Informazione e pubblicità Clausole campione

Informazione e pubblicità. 1. L’azienda sanitaria, nel rispetto di quanto indicato all’art. 50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento UE n. 2021/1060, è tenuta a: • ad utilizzare su tutti i documenti e su tutti i materiali prodotti ed utilizzati nell’ambito dei progetti finanziati dal PNES l’emblema dell’Unione Europea, il logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027, dell’Italia e del Ministero della Salute (di seguito loghi obbligatori), come di seguito riportati • pubblicare, sul sito web e sui siti di social media ufficiali dell’Azienda una breve descrizione dell’operazione (piano di interventi/progetti), compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea; • predisporre per tutti i documenti e su tutti i materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione (piano di interventi/progetti), rivolti al pubblico o ai destinatari, una dichiarazione chiara, evidente e visibile in merito al sostegno dell’Unione Europea; • esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaiono i loghi obbligatori recanti l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del reg 2021/1060 non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue: o progetti sostenuti dal FESR il cui costo totale supera 500.000 Euro; o progetti sostenuti dal FSE il cui costo totale supera 100.000 Euro; • esporre, per tutti i progetti di valore inferiore ai 500.000 Euro, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sui progetti che evidenzino il sostegno ricevuto dall’Unione. 2. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità prodotti dalla beneficiaria devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. All’Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX (art. 49, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060). 3. Se la beneficiaria non rispetta i propri obblighi in tema di visibilità e trasparenza e non pone in essere azioni correttive, in applicazione di quanto previsto dal citato Regolamento (art. 50, comma 3), incorre in meccanismi di natura sanzionatoria da parte dell’A...
Informazione e pubblicità. Il Beneficiario, per l’operazione cofinanziata, è tenuto a: a. rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013 in conformità alle linee guida pubblicate sul sito SardegnaProgrammazione; b. accettare di essere incluso nell’elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all’importo del finanziamento, ai sensi dell’art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013.
Informazione e pubblicità. I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità, alle disposizioni della DGR 951/2020 per quanto applicabile. A seguito dell'approvazione della legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, i seguenti soggetti: 1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 3) le associazioni, Onlus e fondazioni; 4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.
Informazione e pubblicità. 12 11. CONTROLLI 12
Informazione e pubblicità. Le disposizioni in materia di informazione e comunicazione vigenti nel periodo di programmazione 2014- 2020, di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono orientate a valorizzare, anche per questo ciclo programmatico, l’importante ruolo della comunicazione quale leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi di programma. In coerenza con le previsioni del Piano Attuativo Regionale, per assicurare la necessaria e costante informazione ai differenti attori coinvolti (RdS, beneficiari, destinatari, stakeholder, etc.), la Regione Autonoma della Sardegna intende consolidare, nella seconda fase del Programma, i metodi e gli strumenti sperimentati in passato, puntando sul rafforzamento dei canali già efficacemente utilizzati per la diffusione di informazioni sul PON IOG nel suo complesso e sulle opportunità offerte al target di riferimento (ad esempio i siti istituzionali, il portale dedicato esclusivamente a Xxxxxxxx Xxxxxxx, la realizzazione di eventi informativi/promozionali, etc.). L’esperienza pregressa e l’introduzione di alcune novità di rilievo riconducibili prioritariamente all’allargamento del target di riferimento del Programma e alla previsione di nuove misure di politica attiva, tuttavia, hanno indotto l’Amministrazione a ridefinire la strategia di comunicazione in modo da porre in essere azioni con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder (RdS, beneficiari di ogni singola misura, CPI, Sportelli Informagiovani ecc.) capaci anche di concorrere a: ▪ restituire ad un pubblico più ampio un’informazione strutturata sui risultati ad oggi conseguiti, contribuendo in tal modo a creare nella cittadinanza un clima di fiducia e condivisione verso le istituzioni e i beneficiari (accountability); ▪ stimolare un maggiore coinvolgimento degli stakeholder in grado di agire quale “cassa di risonanza del Programma” (comunicazione multilivello); ▪ catturare l’attenzione e intercettare i giovani, e in particolare i NEET, con l’intento di innescare un atteggiamento proattivo degli stessi nella ricerca di “percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro” (strategia di outreach). A tal fine l’OI si è dotato di un proprio documento “Strategia, finalità e strumenti di comunicazione a supporto del Programma Garanzia Giovani in Sardegna” (Allegato 3 al SiGeCo) che riunisce secondo un approccio unitario: ▪ il “Piano di comunicazione per la Garanzia Giovani 2014-2020”, di cui all’allegato a) del predet...
Informazione e pubblicità. Il costo è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità strettamente legate alle attività di progetto: manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, depliant, brochure, ecc. Tale attività dovrà essere realizzata specificando che l’intervento è stato realizzato con il contributo pubblico nell’ambito del progetto Nell’ambito di tale categoria sono comprese le spese commerciali e promozionali del progetto. Informazione e pubblicità, diffusione dei risultati: La documentazione relativa a questa tipologia di spesa consiste in: -fatture; -ricevute per le affissioni.
Informazione e pubblicità. 1. Il Destinatario ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità. a. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine dell’intervento di cui alla presente Convenzione. 2. Roma Capitale è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto: ▪ il nome del Destinatario; ▪ la descrizione dell’operazione; ▪ il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali; ▪ la localizzazione geografica dell’operazione; ▪ l’estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale; ▪ ulteriori informazioni concordate con il Destinatario. 3. Roma Capitale è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.
Informazione e pubblicità. Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, le parti garantiscono adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea, dando visibilità all’origine del finanziamento: - mostrando correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - garantendo il riconoscimento dell’origine dei fondi da parte dei destinatari finali; - inserendo l’emblema dell’Unione Europea con lo stesso risalto e visibilità degli eventuali altri loghi - utilizzando nei documenti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”
Informazione e pubblicità. 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un Piano di Comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”, come xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Informazione e pubblicità. DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE Lazio 2014/2020, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata).