Accertamento e liquidazione del danno. La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
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Accertamento e liquidazione del danno. La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime me- desime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenzavio- lenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione ec- cezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Accertamento e liquidazione del danno. La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione