Definizione di Danni

Danni. Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni. Materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Danni. I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.

Examples of Danni in a sentence

  • Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

  • Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Lettera B Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Responsabilitá Civile per danni Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato.

  • Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, le garanzie della presente Polizza si intendono estese alle Richieste di Risarcimento di Terzi per i Danni, Corporali e Materiali, dei quali l’Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

  • L’Accademia ha stipulato l’assicurazione la polizza Multigaranzia per Responsabilità Civile, Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie e Tutela Legale con l’agenzia Ambientescuola con polizza n.


More Definitions of Danni

Danni. Materiali di qualsiasi tipo;
Danni indica qualsiasi richiesta di risarcimento, perdita, danno, decisione, giudizio nonché i costi e spese (comprese, fra l’altro, spese e onorari legali).
Danni. Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamenti a Cose.
Danni importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione. Il termine Danni comprende inoltre le somme che l’Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo a titolo di equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento da parte dei consumatori a seguito di provvedimento giudiziale ovvero di una transazione di un Procedimento. Il termine Danni non comprende:
Danni tutti quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per le imbarcazioni in locazione finanziaria (ii) I seguenti obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente a favore e con il consenso scritto della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • pagare esclusivamente e direttamente alla Concedente l’importo della liquidazione del sinistro nel caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione o di perdita parziale della stessa; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento o qualsiasi ritardo nel pagamento, da parte dell’Utilizzatore, del premio o della rata di premio alle singole scadenze, nonché l’eventuale mancato rinnovo della polizza a scadenza, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento o mancato rinnovo; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non apportare alla polizza alcuna variazione o modifica se non con il preventivo consenso scritto della Concedente e comunicare alla stessa ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l’operatività della garanzia assicurativa.
Danni. MATERIALI ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
Danni. Materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.