Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: • decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; • decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito; • decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato. Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale che ne costituisce il motivo della proposizione. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia un terzo a promuoverla in nome e per conto dell'interessato. Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture E Autotassametri
Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplinaIl Contraente, in via generale, il l'Assicurato ed i danneggiati hanno diritto di accesso accedere agli atti in favore dei Contraentidella Società, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo , decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare fare offerta od ancoraovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del mancato diniego dell'offerta: • - decorsi 30 trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno danni a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i dai conducenti dei veicoli; • - decorsi 60 sessanta giorni dalla medesima datadata di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno danni a cose; - decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in assenza del summenzionato requisito; • decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data personali/ decesso. Il diritto di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una accesso agli atti si esercita mediante richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, scritta alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale Direzione della Società di assicurazione, quanto ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiatodanneggiato ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio della Società diverso dai precedenti è trasmessa immediatamente all'ufficio competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. Nella richiesta di accesso devono essere sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale che ne costituisce e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il motivo richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della proposizionerichiesta in modo da consentire alla Società l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. La Il richiedente allega alla richiesta dovrà essere corredata dalla di accesso copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia e copia di un terzo documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a promuoverla ciò legittimata in nome e per conto dell'interessatobase ai rispettivi statuti o ordinamenti. Ricordiamo che se La Società, entro 60 quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta scrittadi accesso, l'Assicurato indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il danneggiato termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non viene inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASSall'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 209/2005, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui sopra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 L'art. 146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: :le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- medico-legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: • - decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; • - decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito; • - decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • - in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, ,a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ,a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato. Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale che ne costituisce il motivo della proposizione. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia un terzo a promuoverla in nome e per conto dell'interessato. Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese, ,può inoltrare reclamo all'IVASSall 'Ivass.
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Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 L’accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il Assicurazioni. Il termine iniziale per l’esercizio del diritto di accesso agli atti decorre dal momento in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei cui sono conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rangodanni. Il diritto di accesso agli atti accesso, pertanto, può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero esercitato:
1) dal momento in cui l'avente è stata comunicata all’avente diritto riceve comunicazione della la misura della somma offerta per il risarcimento o dei dal momento in cui sono stati comunicati i motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, fare l’offerta;
2) in caso di assenza di riscontri da parte dell’Impresa alla richiesta di risarcimento (mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: • dell’offerta):
a) decorsi 30 trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno danni a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i dai conducenti dei veicoli; • ;
b) decorsi 60 sessanta giorni dalla medesima datadata di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno danni a cose;
c) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in assenza del summenzionato requisito; • decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • in ogni caso, personali o il decesso;
3) decorsi 120 centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazioneQualora l’Impresa, dopo avere avendo ricevuto una richiesta di risarcimento danni incompleta, richieda agli interessati abbia richiesto, entro trenta giorni dalla ricezione, le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,integrazioni, i termini suindicati per l 'esercizio del diritto di cui alle lettere a), b) e c) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione L’esercizio del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato. Nella richiesta diritto di accesso devono essere indicati gli presuppone una richiesta scritta dell’istante che presenti i seguenti requisiti formali e sostanziali: • indicazione degli estremi dell'atto dell’atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale ovvero degli elementi che ne costituisce consentano l’individuazione; in mancanza di tali elementi, il motivo richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della proposizione. La richiesta dovrà essere corredata dalla in modo da consentire all’Impresa l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti; • riferimento all’interesse personale e concreto sotteso alla richiesta di accesso; • allegazione alla richiesta della copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora il richiedente agisca quale rappresentante di un altro soggetto, copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia da quest’ultimo sottoscritta; se l’interessato è una persona giuridica, un terzo ente o una associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a promuoverla in nome e per conto dell'interessatociò legittimata dagli statuti. Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scrittaLa richiesta, l'Assicurato trasmessa con raccomandata A.R. o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia tramite fax ovvero consegnata a sue spesemano, può inoltrare reclamo all'IVASSessere indirizzata, a scelta dell’istante: • alla Sede Legale o alla Direzione Generale dell’Impresa di assicurazione; • all’Ufficio Sinistri del domicilio del danneggiato; • all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione