Definizione di RITENUTO CHE

RITENUTO CHE le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del P.A.T. vigente, che per l’area in questione prevede “Aree di urbanizzazione consolidata”, “Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale” e “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” rispettivamente ai sensi dell’Art. 26 e 27 e 32 delle N.T.A. del P.A.T.; sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime PG/2019/270676 del 29/05/2019 (Allegato A3), del Servizio Bonifiche PG/2019/283886 del 05/06/2019 (Allegato A2 alla relazione illustrativa), delle Concessioni Autostradali Venete PG/2019/6647 del 06/05/2019 (Allegato A2 alla relazione illustrativa) e del Settore Viabilità, Mobilità Terraferma, Musei PG/2019/279587 del 03/06/2019 (Allegato A2 alla relazione illustrativa); • i pareri del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, presso la Regione del Veneto e del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica sono pervenuti rispettivamente con PG n. 248585 del 17/05/2019 e PG n. 231420 del 08/05/2019 (Allegato A2 alla relazione illustrativa); • la presente deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile; • è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; • l’adozione del presente provvedimento è stata preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione da avviare contestualmente alla loro presentazione alla Municipalità, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità; • di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento; • il parere di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; • il parere di regolarità contabile, esp...
RITENUTO CHE il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla riduzione delle attività farmaceutiche alle sole prestazioni indispensabili, non faccia venir meno il dovere di garantire, in occasione di scioperi, tutte le prestazioni di carattere farmaceutico necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);
RITENUTO CHE l’affidamento dei servizi in argomento ha riflessi economici diretti sull’Ente Roma Capitale e che esso, pertanto, comporta la necessità dell’adozione, con il presente provvedimento, di un apposito impegno di spesa quantificato complessivamente in Euro 66.668,54 (IVA al 22% inclusa); l’approvvigionamento per i servizi di cui al presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 66.668,54 (IVA al 22% inclusa), è finanziato dal Bilancio di previsione 2019-2021 di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018, Centro di Costo OTT, Posizione Finanziaria Armonizzata U1.03.02.99.999.0TUR; nello specifico, l'attività di dettaglio ha il codice 0TT 4009 di matrice COAN (Attività di promozione di Roma in Italia e nel Mondo - borse di settore, workshop eventi nazionali ed internazionali, educational) e l'importo di Euro 66.668,54 (IVA 22% inclusa) è imputato al 100% sulla predetta attività di dettaglio; il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il Responsabile Unico del Procedimento, a norma degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Dr.ssa Maria Cristina Selloni.

Examples of RITENUTO CHE in a sentence

  • RITENUTO CHE: - con il presente provvedimento è necessario autorizzare la proroga di sei mesi per il completamento delle attività di ricerca previste dal progetto "Ricerche sugli atomi ultrafreddi al Centro BEC", fissando il nuovo termine di conclusione del progetto nel giorno 31 dicembre 2019, dando al contempo atto che questo non comporta un aggiornamento del finanziamento provinciale rispetto a quanto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

  • NELLA PROPRIA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2006, LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA TUTTAVIA RITENUTO CHE I PROFILI DI INCERTEZZA E RISCHIO CIRCA L'EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI CONNESSI ALLE AZIONI INDIVIDUATE NEL PIANO INDUSTRIALE 2006-2008 AVREBBERO POTUTO INFLUENZARE NEGATIVAMENTE IL VALORE DI ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO.

  • IL CLIENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE LA ZORZINI NON HA FATTO, NON XXXX’ RITENUTO CHE ABBIA FATTO ED HA ESPRESSAMENTE ESCLUSO QUALSIASI DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA LA CONDIZIONE, IL VALORE, LA PROGETTAZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA COMMERCIABILITA' O L’IDONEITÀ ALL'USO PER QUALSIASI PARTICOLARE SCOPO DEI PRODOTTI O QUALSIASI LORO PARTE, AD ECCEZIONE DELLE GARANZIE ESPRESSE QUI ESPOSTE.


More Definitions of RITENUTO CHE

RITENUTO CHE. Come da orientamento della Corte dei Conti, la transazione non comporta un riconoscimento di colpa in quanto ha la finalità di prevenire/definire una lite operando reciproche concessioni anche attraverso la rinuncia a fare vale i propri diritti. L’ oggetto dell’accordo, infatti, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono definitivamente risolvere mediante reciproche concessioni (Cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861; Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio 2015, n. 359); • In relazione agli atti di causa, nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire ad un accordo transattivo come previsto dall’ 1965 c.c. che definisce la transazione il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro; • Un’adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all’organo amministrativo al vertice della struttura,
RITENUTO CHE. Con lettera, prot. 552 del 29.5.2020, si invitavano i seguenti operatori economici per la presentazione della miglior offerta relativa alla fornitura di cui in oggetto:
RITENUTO CHE i fatti accaduti siano di una gravità inaccettabile, ancor più se perpetrati verso una azienda in forte crescita con l’aggiunta di dichiarazioni inquietanti e pericolose per la libertà d’impresa;
RITENUTO CHE il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse necessarie al finanziamento dei lavori realizzazione impianto gas metano zona PIP; che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo gennaio del secondo anno solare successivo rispetto a quello della data di perfezionamento; che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso; che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano l’accesso ai servizi di interesse economico generale della CDP S.p.A.;
RITENUTO CHE il quadro regolatorio delineato in premessa renda evidente che un coordinamento delle attività fra le Parti può contribuire alla efficienza dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e al miglioramento della sicurezza ferroviaria mediante la messa a fattor comune, a vari livelli, delle competenze tecniche di ciascuna delle Parti;
RITENUTO CHE la Regione Umbria, che ha la gestione delle risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale Trasporti (FNT), è chiamata altresì a svolgere un ruolo di garante dell’equanime salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale da ciascuno detenuta. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tra i soggetti sopraindicati, d’ora in avanti indicati come “Parti”,
RITENUTO CHE la fattispecie sopra evidenziata sia indubbiamente connotata dagli elementi di stagionalità;