Aggravamento di rischio Clausole campione

Aggravamento di rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’Art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Aggravamento di rischio. Per l’intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accet- tati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Aggravamento di rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Aggravamento di rischio. Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio Assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse esistito o stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.
Aggravamento di rischio. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio.
Aggravamento di rischio. Salvo il caso di dolo, l’art. 1898 del C.C. non trova applicazione. A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l’Assicurato sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.
Aggravamento di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio assicurato, il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore devono darne immediato avviso scritto a Credemassicurazioni. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Compagnia non avrebbe consentito l’Assicurazione, Credemassicurazioni stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall’Assicurazione gli elementi ai quali l’aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella Polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporti un Premio maggiore la Compagnia può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di Premio in corso. Nel caso l’Assicurato/Utilizzatore non accetti le nuove condizioni, la Compagnia nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede. Nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice eserciti il predetto diritto di Recesso, la stessa provvederà a restituire all’Assicurato/Utilizzatore la parte di Premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del Recesso alla data della successiva scadenza annuale.
Aggravamento di rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. È fatto salvo quanto previsto alla sezione A.6). Il Contraente/Assicurato, é comunque esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.
Aggravamento di rischio. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Aggravamento di rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta ad HDI Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad HDI Italia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, HDI Italia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.