiarazioni di voto, chi inizia? Consigliere Tottolo. CONS. TOTTOLO: Bè allora noi siamo fermamente contrari a questo intervento non tanto per la zona di Sant’Andrea di Barbarana insomma quanto per la zona di Fagarè e per il suo sito e per dov’è posizionato di fronte al sacrario; è una zona importante che noi riterremmo che debba essere valorizzata in modo totalmente diverso; credo che in molti già conoscano la genesi dell’attuale stato delle cose quindi siamo fermamente contrari a questo tipo di intervento, a qualsiasi tipo di intervento in quel sito, crediamo sia una questione proprio di principio, una questione di stile insomma ecco. anche l’idea di limitare i danni qua elencando delle attività che la ditta non possa aprire insomma considerandole –suppongo- come attività irrispettose del sito visto che siamo di fronte al Sacrario di Fagarè, credo che sia assurdo elencarle perché è ovvio che quando si fa un elenco voglio dire qui ci sono d’accordo i mattatoi, i locali di spettacolo ma messa così se ci facciamo un sexy shop voglio dire va bene perché è ovvio che… Quindi per quello che arriva qui, fermo restando il fatto che poi voglio dire potrà essere tutto modificato, però per così com’è siamo veramente fermamente contrari, anzi proporremmo addirittura un’inversione di marcia su questa cosa proprio addirittura direi l’istituzione di un vincolo ecco proprio sì… L’istituzione di un vincolo che non possa essere neanche trattato insomma come argomento in questo senso, quindi sicuramente parere contrario.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Richiesta indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal GDPR;

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • RITENUTO pertanto di rettificare la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 PRESO ATTO, infine. che la presente proposta viene formulata dal Dirigente per assenza del RUP; Tutto ciò premesso, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate, di: • di rettificare la determinazione di aggiudicazione n. G07765 del 15 giugno 2022, modificando esclusivamente la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 • di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio; • subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della societa EVER Pharma Italia ai controlli per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice; • di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, accessibile al sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonchi sul BURL. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx

  • Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

  • Riscatto Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.