Common use of Accessi strade extraurbane Clause in Contracts

Accessi strade extraurbane. 1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria “C” - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto. 2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria “F” - possono essere diretti. 3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria “C” - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. 4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l’apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato. 5. Ferma restando le limitazioni poste dal C.d.S. e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi: a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”; b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali. 6. Per le strade extraurbane locali – categoria “F” - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta ( 30 mt ) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico. 7. (abrogato). 8. Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati. 9. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile. 10. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

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Samples: Regolamento Per La Tutela Delle Strade, Regolamento Per La Tutela Delle Strade

Accessi strade extraurbane. 1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria “C” - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto. 2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria “F” - possono essere diretti. 3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria “C” - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. 4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l’apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentitoconsentita, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato. 5. Ferma restando le limitazioni poste dal C.d.S. Codice della Strada e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi: a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, come previsto dal Decreto Ministeriale Ministero dei Trasporti 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”; b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: ; tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali. 6. Per le strade extraurbane locali – categoria “F” - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta ( 30 mt ) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo ferma restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico. 7. (abrogato). 8. Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati. 98. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. m. 1,00 al di sopra del piano viabile. 109. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale

Accessi strade extraurbane. 1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria “C” - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto. 2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria “F” - possono essere diretti. 3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria “C” - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. 4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l’apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato. 5. Ferma restando le limitazioni poste dal C.d.S. Codice della Strada e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi: a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”; b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali. 6. Per le strade extraurbane locali – categoria “F” - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta ( (30 mt mt) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico. 7. (abrogato). 8. Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati. 98. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile. 109. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale