Common use of Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa Clause in Contracts

Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa. 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. 2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992.

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Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa. 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997, 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto dall’atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto dall'artnel periodo transitorio dall’art. 27, comma 4 nel periodo transitorio4. 2. Il contratto individuale disciplina la tipologia dell’incarico, la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'artdall’art. 6562, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'artdall’art. 31dall’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 31 del presente contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'artdall’art. 28, comma 9 10, ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per : • il conferimento, la conferma e la revoca conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell’ esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, l’esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilità di cui all’art. 20, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell’ambito dei criteri di cui al presente comma 1. Detti criteriSono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi dell’art. 54, prima della definitiva determinazione lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996. • la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'artquelle previste dall’art. 1031, comma 22 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della stessa norma, comma 4 . I criteri per il rinnovo previsti dall'artdell’art. 28, comma 6 7 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenzal’utenza, alla capacita' capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento • la revoca, connessa all’accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza l’inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'artnell’art. 34. 5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'artdall’art. 17 bis del d.lgsdlgs. 502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'artdall’art. 3 sexies del d.lgs dlgs. 502/1992.

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Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa. 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto dall’atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'artdall’art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. 2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi obietti- vi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono so- no assegnate con le procedure previste dall'artdall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'artdall’art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'artdall’art. 28, comma 9 ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto og- getto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'artall’art. 10, comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'artdall’art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenzal’utenza, alla capacita' capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonche' nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza l’inosservanza delle direttive impartite sono so- no causa di revoca dell'incarico dell’incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'artnell’art. 34. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'artdall’art. 17 bis del d.lgsdlgs. 502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'artdall’art. 3 sexies del d.lgs dlgs 502/1992.

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Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa. 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997, 484/1997 nel limite del numero stabilito dall'atto dall’atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto dall'artnel periodo transitorio dall’art. 27, comma 4 nel periodo transitorio4. 2. Il contratto individuale disciplina la tipologia dell’incarico, la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'artdall’art. 6562, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'artdall’art. 31dall’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 31 del presente contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'artdall’art. 28, comma 9 10, ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per : * il conferimento, la conferma e la revoca conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell’ esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, l’esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilità di cui all’art. 20, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell’ambito dei criteri di cui al presente comma 1. Detti criteriSono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi dell’art. 54, prima della definitiva determinazione lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996. * la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'artquelle previste dall’art. 1031, comma 22 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi della stessa norma, comma 4 . I criteri per il rinnovo previsti dall'artdell’art. 28, comma 6 7 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenzal’utenza, alla capacita' capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento * la revoca, connessa all’accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza l’inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'artnell’art. 34. 5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'artdall’art. 17 bis del d.lgsdlgs. 502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'artdall’art. 3 sexies del d.lgs dlgs. 502/1992.

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Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa. 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997D.P.R. n. 484 del 1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. 2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' brevepiù breve , secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgsD.Lgs. 502/1992n. 502 del 1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992D.Lgs. n. 502 del 1992.

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