Pubblicità Clausole campione

Pubblicità. Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale del Politecnico, sul sito Internet del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea. Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Fto. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 30.04.2015, 3398 of 29.07.2016, 8268 of 20.12.2017 and n. 6605 of 27.09.2018, 3983 of 29.05.2019 and further amended by Rectoral Decree no. 9232 of 23/12/2020; A public selection is hereby organized to grant n° 1 temporary research fellowship to grant research activity, on a fixed-term basis:
Pubblicità. Il presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet del Politecnico di Milano, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano.
Pubblicità. 1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
Pubblicità. Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
Pubblicità. Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa regionale in materia di parità e contro le discriminazioni di Genere, art. 34 Legge 27 giugno 2014 nr. 6, ed è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.
Pubblicità. Le parti si asterranno dall'utilizzare la ragione sociale o denominazione dell'altra parte a fini pubblicitari in assenza di un previo consenso scritto di quest'ultima; in deroga a quanto precede, il Cliente autorizza SAP a fare uso della sua ragione sociale o denominazione negli elenchi di clienti o chiamate trimestrali con i suoi investitori o, secondo le tempistiche concordate tra le parti, per le iniziative di marketing SAP (incluse le telefonate e testimonianze di referenza, dichiarazioni stampa, visite in loco, partecipazione al SAPPHIRE). Il Cliente riconosce che SAP è legittimata a condividere con SAP SE e le sue Affiliate informazioni che lo riguardano a fini di marketing e commerciali e conferma di aver ottenuto le opportune autorizzazioni per poter condividere con SAP i contatti dei suoi dipendenti.
Pubblicità. Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11.
Pubblicità. 1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
Pubblicità. Il Cliente è autorizzato a dichiarare pubblicamente di essere un cliente dei Servizi, in conformità alle Linee-Guida sui Segni Distintivi. Se il Cliente desidera utilizzare le Caratteristiche dei Segni Distintivi di Google in relazione ai Servizi, deve ottenere autorizzazione scritta da Google attraverso la procedura specificata nelle Linee-Guida sui Segni Distintivi. Google può inserire il nome del Cliente o le Caratteristiche dei Segni Distintivi del Cliente in elenchi di clienti di Google, sia online sia all’interno di materiali promozionali. Google può altresì menzionare a voce che il Cliente è un cliente dei Servizi. Nessuna delle parti necessita di un’autorizzazione ai sensi della presente Sezione 9 (Pubblicità) per rilasciare una dichiarazione pubblica sostanzialmente analoga a una dichiarazione pubblica precedentemente approvata. Qualsiasi uso delle Caratteristiche dei Segni Distintivi di una delle parti andrà a beneficio della parte che è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali Caratteristiche dei Segni Distintivi. Ciascuna delle parti può revocare il diritto dell’altra parte di utilizzare le proprie Caratteristiche dei Segni Distintivi ai sensi della presente Sezione 9 (Pubblicità) previa comunicazione scritta all’altra parte e previo un ragionevole periodo di tempo per interromperne l’uso.
Pubblicità. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione.