Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;
OGGETTO le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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Giorni ore di lezione:
Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.
Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.
Esempio L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti: in questo caso gli verrà indennizzata la rata immediatamente successiva in scadenza. Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che comporti 10 pernottamenti decorrente dal 1 gennaio con dimissioni dall’Istituto di Cura avvenute il giorno 11 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione che scade il 20 gennaio dello stesso anno (sono trascorsi i 7 pernottamenti di franchigia). In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro. In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (fatta eccezione per quanto indicato al punto 7.D delle Condizioni di Assicurazione - Persone Assicurate, 2° comma) che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Credemassicurazioni, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata. Si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20 ).
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Denuncia di sinistro Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.