Adempimenti dei sostituti d'imposta Clausole campione

Adempimenti dei sostituti d'imposta. La disposizione di cui al comma 24 dell'art. 2 del decreto modifica taluni adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta. Come detto, l'originario art. 36, comma 22, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, escludeva i non residenti dal beneficio della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposta per l'intero periodo d'imposta 2006. Pertanto nel suo periodo di vigenza, ossia dal 4 luglio 2006 al 2 ottobre 2006, i sostituti d'imposta non hanno riconosciuto tale deduzione. Inoltre hanno recuperato le quote di deduzione riconosciute prima della entrata in vigore del d.l. 223, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuto in corso d'anno. Con la reintroduzione della citata deduzione per l'anno 2006, si pone la necessita' di coordinare gli adempimenti vigenti, in capo ai sostituti d'imposta a decorrere dal 3 ottobre 2006, con quelli effettuati nella vigenza del d.l. n. 223. Poiche' la disposizione opera per l'intero periodo d'imposta, la deduzione per assicurare la progressivita' andra' calcolata sull'intero 2006, incluso il periodo di vigenza dell'art. 36, comma 22, lettera a), del d.l. n. 223 citato. Pertanto i sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere nuovamente la deduzione per assicurare la progressivita', a sospendere il recupero delle deduzioni effettuate dal 1 gennaio 2006, e a restituire quelle effettuate, al piu' tardi, in occasione del conguaglio di fine anno. Quanto alla posizione dei non residenti il cui rapporto di lavoro sia cessato durante la vigenza dell'art. 36, comma 22, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, si chiarisce quanto segue. L'art. 23, comma 3, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, prescrive che il datore di lavoro, in qualita' di sostituto d'imposta, effettui il conguaglio alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, egli e' tenuto altresi' a presentare la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta. Effettuato il conguaglio a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non e' obbligato ad ulteriori adempimenti nei confronti dell'ex dipendente. Cio' comporta che delle quote di deduzione non riconosciute e delle somme recuperate dall'ex sostituto d'imposta a seguito del disconoscimento Circolare del 19/01/2007 n. 1 della deduzione relativa, si xxxxx' tenere conto solo nella dichiarazione annuale IRPEF del 2006 presentata dal dipendente. In tale sede il dipendente applichera' la deduzione di cui all'art....

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