RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Clausole campione

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX., che potranno programmarle nella Giornata Nazionale della Sicurezza con cadenza triennale su tutto il territorio nazionale, preferibilmente, previa intesa con le rispettive Società.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 4.1 Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. A seguito di un accordo sindacale del 2016 sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Gruppo i cui ambiti di competenza sono definiti su base territoriale. Nel corso del 2017 i nominativi dei Rappresentanti eletti sono stati comunicati sulla lntranet aziendale; successivamente la rappresentanza è stata integrata a seguito dell’operazione di acquisizione delle ex Banche venete e attualmente è costituita da 114 collaboratori. Ogni anno vengono svolti interventi formativi dedicati, per l’aggiornamento dei collaboratori che svolgono il ruolo di RLS.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Art. 23 RLS‌ Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Gli R.L.S. accreditati presso ciascuna azienda, ai sensi della normativa contrattuale e/o legislativa vigente, devono essere espressione delle tre Aree contrattuali del Comparto Sanità.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito denominato RLS) è eletto nei modi previsti dall'accordo quadro 10/07/1996. Le attribuzioni del RLS sono quelle previste dal D.Lgs 81/2008. 0.Xx RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dalla predetta normativa. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore come previsto dagli Accordi Stato Regioni vigenti e in particolare quello del 07/07/2016. La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. I corsi di formazione saranno tenuti all'interno del Conservatorio o all'esterno; essi potranno essere organizzati dal Conservatorio avvalendosi di formatori qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 che, sulla scorta di quanto stabilito dalla vigente legislazione e in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente, potranno organizzare la formazione nel modo ritenuto più efficace possibile compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, per le quali si dovrà fare riferimento al Direttore e al Presidente del Conservatorio, ognuno per le specifiche competenze. 0.Xx RLS in carica del Conservatorio Xxxxxx Xxxxxxxxxxx di Vibo Valentia ha diritto a partecipare alle riunioni periodiche come disciplinato dal D.Lgs 81/08 s.m. e i. All’uopo, data la rilevanza della funzione esercitata, le parti stabiliscono che la partecipazione a tali incontri è obbligatoria. 0.Xx RLS dovrà attenersi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs 81/08 s.m. e in merito a poteri/attribuzioni e facoltà, nello specifico rendendosi disponibile in forma consultiva e rappresentativa alla risoluzione di aspetti tecnici nel rispetto delle figure della sicurezza preposte (RSPP, Datore di Lavoro, Dirigente e Preposti), adottando azioni di segnalazione. 5.Per tutto quanto non specificato si rimanda all’accordo quadro del 10/07/1996 purché non in contrasto con il D.Lgs 81/08 s.m. e i.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. La regolamentazione degli RLS riguarda tutte le aziende che applicano il CCNL del Credito appartenenti al Gruppo, che alla data di sottoscrizione del presente accordo sono quelle indicate nell’allegato 1. In applicazione delle previsioni di cui all’art. 3 del richiamato accordo nazionale 4 febbraio 2016 ed in relazione all’organico rilevato alla data del 31 dicembre 2020 al netto del personale ceduto a BPER e a BPPB nonché del personale la cui uscita è programmata nel corso del 2021 ai sensi del Protocollo 29 settembre 2020, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del Gruppo ISP (di seguito RLS di Gruppo) è complessivamente costituita da 90 RLS. Le Parti si danno altresì atto che le presenti intese riguardano anche gli enti con fini assistenziali, previdenziali e/o ricreativi di cui all’allegato 3 che hanno già manifestato l’intenzione di procedere in tal senso. Il numero complessivo degli RLS di Gruppo è conseguentemente incrementato di 6 unità attribuite ciascuna all’ambito territoriale ove è prevalentemente assegnato il relativo personale. Per garantire una equa distribuzione sul territorio coerente con l’organizzazione del Gruppo ISP, gli ambiti di competenza degli RLS di Gruppo risultano definiti come riportato nell’allegato 4 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In attuazione di quanto previsto dall’art. 50, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 nonché dall’art. 6, comma 5 dell’accordo 4 febbraio 2016 con il presente accordo le Parti definiscono in 40 il numero degli RLS che costituiscono la specifica componente nell’ambito degli RLS di Gruppo (di seguito Delegazione RLS), designati dalle XX.XX firmatarie del presente accordo nell’ambito degli RLS eletti facendo in modo che nella Delegazione stessa sia presente almeno un RLS per ciascun ambito territoriale. Per quanto attiene alle elezioni degli RLS di Gruppo si rinvia al Regolamento elettorale che sarà predisposto entro il 15 giugno 2021. Xxxxxxx confermate le previsioni dell’accordo 6 aprile 2016 in materia di Concorso alle maggiori spese, Permessi ex art. 6 accordo 4 febbraio 2016 e Formazione ex art. 8 accordo 4 febbraio 2016.