Common use of ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI Clause in Contracts

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo di proprietà di Compagnie Assicurative, Fondi immobiliari, Associazioni e Fondazioni di previdenza, Istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblici, e soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

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Samples: Accordo Territoriale, Territorial Agreement, Territorial Agreement

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo Comune di Milano di proprietà di Compagnie Assicurativecompagnie assicurativa, Fondi fondi immobiliari, Associazioni associazioni e Fondazioni fondazioni di previdenza, Istituti istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblicienti previdenziali pubblici, e soggetti giuridici persone giuridiche o fisici detentori fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 100 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunalenazionale ovvero di più di 60 unità abitative situate nel Comune di Milano) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree zone omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti massimi previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni più vantaggiose per il conduttore, per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto, fermo restando il limite massimo relativo alla fascia di classificazione dell’immobile all’interno della zona omogenea di riferimento, così come previsto dal presente Accordo Locale. Tali Accordi integrativi potranno inoltre essere promossi nell’ambito delle convenzioni per la realizzazione di specifici piani urbanistici attuativi al fine poter destinare quote di unità immobiliari in locazione al canale concordato di cui al presente Accordo. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i ii soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

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Samples: Accordo Locale, Accordo Locale

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo dell’Ambito di Garbagnate Milanese di proprietà di Compagnie Assicurativecompagnie assicurativa, Fondi fondi immobiliari, Associazioni associazioni e Fondazioni fondazioni di previdenza, Istituti istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblicienti previdenziali pubblici, e soggetti giuridici persone giuridiche o fisici detentori fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunalenazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di tavolodi confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. locale Gli Accordi accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i ii soggetti di cui al cuial comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

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Samples: Accordo Locale

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo Comune di Voghera di proprietà di Compagnie Assicurative, Fondi immobiliari, Associazioni e Fondazioni di previdenza, Istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblici, e soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunalenazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i ii soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

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Samples: Accordo Locale

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo di proprietà di Compagnie Assicurative, Fondi immobiliari, Associazioni e Fondazioni di previdenza, Istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblici, e soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà propriet interessata e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 20172 17, o comunque comun ue firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 2 17 con le finalità finalit ivi precisate.

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Samples: Accordo Territoriale

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione di proprietà degli immobili situati nel territorio dei Comuni oggetto del presente Accordo Comune di Milano di proprietà di Compagnie Assicurativecompagnie assicurativa, Fondi fondi immobiliari, Associazioni associazioni e Fondazioni fondazioni di previdenza, Istituti istituti di credito, Enti Previdenziali Pubblicienti previdenziali pubblici, e soggetti giuridici persone giuridiche o fisici detentori fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di 50 cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunalenazionale ovvero di più di 60 unità abitative situate nel Comune di Milano) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata e le ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale. Gli Accordi accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i ii soggetti di cui al comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

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Samples: Accordo Locale Per La Città Di Milano