Agenti chimici Clausole campione

Agenti chimici. La presenza degli agenti chimici pericolosi nell’impianto di depurazione è diffusa sia per l’impiego di sostanze e preparati sia per la formazione di prodotti di processo. I prodotti impiegati sono in buona parte costituiti da preparati inorganici, spesso in soluzione acquosa. Le modalità di esposizione prevalenti sono di tipo cutaneo (additivanti dei fanghi quali polieletttrolita) ed inalatorio. Alcune si- tuazioni di potenziale esposizione ad agenti chimici sono: lo scaricamento da mezzi di trasporto, il rifornimento di serbatoi e cisterne e il campionamento di rifiuti liquidi. Se l’ingestione è improbabile, l’inalazione può assumere aspetti di particolare disagio o pericolo per la presenza sia di composti volatili di natura organica (quali metano, composti solforati, composti organici volatili, peracidi organici) sia di composti inorganici (quali composti clorurati, polielettroliti), ed anche di polveri (solfato di alluminio, flocculanti). L’inalazione può avvenire anche qualora siano presenti sostanze chimiche pericolose negli aerosol prodotti per azio- ne meccanica ad esempio da aeratori, coclee, pompe e centrifughe. Per la manutenzione, al rischio chimico tipico delle attività di officina (esposizione a oli esausti, fumi di saldatura, vernici, collanti, grassi, polveri) si possono ag- giungere i rischi derivanti da contatto durante interventi su parti meccaniche non adeguatamente bonificate.
Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, ▇▇▇▇▇▇ non figurino ancora nell’allegato II;
Agenti chimici. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di Protezione da Esposizione ad Agenti Chimici si intendono per tali: “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento di rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”. Sono invece ritenuti Agenti Chimici Pericolosi: • innanzi tutto gli agenti classificati secondo la "normativa di prodotto": il D.Lgs.52/97 per le sostanze e il D.Lgs.285/98 per i preparati; • quelli che, pur non rientrando nell'applicazione dei due decreti prima citati, corrispondono ai criteri di classificazione previsti dalla normativa di prodotto (es. medicinali, prodotti fitosanitari, cosmetici, esplosivi, ecc.). • quelli che pur non essendo classificabili con i precedenti criteri , possono comportare un rischio per la salute e sicurezza a causa delle proprietà chimico- fisiche, chimiche o tossicologiche e dalle modalità di con cui è utilizzato o presente sul luogo di lavoro (facilmente dispersibile in aria, presente in notevole quantità, impiegato ad alte temperature, ecc.); o quando per quell'agente si è pervenuti all'individuazione di un valore limite d'esposizione professionale (es. TLV).
Agenti chimici. L’utilizzo di prodotti chimici pericolosi nello svolgimento del servizio deve essere limitato a prodotti detergenti e disinfettanti. L’Impresa Appaltatrice deve mettere a disposizione del Committente le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati.
Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, ▇▇▇▇▇▇ non figurino ancora nell’allegato II; b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.