GARANZIA PROVVISORIA Clausole campione

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussori...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
GARANZIA PROVVISORIA. In base all’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa dovrà disporre di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo complessivo dell'accordo quadro. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo. La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta in caso di affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a, d.lgs. 50/2016): Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta da presentare, ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 , è corredata da una cauzione pari al due per cento dell’importo complessivo a base d’asta dell’accordo quadro relativo al presente lotto, e cioè Euro 104.000,00 prestata nei modi stabiliti dal suddetto articolo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia medesima copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l’Impresa risultasse aggiudicataria. La medesima garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/98.
GARANZIA PROVVISORIA. 1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Falconara Marittima di Euro 3.027,67 pari al 2% del valore stimato dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (€ 151.383,76), costituita in uno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31. La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltan...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’of- ferta, pari al 1% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzioni:
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta sotto i 20000 €):