Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l’art. 101 comma 3 del Codice degli Appalti prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti». In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi: i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; ii) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; iii) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori; iv) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera; v) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata; vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo; vii) possibilità per il Direttore dei Lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore; viii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta. Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
ULTERIORI INFORMAZIONI Resta inteso che: La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. 14 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura; All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell’Impresa o chiunque vi abbia interesse. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno effettuate dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o mezzo analogo. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a proprio insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. Nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del Sistema e/o di provvedere con urgenza in merito, la Stazione Appaltante potrà valutare se inoltrare le comunicazioni inerenti la presente procedura all’Operatore Economico per mezzo dell’indirizzo PEC indicato dal concorrente al momento della presentazione della documentazione di gara. In ragione di quanto innanzi esposto, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via PEC all'indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; In assenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all’aggiudicazione dell’appalto, l’esecuzione del service, previa escussione della cauzione provvisoria, verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria; Se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara; L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’ARNAS “X. Xxxxxx”, la quale si riserva di non addivenire alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione. All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. n. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; • Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante; Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all’art. n. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti in materia di autotutela; Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato “Accreditamento Impresa” disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara; Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”, xxx.xxxxxxxx.xx, e sulla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxx.xx; Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx (Telefono 070/539863, dal lunedì al venerdì – PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx).
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.