Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
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Samples: Disciplinare Di Gara, www.provincia.brescia.it, trasparenza.mit.gov.it
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche. Gli In applicazione dell'art. 101, comma 3 del Codice e del punto 7.1.3 delle linee guida Anac (art. 111, comma 1, del Codice) gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse l’esecuzione delle prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008e delle ulteriori prescrizioni del presente capitolato.
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Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorieobbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appaltodel committente. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere provvederà al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito di apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la di prelievo redatto alla presenza dell’impresa. La certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare riporterà espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d’appalto d’appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
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