Accesso e Trasferimento dei Dati; Risoluzione; Istituzione come Gestore Clausole campione

Accesso e Trasferimento dei Dati; Risoluzione; Istituzione come Gestore. Se stabilito dalla legge, Apple garantirà che qualsiasi trasferimento di dati internazionale avvenga esclusivamente verso un Paese che assicuri un livello di protezione adeguato, che abbia fornito misure di sicurezza adatte come stabilito nella legge applicabile, come quelle contenute negli Articoli 46 e 47 del GDPR (ad esempio, disposizioni standard sulla protezione dei dati), o che sia soggetto a una deroga contenuta nell’articolo 49 del GDPR. Se Vi viene richiesto di prendere parte a un contratto di trasferimento dei dati a un Paese terzo, potete accettare di prendere parte al contratto di trasferimento dei dati applicabile per la Vostra giurisdizione come stipulato da Apple a xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx. Apple non è responsabile per i dati che archiviate o trasferite al di fuori del sistema Apple. Dopo la risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo, Apple distruggerà in sicurezza i Dati personali archiviati da Apple relativamente al Vostro utilizzo del Servizio entro un periodo di tempo ragionevole, fatta eccezione per la prevenzione di frodi o come altrimenti stabilito dalla legge. La politica di tutela della privacy di Apple è disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx e, in modo coerente con la Sezione 9, è incorporata qui per riferimento. In caso di conflitto tra la Politica di tutela della privacy di Apple e la Sezione 9, i termini di tale Sezione 9 avranno la priorità. Nella misura in cui la presente Istituzione prende parte al presente Contratto come gestore dei dati per un’Entità autorizzata, l’Istituzione dichiara e garantisce che l’Istituzione prende parte al presente Contratto per conto della stessa e, nella misura stabilita nel presente documento, di tale Entità autorizzata. L’Istituzione dichiara di avere il consenso applicabile da parte di tale Entità autorizzata di prendere parte al presente Contratto e di coinvolgere Apple come Subfornitore per conto di tale entità ed è responsabile nei confronti di Apple per qualsiasi richiesta di rimborso da parte di tali Entità autorizzate relativamente a quanto sopra.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).