La risoluzione. Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale nei seguenti casi :
a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
b) fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
c) ricorso al subappalto senza l’autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva di cui all’articolo 15 del presente capitolato;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;
e) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) inosservanza degli obblighi e oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
g) qualora il valore delle penali applicate sia superiore al 10% dell’importo di cui al primo capoverso dell’articolo 15 del presente capitolato, il Comune incamera la cauzione definitiva;
h) qualora siano stati comminati all’appaltatore due o più diffide o richiami, il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e della normativa. Si applicano, in ogni caso, ai sensi del Codice dei Contratti, le modalità per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo previste dal medesimo articolo del Codice dei Contratti qui richiamato integralmente. La risoluzione del contratto viene disposta con l’atto dell’organo competente. L’avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all’impresa con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno, indirizzata nel domicilio legale indicato in contratto. Ove pervenga alla risoluzione del contratto, all’impresa è dovuto, fatte salve responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell’avvenuta comunicazione della risoluzione. In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d’urgenza il servizio ad altra ditta.
La risoluzione. Nel contratto a tempo indeterminato, non essendoci una durata predefinita, uno degli aspetti più importanti, soprattutto dal punto di vista di un eventuale contenzioso, è sicuramente rappresentato dal momento della risoluzione del contratto, evento sul quale vale quindi la pena soffermarsi. Nel nostro ordinamento, infatti, solo nel caso di contratto a termine le parti convengono una durata predeterminata al cui avverarsi il rapporto di lavoro si risolve automaticamente. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come tutti i contratti, può essere risolto su iniziativa congiunta delle parti o per volontà di una delle singole parti contrattuali. Vediamo sinteticamente le diverse possibilità di risoluzione:
La risoluzione. Accanto ai vizi genetici che colpiscono il contratto come atto e ne determinano la nullità o l’annullamento, l’ordinamento disciplina i vizi funzionali che invece colpiscono il contratto come rapporto, ovvero i suoi effetti.
La risoluzione. 1. In generale 645
2. La risoluzione per inadempimento 645
2.1. Fondamento e natura giuridica 645
2.2. Presupposti 646
La risoluzione. 1. La risoluzione del contratto in generale. ................................
La risoluzione. Elemento fondamentale per la qualità dell'immagine è la risoluzione. All’interno del processo di digitalizzazione devono essere presi in considerazione due tipi di risoluzione: la risoluzione spaziale (cioè il numero dei pixel) e la risoluzione del colore (cioè la profondità dei bit). La risoluzione spaziale si riferisce alla frequenza con cui viene eseguito il campionamento, cioè al numero di pixel usati per convogliare l'immagine stessa. Viene espressa in dpi (dots per inch, punti per pollice), in cui il pollice si riferisce ad un pollice del documento originale, oppure in ppi (pixel per pollice) in riferimento alla risoluzione a schermo o dell’oggetto digitale. Nella scansione di un'immagine lunga 10 pollici e larga 5 pollici, per esempio, lo scanner o la macchina fotografica digitale possono essere programmati per digitalizzare a 100 punti per pollice (100 dpi), il che significa che ciascun pollice quadrato del documento originale può essere catturato a una risoluzione di 100 pixel per 100 pixel moltiplicando i punti per pollice per la grandezza del documento originale. Più punti per pollice vengono digitalizzati, più alta è la qualità dell'immagine in quanto vengono catturate più informazioni relative a ciascun pollice quadrato del documento originale. Se si prendono per esempio due foto a stampa, una di 4” x 5” e un’altra di 8” x 10”, entrambe fotografate in una scala di toni di grigio alla stessa risoluzione (300 dpi), la dimensione dei file per l’immagine 8” x 10” è quattro volte maggiore (7,2 Mb in confronto a 1,8 Mb). Se, invece, la dimensione dei file di ciascuna immagine è la stessa, la risoluzione dell’immagine 8” x 10” sarà la metà di quella dell’immagine 4” x 5” (150 dpi in confronto a 300 dpi). La formula per calcolare la dimensione dei file sarà la seguente: Dimensione file = altezza x larghezza x profondità dei bit x dpi/8 bit per byte14 Il Research Libraries Groups (RLG) della Library Federation propone altre due 00 XXXX XXXXXX, XXX XXXXXX, op. cit., p. 32. formule per tale calcolo15: o ancora: Molte istituzioni, per ovviare al problema delle grosse dimensioni dei file, hanno deciso di digitalizzare i documenti di grosso formato ad una risoluzione inferiore rispetto a quella scelta; questa decisione comporta però una diminuzione del dettaglio nell’immagine.
La risoluzione. Bisogna distinguere due tipi di sistemi:
La risoluzione. 1. In generale 691
2. La risoluzione per inadempimento 691
2.1. Fondamento e natura giuridica 691
La risoluzione. Essa è ammessa quando, come già ricordato, l’opera sia assolutamente inidonea all’uso. Tale valutazione deve avvenire secondo parametri obbiettivi ed è ammessa una rilevanza di aspetti soggettivi, solo ove effettivamente dedotti contrattualmente nella prestazione. La domanda di risoluzione è cumulabile con la riduzione del prezzo in quanto quest’ultima non costituisce domanda di esatto adempimento e non opera quindi il divieto di cui all’art. 1453/II comma cc. Lo stesso dicasi per l’eliminazione dei vizi. Le due domande debbono però essere sempre subordinate alla risoluzione (che potrebbe essere respinta o l’interesse per la quale potrebbe venir meno nel corso del giudizio). Gli effetti della risoluzione sono retroattivi e comportano per il committente la liberazione dal pagamento del prezzo e la restituzione di quanto eventualmente pagato, mentre l’appaltatore ha diritto al compenso per le opere delle quali comunque l’imprenditore si sia giovato.
La risoluzione. 1. In generale 687
2. La risoluzione per inadempimento 687
2.1. Fondamento e natura giuridica 687
2.2. Presupposti 688