Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12. 2. Per ragioni di infungibilità, l’acquisto viene effettuato mediante procedura negoziata. Dell’operazione è data preventiva notizia sul sito internet dell’Ente, indicando il soggetto alienante e il prezzo pattuito. 3. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo. 4. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l’Ente, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. 5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni. 6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni Gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12gravame.
2. Per ragioni La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di infungibilità, l’acquisto viene effettuato mediante procedura negoziata. Dell’operazione è data preventiva notizia sul sito internet dell’Ente, indicando il soggetto alienante e il prezzo pattuitostima del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.
3. All’acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
46. E' ’ consentito l'acquisto l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l’Enteil Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'operadell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il ; il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoriafidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'operadell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'operadell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
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Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni Gli immobili necessari alle finalità della Provincia, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12gravame.
2. Per ragioni La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di infungibilità, l’acquisto viene effettuato mediante procedura negoziata. Dell’operazione è data preventiva notizia sul sito internet dell’Ente, indicando il soggetto alienante e il prezzo pattuitostima della preposta Unità Organizzativa o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.
3. All’acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
46. E' ’ consentito l'acquisto l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l’Entela Provincia, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'operadell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il ; il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoriafidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'operadell’esecu-zione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'operadell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
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Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni La Provincia manifesta la propria intenzione di acquisto di acquisire uno o più immobili solo mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito internet dell'Ente, sul sito del Comune ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimentoinsiste l'immobile ed eventualmente, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materiase ritenuto opportuno, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12su due quotidiani a livello locale.
2. Per ragioni L'individuazione della migliore proposta di infungibilità, l’acquisto viene effettuato mediante procedura negoziata. Dell’operazione è data preventiva notizia sul sito internet dell’Ente, indicando il soggetto alienante e il prezzo pattuitovendita avviene sulla base di una valutazione della corrispondenza delle proposte ricevute ai requisiti tecnici ed economico finanziari indicati nell'avviso.
3. Con il soggetto proponente la migliore proposta di vendita può essere attivata una fase a trattativa privata per il miglioramento dell'offerta medesima.
4. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi qualsivoglia vincolo o peso pregiudizievole, pregiudizievole nonché della piena proprietà e disponibilità dello stesso in capo al dante causa e contenere idonee garanzie al riguardo.
5. Ai fini di cui al comma 1 e avuto riguardo al disposto di cui al comma 4. E' consentito l'acquisto , l’organo competente può disporre l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
6. In tal caso l’Ente, stipulato il contratto, la Provincia ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'operadell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
57. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria, fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta, assicurativa per un importo non inferiore pari almeno al doppio delle somme anticipatedella somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell’esecuzione delle stesseopere, dell'esecuzione dell'opera, nonché del risarcimento del danno in caso nell’ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'operadell’opera, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni.
68. Qualora l'Amministrazione l’Amministrazione partecipi ad un'asta un’asta per l'acquisto l’acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offertal’importo dell’offerta, nell'ambito del nell’ambito di un prezzo minimo e massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarrenella deliberazione autorizzativa.
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