Informazione e pubblicità Clausole campione

Informazione e pubblicità. Il Beneficiario, per l’operazione cofinanziata, è tenuto a: a. rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013 in conformità alle linee guida pubblicate sul sito SardegnaProgrammazione; b. accettare di essere incluso nell’elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all’importo del finanziamento, ai sensi dell’art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013.
Informazione e pubblicità. 1. L’azienda sanitaria, nel rispetto di quanto indicato all’art. 50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento UE n. 2021/1060, è tenuta a: • ad utilizzare su tutti i documenti e su tutti i materiali prodotti ed utilizzati nell’ambito dei progetti finanziati dal PNES l’emblema dell’Unione Europea, il logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027, dell’Italia e del Ministero della Salute (di seguito loghi obbligatori), come di seguito riportati • pubblicare, sul sito web e sui siti di social media ufficiali dell’Azienda una breve descrizione dell’operazione (piano di interventi/progetti), compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea; • predisporre per tutti i documenti e su tutti i materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione (piano di interventi/progetti), rivolti al pubblico o ai destinatari, una dichiarazione chiara, evidente e visibile in merito al sostegno dell’Unione Europea; • esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaiono i loghi obbligatori recanti l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del reg 2021/1060 non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue: o progetti sostenuti dal FESR il cui costo totale supera 500.000 Euro; o progetti sostenuti dal FSE il cui costo totale supera 100.000 Euro; • esporre, per tutti i progetti di valore inferiore ai 500.000 Euro, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sui progetti che evidenzino il sostegno ricevuto dall’Unione. 2. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità prodotti dalla beneficiaria devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. All’Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX (art. 49, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060). 3. Se la beneficiaria non rispetta i propri obblighi in tema di visibilità e trasparenza e non pone in essere azioni correttive, in applicazione di quanto previsto dal citato Regolamento (art. 50, comma 3), incorre in meccanismi di natura sanzionatoria da parte dell’A...
Informazione e pubblicità. 12 11. CONTROLLI 12
Informazione e pubblicità. I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità, alle disposizioni della DGR 951/2020 per quanto applicabile. A seguito dell'approvazione della legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, i seguenti soggetti: 1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 3) le associazioni, Onlus e fondazioni; 4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.
Informazione e pubblicità. 1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione. 2. Il beneficiario, inoltre, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx). 3. Durante la fase attuativa, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESR, attuando le seguenti azioni informative: a) se il beneficiario dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: i. le finalità e i risultati dell'operazione; ii. l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; b) se non dispone di un proprio sito internet, è tenuto ad esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio, l'area d'ingresso di un edificio), contenente le informazioni in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione; c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR; d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013), in un luogo facilmente visibile dal pubblico. 4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono...
Informazione e pubblicità. Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come stabilito dall’articolo 36 del Reg. (UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”. In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell’articolo 50 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando: - l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea; - il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Xxxxxx, al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi: - fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; - collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027.
Informazione e pubblicità. Il costo è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità strettamente legate alle attività di progetto: manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, depliant, brochure, ecc. Tale attività dovrà essere realizzata specificando che l’intervento è stato realizzato con il contributo pubblico nell’ambito del progetto Nell’ambito di tale categoria sono comprese le spese commerciali e promozionali del progetto. Informazione e pubblicità, diffusione dei risultati: La documentazione relativa a questa tipologia di spesa consiste in: -fatture; -ricevute per le affissioni.
Informazione e pubblicità. 1. Il Destinatario ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità. a. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine dell’intervento di cui alla presente Convenzione. 2. Roma Capitale è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto: ▪ il nome del Destinatario; ▪ la descrizione dell’operazione; ▪ il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali; ▪ la localizzazione geografica dell’operazione; ▪ l’estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale; ▪ ulteriori informazioni concordate con il Destinatario. 3. Roma Capitale è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.
Informazione e pubblicità. 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.
Informazione e pubblicità. 1. I soggetti Beneficiari del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (punto 2.2. - Responsabilità dei Beneficiari).