Cessazione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore.
Cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del medico cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento, ai sensi di legge;
b) per dimissioni;
c) per morte;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, secondo la normativa di legge vigente.
Cessazione del rapporto di lavoro. (ex art. 70)
a) per dimissioni del dipendente;
b) per recesso ad nutum esercitato dall’Azienda ex art. 2118 c.c. al raggiungimento da parte del lavoratore dell’età fissata dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù delle citate disposizioni di legge;
c) per malattia o infortunio la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto (c.d. superamento del periodo di comporto) come previsto dall’art. 47, lett. d);
d) per decesso del dipendente;
e) per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
f) per risoluzione consensuale. In ogni caso l’Azienda comunica sempre per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l’Azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua attività nell’Azienda, della Fascia e del Livello al quale era assegnato e delle mansioni svolte.
Cessazione del rapporto di lavoro. Nei confronti del personale cessato, l’assicurazione termina al momento dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire: – ai sensi dell’art. 2118 c.c.; – per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.; – per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia; – per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti; – per dimissioni; – per morte.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
Cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex-dipendente e gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva.
Cessazione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti casi:
a) per dimissioni del dipendente;
b) d’ufficio, al compimento dell’età fissata dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
c) per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto come previsto dal presente Contratto;
d) per decesso del dipendente;
e) per i casi previsti per motivi disciplinari dal presente C.C.N.L.. In ogni caso l’Agenzia comunica sempre per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l’Agenzia ha l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua attività nell’Agenzia, del livello al quale era assegnato e delle mansioni svolte.
Cessazione del rapporto di lavoro. Art. 107 – Fattispecie risolutorie
1. raggiungimento dei requisiti di pensionamento ovvero per le dimissioni conseguenti;
2. morte del lavoratore;
3. dimissioni;
4. licenziamento per giustificato motivo;
5. licenziamento per giusta causa.
Cessazione del rapporto di lavoro. Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) mancato superamento del periodo di prova
b) mancata ripresa del servizio a seguito di malattia, servizio militare e reintegrazione nei termini previsti ove esistenti
c) dimissioni
d) risoluzione consensuale
e) scadenza del termine nei casi di contratto a tempo determinato
f) licenziamento
g) messa in mobilità
h) decesso della lavoratrice o del lavoratore
i) raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia
j) inidoneità permanente per motivi di salute accertata per tramite le competenti commissioni mediche una volta espletate tutte le procedure per recupero al servizio attivo e proficuo lavoro a domanda dell’interessato anche nelle categorie inferiori.