Definizione di Energia Elettrica

Energia Elettrica. La Fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti.
Energia Elettrica significa l’energia elettrica prodotta, che fluisce o è fornita da un circuito elettrico durante un intervallo di tempo e, dato che costituisce l’integrale in riferimento al tempo dell’energia istantanea, misurata in unità di wattora (o multipli standard). Euro significa la moneta unica adottata dai Paesi membri aderenti all’Unione Europea e Centesimo significa il sottomultiplo dell’Euro.
Energia Elettrica utenza n. …………..……………………………..

Examples of Energia Elettrica in a sentence

  • Dal 1 gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico, per le forniture di Energia Elettrica e Gas Naturale, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

  • Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n.

  • Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza.

  • Alla presentazione della richiesta sarà necessario avere a disposizione il POD e la potenza impegnata o disponibile della fornitura di Energia Elettrica.

  • Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di Energia Elettrica.


More Definitions of Energia Elettrica

Energia Elettrica i) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, qualora la fattura contenente ricalcoli sia superiore al 150% dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii) per il Cliente Business titolare di PDP trattato monorario ai sensi del TIS, qualora la fattura contenente ricalcoli sia superiore al 250 % dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; iii) nel caso in cui, a fronte di malfunzionamento del gruppo di misura (per tutti i PdP) per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; iv) in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari almeno al numero di bollette non emesse; v) in caso di fatturazione di importi anomali di cui agli artt. 9.1 e 9.2 del TIQV. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari al massimo, al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi, e comunque non inferiore a 2; b) Gas: i) in caso di periodicità di fatturazione non mensile, qualora la fattura contenente i ricalcoli relativi ai casi diversi da quelli di cui ai successivi ii) e iii) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii) nel caso in cui, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; iii) per il Cliente con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
Energia Elettrica. Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell’energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto. La Trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è
Energia Elettrica. Per il collegamento delle attrezzature alimentate da corrente elettrica è possibile utilizzare le prese di corrente disponibili presso l’edificio previa verifica dell’amperaggio massimo consentito dall’impianto.
Energia Elettrica. Al Cliente verranno addebitati i seguenti corrispettivi, ove previsti e come indicati in CE:
Energia Elettrica l’allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica è stato attivato dal Comune.
Energia Elettrica. Decorso il termine per il pagamento indicato nella diffida di cui al punto 7.4.1, ▇▇▇▇ avrà diritto di richiedere al Distributore Elettrico la sospensio- ne della fornitura del Cliente secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, il Distributore effettuerà una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per il periodo previsto dalla Delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente. Decorso tale periodo senza che il Cliente abbia fornito prova documentale del pagamento, il Distributore Elettrico procederà alla sospensione della fornitura. Nel caso non sia possibile procedere alla sospensione della fornitura, qualora l’impresa distributrice abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del PdP, ▇▇▇▇ avrà diritto di richiederne l’esecuzione, che avviene mediante interventi tecnici più complessi, con oneri ad esclusivo carico del Cliente. Ai sensi dell’art. 3, fermo restando il risarcimento del maggior danno, saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione (dovute anche in caso di riduzione della potenza) e di riattivazione della somministrazione di energia elettrica e ogni altro onere necessario per l’esecuzione di qualivoglia attività conseguente alla morosità del Cliente. In deroga a quanto sopra previsto, ▇▇▇▇ può richiedere, con effetto immediato e senza alcuna comunicazione al Cliente, la sospensione e/o interruzione della somministrazione di gas naturale e dell’energia elettrica, in caso di appropriazione illecita di gas e/o energia elettrica, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Il Cliente accetta che ▇▇▇▇ potrà porre in essere tutte le azioni sopraindicate anche qualora la morosità riguardi un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente (ad es., sospensione fornitura gas per morosità maturata sull’utenza di energia elettrica e viceversa).
Energia Elettrica il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell’energia elettrica necessa- ria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente per i siti oggetto del Contratto.