ED. 1/AMI.02
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Assicurazione Multirischio Turismo con annullamento “AMITRAVEL”
ED. 1/AMI.02
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Assicurazione Multirischio Turismo con annullamento
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: AMITRAVEL – ed. 1/AMI.02
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza collettiva che assicura i clienti, che acquistano un viaggio programmato presso la Contraente della polizza, dagli imprevisti annessi al viaggio.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
× la garanzia Invalidità Permanente da infortunio o malattia;
× la garanzia Morte da infortunio o malattia;
× Le diarie da ricovero, convalescenza, immobilizzo e inabilità da infortunio o malattia;
× La garanzia difesa legale;
× L’annullamento del viaggio in caso di insolvenza o di fallimento del Contraente;
× Le patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le seguenti garanzie:
✓ ASSISTENZA, RIMPATRIO E SPESE MEDICHE DI EMERGENZA
che eroga prestazioni di assistenza alla persona in forma diretta, tramite l’attivazione della Centrale Operativa h 24/24, in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato in viaggio e rimborsa le spese mediche di emergenza per eventi accaduti prima della partenza (successivamente alla prenotazione del viaggio) e durante il viaggio programmato.
Ci sono limiti di copertura?
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da:
! eventi accaduti anteriormente all’acquisto del viaggio prenotato, quindi all’inclusione in polizza ;
! patologie della gravidanza oltre le 24 settimane;
! viaggi intrapresi per scopi specifici (ad es. per cure mediche, fecondazione assistita, interruzione della gravidanza, ecc);
! uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, abuso di alcool e assunzione anche occasionale di droghe;
! stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo o scioperi;
! terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali;
! xxxxxxx o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore;
! radiazioni, combustione nucleare, onde soniche;
! infortuni di volo se diversi da passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
! attività di lavoro manuale;
! viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
! atti dolosi, illeciti o criminosi e colpa grave dell’assicurato;
! suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane;
! malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
! atti di temerarietà in genere;
! svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
! alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera, gare/tornei/allenamenti/prove automobilistiche, motociclistiche, motonautiche svolte a livello professionale o sotto l’egida delle Federazioni.
! tutti gli sport estremi (ad es. salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua /rafting, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto /bungee jumping, paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante).
✓ BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI
a copertura dei danni materiali e diretti al bagaglio dell’assicurato avvenuti durante il viaggio e subiti per furto, incendio, xxxxxx e rapina, nonché perdita o danneggiamento, imputabili a responsabilità del vettore incaricato del trasposto.
✓ ANNULLAMENTO VIAGGIO
a garanzia del rimborso, all’assicurato, della penale di recesso del viaggio a lui addebitata, in caso di suo annullo per motivi di salute o altri eventi improvvisi e imprevedibili di gravità tale da indurre l’assicurato a rinunciare alla partenza e riferibili ad un suo familiare, ad un suo compagno di viaggio o al suo socio/contitolare.
✓ RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
importo messo a disposizione dell’assicurato, pari alla quota parte del soggiorno non usufruito e finalizzato all’acquisto di una nuovo viaggio, a causa del rientro sanitario dell’assicurato (o di suo decesso o suo rientro anticipato o di suo ricovero durante il viaggio superiore alle 24 ore) o decesso/ ricovero (superiore a 5 giorni) di un suo familiare.
Le garanzie sono prestate entro i seguenti massimali selezionabili dal Contraente:
Assistenza: prestazioni con massimali standard a prescindere dalla destinazione;
Spese mediche di emergenza: Italia € 600;
Europa, Mondo a scelta del Contraente fino ad € 30.000;
Bagaglio: Italia € 300;
Europa, Mondo a scelta del Contraente fino ad € 1.500;
Annullamento viaggio: costo del viaggio fino a € 10.000 per persona (€ 25.000 per evento);
Ripetizione del viaggio: parte del costo del viaggio non goduto fino ad € 1.000 (per persona/evento).
Dove vale la copertura?
✓ Vale per viaggi svolti in tutto il mondo ad esclusione di viaggi in, verso o attraverso paesi in stato di guerra e/o insurrezione. In particolare l’Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione riportata alle singole garanzie, è valida per i Sinistri avvenuti in tutti i paesi riguardanti il Viaggio regolarmente comunicato alla Società. In particolare, le garanzie sono valide ed operanti durante il viaggio a partire dalla stazione di partenza fino a quella di termine del Viaggio al rientro in Italia, se lo stesso avviene in treno, aereo, pullman, nave; e ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell’Assicurato, nel caso di Viaggio in auto od altro mezzo non sopracitato.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- in corso di contratto hai l’obbligo di informare immediatamente la Società per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
- Per tutta la durata dell’assicurazione hai l’obbligo di includere in copertura tutti i clienti che acquistano un viaggio, da te organizzato, e di comunicare i nominativi alla società al momento della prenotazione del loro viaggio.
Quando e come devo pagare?
I premi di polizza dovuti, da corrispondere alla sottoscrizione del contratto, all’eventuale frazionamento, al rinnovo ed ai conguagli di premio, devono essere versati sul conto corrente dell’Intermediario, incaricato all’incasso dalla Società, tramite bonifico bancario.
Il premio annuale pattuito può essere frazionato e non sono applicati oneri aggiuntivi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza), se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma o delle rate di premio successive, implica la sospensione del rischio a partire dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello previsto di scadenza del pagamento, con ripresa di vigore alle ore 24 del giorno del pagamento stesso. L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio e si rinnova di anno in anno tacitamente.
La copertura, per ogni singolo viaggio, decorre dalla fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio stipulato con il Contraente e cessa con la fruizione dell’ultimo servizio da quest’ultimo offerto, fatta eccezione della Garanzia “Annullamento viaggio” e di eventuali richieste di rimborso di spese mediche di emergenza che valgono prima della partenza ed in particolare a decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (per eventi improvvisi e non prevedibili accaduti dopo l’iscrizione al viaggio stesso) e terminano il giorno della partenza, nel momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. La copertura, in caso di infortunio occorso durante il viaggio all’estero, è valida anche al rientro per il rimborso delle spese mediche sostenute entro i successivi 60 giorni.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente può mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance - Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (x con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Assicurazione Multirischio Turismo con annullamento
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: AMITRAVEL - ed. 1/AMI.02
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); Tel. 00.0000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 a 10,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 5,5 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX- Gruppo-Rifin.pdf.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 315,33% al 31/12/2017, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (12,2 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (3,9 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni in merito alle garanzie principali si precisa che: ✓ GARANZIA ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA Si intendono operanti le seguenti principali prestazioni: - Consulenza medica telefonica; Invio di medicinali urgenti all'estero in caso di necessità determinata da infortunio o malattia (i costi dei medicinali a carico dell’assicurato); Segnalazione di un medico specialista all’estero; Invio di un medico in Italia in casi di urgenza; Trasporto dell’Assicurato al centro medico, fino ad un massimale di € 5.000; Rientro sanitario dell’Assicurato a seguito a infortunio o malattia che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno si garantisce il trasporto o rientro sanitario; Rientro della salma (in caso di decesso durante il viaggio), fino alla residenza dell’Assicurato, incluse le Spese funerarie (spese di prima conservazione, spese amministrative, spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi fino ad un massimale di € 3.000); Spese di viaggio di un familiare dell’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 5 giorni (la Società prenderà in carico il viaggio A/R e le spese di pernottamento, fino a un massimale di € 100 al giorno per un massimo di 10 giorni, purché non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne); Assistenza ai minori, qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, viene messo a disposizione di un familiare o di un’altra persona designata dall’Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno od aereo per raggiungere i minori e ricondurli alla residenza. Purché non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne; Prolungamento del soggiorno in caso di a malattia o infortunio dell’Assicurato stesso (Spese di pernottamento fino a massimo € 100 al giorno per massimo 10 giorni); Rientro del viaggiatore convalescente; Spese di prosecuzione del viaggio (dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori con lui viaggianti); Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, in caso di organizzazione del Trasporto sanitario o Trasporto della salma o Rientro del Convalescente dell’Assicurato; Rientro anticipato dell’assicurato in caso di decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza di un proprio familiare; Interprete telefonico a disposizione all’estero, in caso di ricovero ospedaliero, fino ad un massimale di € 1.000; Anticipo cauzione penale all’estero, fino ad un importo di € 25.000 (per porre in libertà provvisoria l’Assicurato); Anticipo spese di prima necessità per eventi di particolare gravità fino ad € 8.000; Spese di ricerca, soccorso e salvataggio fino ad €1.500; |
- Rimborso spese mediche operanti prima della partenza (fino ad un massimale di € 600,00 in caso di Infortunio ed € 500,00 in caso di malattia improvvisa) a seguito di infortunio o a malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio;
- Rimborso spese mediche per malattia improvvisa o infortunio durante il viaggio (spese di emergenza per cure, ricovero ospedaliero, farmaci, parcelle professionali, ambulanza) fino al massimale scelto dal contraente e indicato in polizza. Sono incluse anche le cure dentistiche urgenti fino ad € 300 e le spese mediche sostenute dall’Assicurato al rientro in Italia ed entro 60 giorni, se a seguito di infortunio occorso in viaggio all’estero, fino ad un massimo di € 500;
- APP “DOC 24” con servizio, per tutta la durata del viaggio, di “misurazione e alert parametri medici”; “consulti medici in video conferenza” e il servizio “Medical Passport” (servizio di cartella medica online che permette di archiviare tutti i dati sulla propria salute).
✓ BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
La polizza prevede un indennizzo entro il massimale selezionato dal Contraente con un sotto-limite di € 150 per singolo oggetto, di € 150 per rifacimento passaporto e documenti di viaggio, di € 300 per spese di prima necessità dovute a ritardo nella consegna del bagaglio da parte del vettore del trasporto; € 150 quale indennizzo massimo per persona in caso di furto di oggetti lasciati all’interno del proprio veicolo.
✓ ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tra i motivi di annullo vi è:
Decesso, Xxxxxxxx o Infortunio dell’assicurato o di un suo familiare, o del compagno di viaggio o del socio/contitolare della ditta dell’assicurato;
Patologie della gravidanza iniziata ed accertata dopo l’iscrizione al viaggio; danni materiali all’abitazione, impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali o di guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato; citazione dell’assicurato in Tribunale quale testimone o giurato; furto dei documenti necessari all’espatrio; impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell’iscrizione al viaggio a seguito di licenziamento o nuova assunzione; impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichino lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato e di proprietà dell’Assicurato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale stesso.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Società rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati e iscritti nel medesimo viaggio.
✓ RIPETIZIONE VIAGGIO
L'importo dovuto ai sensi di polizza:
- verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente;
- non sarà cedibile, né rimborsabile e dovrà essere utilizzato necessariamente entro non oltre 12 mesi dalla data di rientro.
Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati (indicati nel Modulo di Polizza), prescelti dal Contraente, e con i limiti di rimborso indicati per singola garanzia.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima, se non diversamente previsto dalla singola garanzia, non potrà superare l’importo massimo di € 300.000,00 per evento.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Ad integrazione di quanto indicato nel Dip Danni sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: GARANZIA ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA - l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste dalla garanzia; - le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia - in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico - le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente: si intendono comprese in garanzia le recidive imprevedibili di patologie preesistenti insorte dopo l’inizio del viaggio - fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato - spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico già noto anteriormente alla data del viaggio - spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti posticipabili successivamente al rientro alla residenza - cure infermieristiche, termali, dimagranti, riabilitative o fisioterapiche e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti - spese per occhiali, lenti a contatto, protesi e apparecchi terapeutici di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, check-up, trattamenti preventivi - spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura; - spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; |
- spese e trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; - spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla sterilità e/o impotenza; - spese per contraccettivi, spese mediche e dentarie di routine, spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa) - dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato - il rifiuto di trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa; - il rientro sanitario dovuto ad affezioni o lesioni che possono essere trattate sul posto. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI - denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio - i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa - beni, diversi da capi di abbigliamento, valige, borse e zaini che siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo - rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore - il furto o danneggiamento di: cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche; - logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell’Assicurato; - furto non denunciato entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l’Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia - ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell’Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente - qualsiasi articolo, laddove l’Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore - beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico - danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo - danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l’articolo danneggiato non sia inutilizzabile - furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell’Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore - danni derivanti da incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza - insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici - il furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni ANNULLAMENTO VIAGGIO e RIPETIZIONE DEL VIAGGIO - annullamento del viaggio dovuto ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico; - decisione dell’Assicurato di non voler più viaggiare; - costi supplementari derivanti dal fatto che l’Assicurato non ha informato l’organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio; - stato di gravidanza e per rinunce causate da patologie se la stessa è stata constatata precedentemente alla prenotazione del viaggio ed all’emissione del Certificato Assicurativo o se intervenute oltre la 24 ma settimana di gestazione - mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; - tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, eventi tellurici, eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino. | |
Franchigia e/o Scoperto | ASSISTENZA Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza, verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, In mancanza di preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa verrà in ogni caso applicato uno scoperto pari al 25% dell’importo da risarcire con un minimo di € 50,00. SPESE MEDICHE Saranno rimborsate al netto della franchigia assoluta di € 50. In caso di mancato contatto e preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, per i sinistri accaduti durante il viaggio con importo superiore ad € 1.000, verrà applicato uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare (con un minimo di € 50). ANNULLAMENTO VIAGGIO In caso di annullamento conseguente a: - infortunio o malattia dell’Assicurato verrà trattenuta la franchigia di € 200,00 (se tra l’evento che origina l’annullamento e la partenza vi sono al massimo 10 giorni); di € 180,00 (se tra l’evento che origina l’annullamento e la partenza vi sono oltre 10 giorni e fino a 30 giorni) e di € 150,00 (se tra l’evento che origina l’annullamento e la partenza vi sono oltre 30 giorni). Qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire |
la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo email o telefonicamente), lo scoperto a carico suo e di tutti i compagni di viaggio che dovessero di conseguenza annullare il viaggio sarà del 20%, tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. Successivamente a tale deduzione, verrà in ogni caso applicata la franchigia di cui sopra. - eventi diversi da infortunio, malattia, decesso dell’Assicurato verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia sopra indicata. | |
Rivalsa | Limitatamente alla Garanzia “Rimborso Spese Mediche”, la Società è surrogata, sino al limite dell’indennizzo corrisposto, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA In caso di sinistro devi contattare immediatamente e preventivamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero della Centrale Operativa di Assistenza: Numero Verde (dall’Italia) 800 230 661 e dall’Estero x00 000 000 000 00. XXXXXXXX ED EFFETTI PERSONALI In caso di sinistro devi denunciare il sinistro alla Compagnia, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio, via mail (all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o via telefono (al numero: 000 000 000 00) allegando la denuncia di xxxxx (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole del possesso dei beni sottratti. ANNULLAMENTO VIAGGIO Devi entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), fare immediata denuncia alla Compagnia via mail (all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o via telefono (al numero: 000 000 000 00 attivo 24 ore su 24). Devi altresì dare tempestiva comunicazione dell’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. PER LE ALTRE GARANZIE: La denuncia del sinistro deve essere inviata alla Compagnia, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio, via mail (all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o via telefono (al numero: 000 000 000 00 attivo 24 ore su 24). In particolare, in caso di sinistro rientrante nella garanzia Ripetizione del viaggio, l’Assicurato che intende fruire della garanzia sarà inoltre obbligato ad inviare, entro 60 giorni dalla data di interruzione del viaggio avvenuto, una richiesta scritta indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di Polizza e numero del progressivo indicato nel proprio Certificato Assicurativo, la causa dell’interruzione del viaggio, programma del viaggio, data del rientro, certificato di pagamento del viaggio. |
Assistenza diretta/in convenzione: Le prestazioni di Assistenza sono erogate in forma diretta, tramite una Centrale Operativa (attiva 365 giorni, 24 ore su 24) incaricata dalla Società. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia ha affidato l’incarico della gestione dei sinistri di tutte le garanzie presenti in polizza ad altra Società che agisce anche tramite la propria Centrale Operativa e i cui riferimenti sono: International Care Company s.r.l- Ufficio Sinistri Via Paracelso 24 – 20864 AGRATE BRIANZA (MB) | |
Prescrizione: il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla società decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. Sezione Assistenza: Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate verranno pagate anticipatamente, ove possibile, dalla Centrale Operativa, salvo quelle effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: - Regime fiscale: ▪ Imposte sui premi: I premi sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta (calcolate sul Premio imponibile di ogni garanzia): |
Assistenza: 10%; Rimborso Spese Mediche: 2,50%; Bagaglio 22,25% (per il 50% del premio imponibile per “Furto, Scippo e Rapina”) e 21,25% (per il 50% del premio imponibile per altri eventi “perdite pecuniarie”); Annullamento del viaggio e Ripetizione del viaggio: 21.25% ▪ Detraibilità fiscale dei premi: I premi del presente non danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF. | |
Rimborso | Il presente contratto non prevede casi che danno diritto al rimborso del premio versato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento | Non è consentito dal presente contratto il recesso dopo la stipulazione (per ripensamento) |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto di risolvere il contratto prima della scadenza. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
E’ rivolto ai Tour Operator o alle Agenzie di Viaggio, con sede in Italia, a beneficio dei propri clienti (residenti in Italia) che acquistano da questi ultimi un viaggio programmato. |
Quali costi devo sostenere? |
I premi di polizza sono gravati dai costi di intermediazione nella misura del 20% dei premi imponibili. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. È tuttavia resa facoltà alle parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità giudiziaria. - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all’inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http:/xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). |
AVVERTENZE:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“AMITRAVEL” Ed. 1/AMI.02
Data ultimo aggiornamento 24/07/2018
Condizioni di Assicurazione_AMITRAVEL_ Ed.1/AMI.02
1 di 23
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 5
Art. 2) - Altre assicurazioni 5
Art. 3) - Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 4) - Aggravamento di rischio 5
Art. 5) - Diminuzione di rischio 5
Art. 6) - Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione 5
Art. 7) - Durata dell’assicurazione – proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione 6
Art. 8) - Obblighi da parte del Contraente 6
Art. 9) - Modalità di comunicazione delle adesioni alla Società 6
Art. 11) - Rinvio alle norme di legge 6
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 13) - Decorrenza e durata delle garanzie 6
Art. 14) - Massimali e limiti per evento 7
Art. 15) - Validità territoriale 7
Art. 17) - Recesso in caso di sinistro 7
Art. 18) - Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute - mancato utilizzo delle prestazioni 7
Art. 19) - Limitazioni di responsabilità 7
Art. 20) - Determinazione del Premio unitario; Premio annuo e modalità di pagamento dei Premi di regolazione 8
Art. 21) - Franchigie / Scoperti 8
Art. 22) - Limitazioni sulle attività sportive 8
Art. 23) - Esclusione territoriale 9
Art. 24) - Esclusioni valide per tutte le Sezioni di polizza 9
Art. 25) - Esclusione Sanzioni 10
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 10
Art. 26) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 10
A) Modalità per la denuncia del sinistro 10
§1) - Sinistri di Assistenza durante il viaggio e rimborso spese mediche (Sezione A della polizza) 10
§2) - Sinistri Bagaglio (Sezione B della polizza) 10
§3) - Sinistri di Annullamento Viaggio (Sezione C della polizza) 11
§4) - Denunce di Sinistro diverse dalle richieste di cui ai precedenti punti 11
B) Documentazione da inviare in caso di sinistro 11
§1) - ASSISTENZA ALLA PERSONA 11
§2) - RIMBORSO SPESE MEDICHE 12
§5) - RIPETIZIONE DEL VIAGGIO 12
C) Criterio di liquidazione dei sinistri 12
Art. 27) - Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro 13
SEZIONE A) ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA 13
A.1) - Oggetto della copertura 13
A.2) - Decorrenza e durata della copertura 13
A.3) - Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza 13
A.4) - Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza 13
A.5) - Circostanze eccezionali 14
A.6) - Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro 14
A.7) - Oggetto della Garanzia 14
§ 1 - Consulenza medica telefonica 14
§ 2 - Invio di medicinali urgenti all'estero (Garanzia valida all’estero) 14
§ 3 - Segnalazione di un medico specialista all’estero (Garanzia valida all’estero) 14
§ 4 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza 15
§ 5 - Trasporto dell’Assicurato al xxxxxx xxxxxx 00
§ 0 - Xxxxxxx sanitario dell’Assicurato 15
§ 9 - Spese di viaggio di un familiare dell’Assicurato 15
§ 10 - Assistenza ai minori 15
§ 11 - Prolungamento del soggiorno 15
§ 12 - Rientro del viaggiatore convalescente 16
§ 13 - Spese di prosecuzione del viaggio dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori 16
§ 14 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 16
§ 16 - Interprete telefonico a disposizione all’estero (Garanzia valida all’estero) 16
§ 17 - Anticipo cauzione penale all’estero (Garanzia valida all’estero) 16
§ 18 - Anticipo spese di prima necessità per eventi di particolare gravità 16
§ 19 - Trasmissione di messaggi urgenti 16
§ 20 - Spese di ricerca, soccorso e salvataggio 16
§ 21 - Rimborso spese mediche 17
§ 21.1 - prestazione operante prima della partenza 17
§ 21.2 - prestazione operante durante il viaggio 17
SEZIONE B) XXXXXXXX ED EFFETTI PERSONALI 19
B.1) - Oggetto della Garanzia 19
a) Bagaglio ed effetti personali 19
b) Passaporto e documenti di viaggio 20
c) Xxxxxxx nella riconsegna del bagaglio 20
B.2) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B 20
B.3) - Condizioni speciali applicabili alla Sezione B 20
SEZIONE C) ANNULLAMENTO VIAGGIO 20
C.1) - Oggetto della copertura 20
C.2) - Condizioni speciali applicabili alla Sezione C 21
C.3) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C 22
SEZIONE D) RIPETIZIONE DEL VIAGGIO 22
D.1) - Oggetto dell’assicurazione 22
D.2) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D 22
ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE GARANZIE 23
Ai termini di seguito indicati, utilizzati nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, vengono attribuiti i seguenti significati:
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.
Assistenza: L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Bagaglio: Quanto l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale e non professionale, durante il Viaggio.
Centrale Operativa: La struttura di International Care Company s.r.l. (con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXX -MB) costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
Danno indennizzabile: Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
Europa: Italia, tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Canarie, Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla parte europea).
Familiare: Coniuge/convivente (purché risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a.
Franchigia: L’importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Frazionamento: Suddivisione dell’annualità assicurativa in periodi di tempo scelti dal Contraente per le modalità di pagamento del Premio annuo.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni obiettivamente constatabili.
Italia: Il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia preesistente: Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.
Massimale: La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista.
Modulo di polizza: Il documento sottoscritto dalle parti che forma parte integrante della Polizza.
Mondo: Tutti i Paesi del mondo (compresi Italia ed Europa).
Oggetti di valore: Apparecchiature fotocineottiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi.
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Premio annuo: La somma di denaro dovuta dal Contraente per l’intera annualità assicurativa.
Premio alla firma: La somma di denaro dovuta dal Contraente per il periodo intercorrente dalla data decorrenza Polizza alla data emissione prima quietanza.
Premio minimo: La somma di denaro che il Contraente si obbliga a versare in ogni caso alla Società, nel corso dell’annualità assicurativa, e che è da intendersi garantito a favore della Società stessa.
Premio rate successive: La somma di denaro dovuta dal Contraente in relazione al Frazionamento del Premio annuo reso operante.
Premio di regolazione: La somma di denaro dovuta dal Contraente a conguaglio del Premio annuo. Residenza: Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico. Ricovero: La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Scoperto: La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: GLOBAL ASSISTANCE S.p.A.
Surrogazione: La facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
Vettore: Società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: Lo spostamento dell’Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato dal Contraente nei termini e con le modalità previste dal contratto di Viaggio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2) - Altre assicurazioni
Il Contraente è tenuto a comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'Articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.
Art. 3) - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4) - Aggravamento di rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5) - Diminuzione di rischio
Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
Art. 6) - Pagamento del premio ed effetto dell’assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Polizza, purché il Premio pattuito, o la prima rata di Premio, risulti pagato.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello di scadenza del pagamento e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del Premio va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società. L’eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 7) - Durata dell’assicurazione – proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul Modulo di Polizza ed in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Art. 8) - Obblighi da parte del Contraente
Il Contraente si impegna:
- ad assicurare con la presente polizza tutti i propri clienti che acquistano un viaggio da lui organizzato;
- a consegnare, a tutti gli Assicurati, al momento della prenotazione e acquisto del viaggio, un documento (cd “Certificato Assicurativo”) per acquisire le informazioni necessarie relative ai contenuti delle coperture assicurative offerte dalla polizza, l’indicazione dell’Impresa di Assicurazioni che le eroga e le modalità di gestione delle prestazioni assicurate, fornendo altresì indicazioni precise ove poter acquisite le informazioni integrali delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 9) - Modalità di comunicazione delle adesioni alla Società
Premesso che la presente Polizza collettiva è di tipo inclusivo e accessoria alla vendita di un viaggio acquistato presso la Contraente, è onere di quest’ultima comunicare alla Società, anche per il tramite dell’intermediario, i nominativi degli Assicurati al momento della prenotazione del loro viaggio.
Le comunicazioni dovranno riportare le indicazioni essenziali delle singole coperture assicurative tra cui i nominativi degli Assicurati, le date di prenotazione, di partenza e di rientro del singolo viaggio oltre al costo e alla destinazione del singolo viaggio.
Non sono ammessi ritardi nelle comunicazioni dei dati di cui sopra in quanto le prestazioni delle Sezioni C ed in parte della Sezione A, hanno decorrenza immediata (vedasi Art.13).
La data di invio/spedizione del documento relativo la comunicazione di cui sopra sarà probante in caso di contestazione.
Le inclusioni così comunicate saranno oggetto delle Regolazioni Premio ai sensi dell’Art. 20.
La mancata comunicazione da parte del Contraente degli Assicurati secondo le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti, comporterà la decadenza da ogni diritto a favore degli Assicurati, con responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Contraente.
Art. 10) - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11) - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.
Art. 12) - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede il Contraente e/o l’Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 13) - Decorrenza e durata delle garanzie
Premesso che le garanzie sono operanti per gli Assicurati partecipanti al Viaggio organizzato dal Contraente e sono connesse al viaggio stesso, resta inteso che:
1. la copertura per ogni singolo viaggio decorre dalla fruizione del primo servizio previsto dal contratto stipulato con il Tour operator e cessa con la fruizione dell’ultimo servizio da quest’ultimo offerto, fatta eccezione della Garanzia “Annullamento viaggio” della SEZIONE C e di alcune prestazioni della SEZIONE A (come meglio ivi dettagliato) che valgono prima della partenza ed in particolare a decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e terminano il giorno della partenza nel momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.
2. L’efficacia delle Garanzie rese operanti durante il viaggio, non sarà maggiore di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno;
3. la copertura cessa comunque automaticamente nel momento in cui l’Assicurato anticipa, per qualsiasi motivo, il proprio rientro alla propria residenza, indipendentemente dal numero dei giorni per i quali è stata stipulata l’assicurazione;
4. gli Assicurati inclusi in data precedente all’eventuale mancato rinnovo (disdetta) della presente Polizza collettiva, purchè regolarmente comunicati alla Società, restano comunque in copertura sino alla scadenza del loro viaggio.
Art. 14) - Massimali e limiti per evento
1. Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati (indicati nel Modulo di Polizza), prescelti dal Contraente, e con i limiti di rimborso indicati per singola prestazione nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione), da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo.
2. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima, se non diversamente dettagliato nella Tabella delle Prestazioni, non potrà superare l’importo massimo di € 300.000,00 per evento. Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 15) - Validità territoriale
Le garanzie sono valide ed operanti esclusivamente per Assicurati con residenza in Italia (o in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità Italiane)
L’Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione riportata alle singole garanzie, è valida per i Sinistri avvenuti in tutti i paesi riguardanti il Viaggio regolarmente comunicato alla Società ai sensi del precedente Art.9.
In particolare, le garanzie sono valide ed operanti durante il viaggio:
✓ a partire dalla stazione di partenza fino a quella di termine del Viaggio al rientro in Italia, se lo stesso avviene in treno, aereo, pullman, nave;
✓ ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell’Assicurato, nel caso di Viaggio in auto od altro mezzo non sopracitato.
Art. 16) - Conto terzi
Essendo il presente contratto stipulato dal Contraente per conto altrui o per conto di chi spetta, tale contratto soggiace alla disciplina dell’art.1891 C.C., con la conseguenza che eventuali inadempienze contrattuali del Contraente potranno essere opposte dalla Compagnia anche all’Assicurato.
Art. 17) - Recesso in caso di sinistro
La Società ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al sessantesimo (60°) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo.
Il recesso avrà efficacia dopo trenta (30) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società al Contraente.
In tale caso le singole applicazioni comunicate nel periodo di efficacia della Polizza collettiva proseguono fino alla loro naturale scadenza, senza che ve ne possano entrare nuove altre.
Art. 18) - Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute - mancato utilizzo delle prestazioni
La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni che si accertino non dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. La Società ha il diritto di richiedere all’Assicurato o a chi per esso l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro.
Qualora l’Assicurato non usufruisca (od usufruisca solo parzialmente) di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 19) - Limitazioni di responsabilità
La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza nonché per l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l’erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Centrale Operativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell’Assicurato e dei terzi.
Il Contraente considerato che la comunicazione, diffusione dei testi e condizioni di contratto potrà avvenire anche tramite Internet/Intranet, si obbliga a dare preventiva comunicazione di tutte le informazioni, testi, materiale pubblicitario ecc. nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alle Condizioni di Assicurazione che al logo o alla denominazione della Società, essendo subordinata tale pubblicazione ad espresso consenso della Compagnia.
Il Contraente, inoltre, si obbliga a comunicare preventivamente modalità e soluzioni tecniche adottate per l’inserimento dei testi di polizza nel proprio sito Internet/Intranet, essendo pattuito tra le parti che il definitivo inserimento sarà subordinato a consenso espresso dalla Società.
Il Contraente si obbliga altresì ad utilizzare soluzioni tecniche che non rendano possibile l’introduzione di modifiche, integrazioni, o correzioni al testo delle Condizioni di Assicurazione.
Le parti si danno atto che il mancato rispetto agli obblighi concordati in tema di diffusione dei testi contrattuali, marchio o logo delle Società comporterà la facoltà per la Società medesima di risolvere immediatamente la presente polizza per fatto imputabile al Contraente, salvo il risarcimento del danno e il diritto per la Società a percepire il premio minimo garantito laddove pattuito.
Il Contraente in ogni caso assume diretta responsabilità per i casi di illecito o illegittimo utilizzo di marchio, logo o testo di polizza, nonché per le ipotesi di pubblicazione o diffusione di prestazioni assicurative non previamente concordate con le Società.
Art. 20) - Determinazione del Premio unitario; Premio annuo e modalità di pagamento dei Premi di regolazione
Il Premio unitario è determinato in base al costo del singolo viaggio, in funzione delle scelte dei massimali delle garanzie operanti.
In particolare sono possibili due opzioni:
a) PARAMETRO “TASSO”: i premi unitari in questo caso saranno puntuali, calcolati applicando di volta in volta il tasso pattuito al costo del singolo viaggio;
b) PARAMETRO “COSTO VIAGGIO”: I premi unitari in questo caso saranno flat, predefiniti in base a diverse fasce di costo viaggio.
Nel Modulo di polizza verrà indicata l’opzione operante, pattuita con il Contraente.
Laddove presente, il premio annuo è conteggiato in via provvisoria ed ha natura di mera previsione e sarà oggetto di regolazione in base alle effettive inclusioni comunicate in corso di anno. Il premio annuo è da corrispondere in base al Frazionamento previsto in ogni singolo contratto determinando in tal modo il Premio alla firma ed il Premio rate successive.
Al termine di ogni periodo di regolazione, indicato nel Modulo di Polizza, la Società provvederà ad emettere un’appendice di regolazione, in base alle inclusioni avvenute e comunicate ai sensi del precedente Art. 9 nel periodo di riferimento.
In presenza di un Premio alla firma, le regolazioni, come sopra conteggiate, verranno emesse per differenza qualora superiori ai premi già versati dal Contraente.
Inoltre è facoltà delle parti stabilire un Premio minimo garantito (così come indicato sul Modulo di Polizza) che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società.
Gli importi risultanti dalle appendici di regolazione, perché le applicazioni assicurative in esse contenute possano avere copertura, dovranno essere pagati dal Contraente entro il 20 del mese successivo alla ricezione della regolazione.
Trascorso tale termine, in assenza di pagamento, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi, fermo restando che anche laddove il Contraente dovesse, successivamente alla scadenza di tale termine, pagare i premi riferiti alle regolazioni, l’Assicurazione resterà sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno successivo a quello dell'emissione dell'appendice stessa e riprenderà vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, con la conseguenza che gli oneri di indennizzo di eventuali sinistri occorsi agli Assicurati nel periodo di sospensione resteranno interamente in capo al Contraente.
La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 21) - Franchigie / Scoperti
Le singole sezioni di polizza prevedono o potrebbero prevedere la liquidazione del sinistro previa applicazione di una Franchigia/Scoperto a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive Sezioni.
Qualora il viaggio sia effettuato in un paese dell’Unione Europea e l’Assicurato abbia ritirato la Tessera Europea di assicurazione Malattia (TEAM) presso l’ufficio ASL locale di residenza, e la esibisca per il pagamento delle Spese Mediche, non troverà applicazione la franchigia prevista alla Sezione A (Art. A7 al paragrafo §.21 “Rimborso Spese Mediche di emergenza”).
Art. 22) - Limitazioni sulle attività sportive
a) Sono sempre incluse in copertura le attività sportive (ad eccezione di quelle esplicitamente escluse e indicate al successivo punto b) a condizione che:
- non siano configurabili come gare/tornei/allenamenti/prove svolte a livello professionistico e/o sotto l’egida di Federazioni Sportive;
- vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate.
Si intendono altresì ricomprese le gare/ tornei/allenamenti/prove svolte a livello ludico e/o ricreativo.
b) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
- alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing);
- gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti svolte a livello professionale o sotto l’egida delle Federazioni, a meno che non siano svolte a carattere ludico o ricreativo;
- salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante.
A parziale deroga di quanto previsto al presente paragrafo, si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ludico o ricreativo:
Immersioni con autorespiratore fino a 30 metri (in presenza della prescritta abilitazione o con l’assistenza di un istruttore qualificato), Sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, Xxx, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), Kite–surfing.
Art. 23) - Esclusione territoriale
La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi in, verso o attraverso paesi in stato di guerra e/o insurrezione.
Art. 24) - Esclusioni valide per tutte le Sezioni di polizza
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da:
a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della data di adesione alla polizza. Si intendono comprese in garanzia le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si siano manifestate successivamente all’iscrizione del viaggio e/o all’adesione alla polizza;
b. un viaggio intrapreso:
• contro il parere medico e/o, in ogni caso, con patologie in fase acuta
• allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
• se l’Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici;
• se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
c. patologie della gravidanza oltre le 24 settimane, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d. patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
e. espianto e/o trapianto di organi
f. uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, abuso di alcool e assunzione anche occasionale di droghe;
g. stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo o scioperi;
x. xxxxxxx o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore;
i. perdita, spesa o passività derivante da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
(ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
x. xxxxxxx, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
k. un sinistro occorso mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
l. attività di lavoro manuale;
m. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
n. qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
o. sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato;
p. coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l’Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche Inoltre questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori
di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente.
q. suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
r. le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
s. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un’altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota.
t. atti di temerarietà in genere
x. xxxx o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
v. svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
w. terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali.
Art. 25) - Esclusione Sanzioni
La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché - in virtù del presente contratto – qualora essa, la sua capogruppo, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea.
Art. 26) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
A) Modalità per la denuncia del sinistro
L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa polizza.
Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l’Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento.
La Società, ha affidato l’incarico, con apposito mandato, alla Società International Care Company s.r.l., (“Outsourcer”) che agisce anche tramite la propria Centrale Operativa, per la gestione, per suo conto, di tutti i sinistri relativi le sezioni della presente Polizza collettiva, pertanto:
§1) - Sinistri di Assistenza durante il viaggio e rimborso spese mediche (Sezione A della polizza)
In caso di richieste di assistenza o di rientro anticipato o di necessità di sostenere spese mediche di emergenza per malattia improvvisa o infortunio in viaggio o prima della partenza, contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero della Centrale Operativa di Assistenza:
NUMERO VERDE (dall’Italia): 800 230 661
(dall’Estero): x00 000 000 000 00
e comunicando subito le seguenti informazioni:
- Nome e cognome dell’Assicurato malato/infortunato
- Nome del Contraente e, Numero della Polizza collettiva (indicati nel “Certificato Assicurativo”)
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale è reperibile l’Assicurato malato/infortunato.
§2) - Sinistri Bagaglio (Sezione B della polizza)
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
⮚ in caso di furto/rapina/scippo:
• inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell’evento;
• se i beni oggetto del sinistro erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno;
⮚ in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore:
• alla constatazione del danno, informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all’evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore);
• richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla Società di trasporti per iscritto, allegando l’originale della denuncia;
• nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, attendere dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
In ogni caso l’Assicurato deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio, denunciare il sinistro alla Compagnia con una delle seguenti modalità:
via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx via telefono al numero: 000 000 000 00
allegando anche la denuncia di xxxxx (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore
responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti.
§3) - Sinistri di Annullamento Viaggio (Sezione C della polizza)
L’Assicurato, o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia alla Compagnia come segue:
via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
via telefono al numero: 000 000 000 00 (attivo 24 ore su 24)
L’Assicurato è altresì obbligato tempestivamente a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore
documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
In particolare, nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per sua malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Compagnia si riserva il diritto di inviare, con il consenso dell’Assicurato, il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia come indicato al punto 3 delle “Condizioni speciali applicabili alla Sezione C”.
Qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo email o telefonicamente), lo scoperto a carico suo e di tutti i compagni di viaggio che dovessero di conseguenza annullare il viaggio sarà del 20%, tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
Successivamente a tale deduzione, verrà in ogni caso applicata la franchigia prevista dal punto 3 delle Condizioni speciali applicabili alla Sezione C.
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti
dall’esame del sinistro che lo hanno visitato e curato prima o anche dopo il sinistro stesso o quelli che siano stati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
§4) - Denunce di Sinistro diverse dalle richieste di cui ai precedenti punti
Qualsiasi sinistro diverso da quelli indicati ai punti precedenti deve essere denunciato alla Compagnia, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio, tramite l’Outsourcer da questa incaricata della gestione dei sinistri con una delle seguenti modalità:
via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
via telefono al numero: 000 000 000 00 (attivo 24 ore su 24)
In particolare, in caso di sinistro rientrante nella Sezione D (Ripetizione del viaggio), l’Assicurato che intende fruire
della garanzia sarà inoltre obbligato ad inviare, entro 60 giorni dalla data di interruzione del viaggio avvenuto ai sensi di polizza, una richiesta scritta indicando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono dell’Assicurato che ha interrotto il viaggio;
- numero di Polizza e numero del progressivo indicato nel proprio Certificato Assicurativo;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio.
I dati di cui ai primi due punti sono da fornire in riferimento a tutti gli Assicurati, con lui viaggianti, qualora avessero, anche questi ultimi, rinunciato di conseguenza al proseguimento della fruizione del viaggio ai sensi di polizza.
B) Documentazione da inviare in caso di sinistro
In base alle norme generali e a quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, dovrà essere inviata la documentazione di seguito indicata per ciascuna delle garanzie assicurative:
§1) - ASSISTENZA ALLA PERSONA
Certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito.
§2) - RIMBORSO SPESE MEDICHE
• Certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito
• Copia completa della cartella clinica in caso di ricovero;
• Prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
• Prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
§3) - BAGAGLIO
Si veda quanto indicato al precedente punto A §.2
§4) - ANNULLAMENTO
• in caso di malattia o infortunio: certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
• in caso di ricovero: copia della cartella clinica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• in caso di incidente al mezzo di trasporto: copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
• estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
• fattura relativa alla penale addebitata;
• programma e regolamento del viaggio;
• ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
• documenti di viaggio
• contratto di prenotazione del viaggio
• per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, la Società si riserva la facoltà di richiedere copia del certificato di residenza.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
• conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
• ricevuta di pagamento del biglietto;
• dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
• biglietto aereo;
• rimborso effettuato dalla Compagnia Aerea per le tasse aeroportuali (Refund Notice).
§5) - RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
Si veda quanto indicato al precedente punto a.4.
C) Criterio di liquidazione dei sinistri
L’Assicurato è tenuto ad inviare alla Società, o all’Outsourcer gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Occorre sempre fornire alla Società, o all’Outsourcer, gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
La mancata produzione dei documenti elencati al precedente punto B, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
La corrispondenza e/o documentazione andranno inviate all’Outsourcer incaricato dalla Società:
International Care Company s.r.l.– Ufficio Sinistri
Via Paracelso 24 – 20864 XXXXXX XXXXXXX (MB)
Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle
sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.
Art. 27) - Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro
a) L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
b) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
c) L’Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
d) L’Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia per ottenere l’esecuzione della prestazione garantita.
e) Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
f) L’Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest’ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri Assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
g) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la copertura assicurativa potrà essere considerata nulla.
h) L’Assicurato deve fornire alla Società tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all’acquisizione di tali documenti.
i) L’Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, alla Società. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
j) Su richiesta della Società, l’Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
k) L’Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.
SEZIONE A) ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA
A.1) - Oggetto della copertura
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, in caso di sua malattia o infortunio, le prestazioni di seguito descritte tramite contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24.
A.2) - Decorrenza e durata della copertura
Le coperture regolate dalla presente sezione, se non diversamente specificato, sono prestate 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nell’Estratto di Polizza, a decorrere dalla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto dal contratto stipulato con il Tour operator.
A.3) - Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza
In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell’invio di un medico all’estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.
Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.
A.4) - Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto in tempo utile con la Centrale Operativa di Assistenza, anche tramite terze persone. In tal caso graverà
sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Tali spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa verranno rimborsate comunque entro la misura strettamente necessaria, a condizione che venga presentata idonea certificazione medica rilasciata in loco e i documenti di spesa, in originale. In mancanza di preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa verrà in ogni caso applicato uno scoperto pari al 25% dell’importo da risarcire (con un minimo di € 50,00).
Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche attraverso i documenti di spesa in originale.
Per usufruire delle prestazioni della presente Sezione bisognerà contattare la Centrale Operativa di Assistenza ai seguenti recapiti telefonici:
Numero Verde (dall’Italia): 800 230 661
(dall’Estero): x00 000 000 000 00
Nessuna delle prestazioni della presente sezione sarà fruibile qualora l’Assicurato non abbia
preventivamente contattato la Compagnia alle condizioni sopra specificate. In tutti i casi occorrerà indicare alla Centrale Operativa di Assistenza:
Cognome – Nome dell’Assicurato, indirizzo, Nome del Contraente e, se disponibile, numero di polizza, natura della malattia o dell’Infortunio, recapito telefonico ove la persona malata o infortunata è reperibile.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate verranno pagate anticipatamente – ove possibile - dalla Centrale Operativa, salvo quelle effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.
A.5) - Circostanze eccezionali
La Società non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore e comunque di eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
A.6) - Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro
Per la garanzia Rimborso Spese Mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato (purchè risulti da regolare certificazione), o prestatori di lavoro alle regolari dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestici, autisti).
A.7) - Oggetto della Garanzia
Si intendono operanti le seguenti prestazioni:
§ 1 - Consulenza medica telefonica
Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
§ 1.1 - Spese telefoniche
La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale operativa di Assistenza fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione).
§ 2 - Invio di medicinali urgenti all'estero (Garanzia valida all’estero)
In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, la Società ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali indispensabili alla sua salute e non reperibili localmente, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico dell’Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.
§ 3 - Segnalazione di un medico specialista all’estero (Garanzia valida all’estero)
Qualora lo si ritenga necessario a causa dello stato di salute dell’Assicurato, la Società segnala il nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
§ 4 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Società tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
§ 5 - Trasporto dell’Assicurato al centro medico
La Società organizza il trasporto dell’Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata a prestare le cure necessarie tenendo a proprio carico le spese fino all’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell’Assicurato è effettuato, in accordo con il Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, in treno, in vettura di 1° classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato limitatamente agli spostamenti locali.
§ 6 - Rientro sanitario dell’Assicurato
Il Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, né organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Per i viaggi all’estero, il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica eventualmente barellato. Le prestazioni non sono dovute qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
§ 7 - Rientro della salma
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al residenza dell’Assicurato.
§ 8 - Spese funerarie
La Società si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione).
Le spese per le esequie, l’inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.
§ 9 - Spese di viaggio di un familiare dell’Assicurato
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
§ 10 - Assistenza ai minori
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa di Assistenza mette a disposizione di un familiare o di un’altra persona designata dall’Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli alla residenza.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
§ 11 - Prolungamento del soggiorno
La Centrale Operativa di Assistenza provvederà per l’Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all’organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell’Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione).
§ 12 - Rientro del viaggiatore convalescente
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti, la Centrale Operativa organizzerà, e la Società – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico, il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
§ 13 - Spese di prosecuzione del viaggio dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell’équipe medica della Centrale Operativa, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione) ed entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese di trasporto dell’Assicurato vittima dell’Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In tutti i casi spetta alla Centrale Operativa la decisione in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.
§ 14 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
In caso di Trasporto sanitario dell’Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società prenderà in carico, il rientro (Aereo classe turistica o Treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio.
La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
§ 15 - Rientro anticipato
La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell’Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l’Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo.
Le prestazioni sono operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
§ 16 - Interprete telefonico a disposizione all’estero (Garanzia valida all’estero)
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero, si trovi in difficoltà nel comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa organizza un servizio di interprete telefonico per facilitare i contatti fra l’Assicurato ed i medici curanti.
§ 17 - Anticipo cauzione penale all’estero (Garanzia valida all’estero)
Qualora l’Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d’arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell’acquisto del viaggio, la Società anticiperà all’Estero, fino ad un importo di € 25.000,00, la cauzione penale disposta dall’autorità locale per porre in libertà provvisoria l’Assicurato.
Poiché questo importo rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l’importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell’Assicurato a manifestazioni politiche.
§ 18 - Anticipo spese di prima necessità per eventi di particolare gravità
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà al pagamento “in loco” di fatture o ad un anticipo di denaro all’Assicurato stesso fino all’importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
§ 19 - Trasmissione di messaggi urgenti
Su espressa richiesta dell’Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa, trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.
§ 20 - Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
La Società si fa carico o effettua il rimborso, fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione), delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l’obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell’Assicurato o ad un infortunio da questi subito.
Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l’Assicurato e fatturate all’Assicurato.
§ 21 - Rimborso spese mediche
§ 21.1 - prestazione operante prima della partenza
Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o a malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, debba sostenere prima della partenza delle spese mediche per la diagnosi e la cura, la Società gli riconoscerà il rimborso fino ad un massimale di € 600,00 in caso di Infortunio ed € 500,00 in caso di malattia improvvisa.
Le spese di cui sopra:
- saranno rimborsate al netto della franchigia assoluta di € 50,00, che rimane a carico dell’Assicurato e previo invio dei giustificativi in originale;
- non saranno dovute laddove l’infortunio o la malattia siano tali da pregiudicare la partecipazione al viaggio prenotato e l’Assicurato benefici della garanzia Annullamento del viaggio di cui alla Sezione C.
§ 21.2 - prestazione operante durante il viaggio
La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche di emergenza (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato per malattia improvvisa o infortunio durante il viaggio, entro il limite specificato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione).
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di mancato contatto e autorizzazione della Centrale Operativa, per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 verrà applicato uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
La garanzia prevede anche:
• il rimborso delle spese sostenute in viaggio per cure dentistiche urgenti e non procrastinabili al rientro presso la residenza dell’Assicurato: entro i limiti specificati nella “Tabella delle Garanzie” di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione).
Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.
• le spese mediche sostenute dall’Assicurato al rientro in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio all’estero: fino ad un massimo di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro. In caso di malattia non saranno rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato dopo la data di termine del viaggio o successivamente al rientro al domicilio.
La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione), a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.
Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute.
§ 22 - APP DOC 24
a) Descrizione del servizio
L’Assicurato, può scaricare l’“APP DOC 24” (disponibile su Apple Store e Google Play) accedendo, attraverso autenticazione, ai servizi di assistenza medica come descritti di seguito.
b) Durata del servizio
I servizi di assistenza medica presenti nell’“APP DOC 24” decorrono dalla data di prenotazione del viaggio acquistato e terminano alla data programmata di rientro del viaggio.
c) Come accedere ai servizi dell’APP “DOC 24”
Qualora l’Assicurato desideri attivare i servizi presenti nell’“APP DOC 24”, dopo averla scaricata dall’Apple Store o da Google Play, dovrà accedere al sito xxx.xxx00.xx ed effettuare la registrazione al termine della quale riceverà un’email contenente username e password di accesso.
d) Prestazioni previste nell’ “APP DOC 24”
L’APP “DOC 24” mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
♦ Misurazione parametri medici
Qualora l’Assicurato effettui delle misurazioni di uno o più parametri vitali (Pressione arteriosa; Ossigenazione del sangue; Frequenza cardiaca; Glicemia; Peso) potrà, utilizzando l’APP, inserire manualmente i dati rilevati dai device medici in uso (l’inserimento sarà automatico se gli stessi device sono integrati dall’APP).
Per prendere visione dei device compatibili con DOC 24, accedere al sito xxx.xxx00.xx.
In presenza di una connessione Internet con banda sufficiente, tali rilevazioni verranno in maniera automatica trasferite alla Centrale Operativa Medica dove saranno a disposizione dei medici presenti H24 e, attraverso la piattaforma di telemedicina, verranno registrate nella cartella medica personalizzata dell’Assicurato disponibile via web ed eventualmente consultabile anche dal suo medico di famiglia.
♦ Servizio Alert parametri medici
Al momento dell’attivazione del servizio, salvo diversa indicazione medica, il sistema determina automaticamente, sulla base degli standard medici, il limite minimo e massimo delle diverse misurazioni.
Una volta ricevuta la misurazione dalla Centrale Operativa, qualora la stessa ecceda i limiti stabiliti, il sistema attiverà un "Alert" a seguito del quale il Servizio Medico si metterà in contatto con l’Assicurato tramite il mezzo più idoneo (telefono cellulare / telefono abitazione ecc.) per concordare gli interventi più appropriati.
♦ Consulti medici in video conferenza
Attraverso la sezione Assistenza presente nell’ “APP DOC 24”, in caso di necessità, se presente una connessione Internet a banda sufficiente al funzionamento del servizio di videoconferenza, l’Assicurato potrà effettuare una videochiamata 24 ore su 24 alla Centrale Operativa la quale organizzerà l’accesso a sessioni di video-conferenza di consulto medico on-line come precisate di seguito:
Consulti generici con il Servizio Medico della Centrale Operativa e/o specialistici (cardiologo, pediatra) attraverso una prima valutazione del Servizio medico di Centrale Operativa.
La prestazione viene erogata 24 ore su 24 dal Servizio Medico della Centrale Operativa ed è fornita gratuitamente per un massimo di 1 volta durante il periodo di viaggio (eventuali consulti derivanti dal Servizio Alert sono esclusi dal numero di prestazioni previste in questa sezione).
In assenza di una connessione Internet adeguata al funzionamento del servizio di video-conferenza, l’Assicurato potrà alternativamente accedere alle sessioni di consulto medico sopra specificate via telefono, attraverso il numero x00 000 000 000 00
♦ Servizio Medical Passport
Tutte le misurazioni registrate nell’ “APP DOC 24”, in presenza di una connessione a banda sufficiente, vengono automaticamente trasferite in Medical Passport, il servizio di cartella medica online che permette di archiviare tutti i dati sulla propria salute, di tradurli automaticamente nelle lingue più conosciute, di allegare immagini di diagnostica di precedenti esami specialistici (radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc) e di accedervi sempre e dovunque, attraverso il web.
Attraverso Medical Passport, l’Assicurato ha possibilità di accedere alla rete di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia convenzionati e beneficiare, ove previste, di condizioni tariffarie agevolate per visite o esami. Per effettuare la ricerca, l’Assicurato può utilizzare l’apposita funzione all’interno del suo Medical Passport alla sezione “Convenzioni”. Per usufruire delle agevolazioni, l’Assicurato dovrà qualificarsi come cliente International Care Companyall’atto del pagamento della prestazione.
L’Assicurato può accedere a Medical Passport inserendo le stesse username e password personali rilasciate per l’accesso all’ “APP DOC 24” nel sito xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx.
Il servizio Medical Passport ha la stessa durata dei servizi inclusi nell’ “APP DOC 24”.
e) Costo della prestazione
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili nell’ “APP DOC 24”.
f) Esonero di responsabilità
L’Assicurato dichiara fin d’ora di esonerare la Società da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento – totale e/o parziale – dell’“APP DOC 24” a causa di mancata e/o parziale copertura del servizio Internet, attraverso il quale l’“APP DOC 24” funziona in modo adeguato.
L’Assicurato prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di misurazione e che in ogni caso il servizio non può in alcun modo sostituirsi all’esame obiettivo del medico curante.
A.8) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione A
Ad integrazione delle “Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza” (Art. 24 delle Condizioni Particolari di Assicurazione) sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a. l’organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto al precedente art. A.4 “Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza”;
b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente: si intendono comprese in garanzia le recidive imprevedibili di patologie preesistenti insorte dopo l’inizio del viaggio
e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
f. malattie nervose mentali, psichiatriche, psicologiche e psicosomatiche;
g. le spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio;
x. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro alla residenza;
i. le cure infermieristiche, termali, dimagranti, riabilitative o fisioterapiche e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti;
j. le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi e apparecchi terapeutici di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura;
k. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;
l. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
m. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
n. le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla sterilità e/o impotenza;
o. le spese mediche sostenute successivamente al rientro alla residenza dell’Assicurato;
p. le spese per contraccettivi;
q. le spese mediche e dentarie di routine;
r. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza).
Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute:
s. nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ovvero:
i) si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;
ii) l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.
Non danno diritto alla prestazione “Rientro sanitario dell’Assicurato”, di cui all’art. A.7, paragrafo §6 della presente Sezione, le affezioni o lesioni che possono essere trattate sul posto.
SEZIONE B) XXXXXXXX ED EFFETTI PERSONALI
B.1) - Oggetto della Garanzia
La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione) per:
a) Bagaglio ed effetti personali
La Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell’Assicurato in caso di:
- furto, incendio, rapina, scippo;
- mancata riconsegna o danneggiamento da parte del Vettore del bagaglio personale che l’Assicurato porta con se durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, entro il massimale specificato nella “Tabella delle Garanzie”.
Il rimborso dei beni sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore.
In caso di furto o danneggiamento di “oggetti di valore” di proprietà dell’Assicurato, così come definiti in polizza, il loro rimborso è limitato cumulativamente all’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”. Per tali oggetti la copertura non opera se inseriti nel bagaglio consegnato a Società di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto all’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.
b) Passaporto e documenti di viaggio
La polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, della carta di identità, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d’ingresso prepagati dell’Assicurato, nei limiti dell’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie” e per i motivi di cui al precedente punto a).
c) Xxxxxxx nella riconsegna del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del Bagaglio, esclusivamente per il viaggio di andata, superiore a 12 ore, viene riconosciuto un rimborso per le spese sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di effetti personali di prima necessità. Il rimborso verrà riconosciuto solo in presenza degli scontrini di acquisto in originale e dietro presentazione della denuncia in originale inoltrata al Vettore responsabile del ritardo.
B.2) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B
Ad integrazione delle “Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza” (Art. 24 delle Condizioni Particolari di Assicurazione) sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
- denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
- i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.);
- i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- il furto o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;
- il furto o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
- il logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell’Assicurato;
- il furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l’Assicurato
non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
- la ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell’Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
- qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l’Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
- i beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
- danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
- i danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l’articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
- il furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell’Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
- i danni derivanti da incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
- l’insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- il furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni.
B.3) - Condizioni speciali applicabili alla Sezione B
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente Sezione: gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nella caravan e a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave e non visibili dall’esterno, e se il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito e a pagamento. L’indennizzo massimo per persona è, in tal caso, pari ad € 150,00.
SEZIONE C) ANNULLAMENTO VIAGGIO
C.1) - Oggetto della copertura
La polizza prevede, entro il costo del viaggio e comunque non oltre i limiti dell’importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”, il rimborso della penale di recesso addebitata dall’organizzatore del viaggio o dal Vettore (ad esclusione delle quote di iscrizione e le spese di apertura/gestione pratica) che l’Assicurato sia obbligato a corrispondere (e che non siano recuperate in altro modo) qualora sia costretto ad annullare il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi, imprevedibili e documentati di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a
causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone il cui stato di salute è all’origine della rinuncia:
1. Decesso, Malattia o Infortunio:
• dell’Assicurato;
• di un suo Familiare;
• del Compagno di viaggio;
• del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore,
2. Patologie della gravidanza purché la stessa sia stata accertata successivamente all’iscrizione al viaggio (tranne quanto specificatamente escluso al successivo Art. C.3);
3. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
4. impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali verificatesi nella località di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità;
5. guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
6. citazione in Tribunale quale testimone o giurato, o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, notificate all’Assicurato successivamente alla prenotazione;
7. furto dei documenti necessari all’espatrio, se viene dimostrata l’impossibilità al loro rifacimento prima della partenza;
8. impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell’iscrizione al viaggio a seguito di licenziamento o nuova assunzione (a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l’Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali eventi) oppure revoca delle ferie a seguito di malattia grave o infortunio del diretto superiore dell’Assicurato;
9. impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
10. impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data:
- della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
- di partecipazione ad un concorso pubblico;
11. impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichino lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato e di proprietà dell’Assicurato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale stesso.
A parziale deroga dell’Art. 24) – “Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza” (lettera “a”) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, si intendono comprese in garanzia gli annullamenti derivanti da malattie preesistenti.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Società rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati e iscritti nel medesimo viaggio.
C.2) - Condizioni speciali applicabili alla Sezione C
1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente paragrafo A.1 – “Oggetto della Garanzia”, la polizza prevede il rimborso della penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento, per i suoi familiari oppure per un solo compagno di viaggio.
3. Il rimborso verrà effettuato applicando le seguenti limitazioni:
a) in caso di annullo dovuto ad un evento non conseguente a infortunio o malattia dell’Assicurato: sull’importo da indennizzare verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia che segue:
Giorni che intercorrono tra la data in cui si è verificato l’evento e la data di partenza | Franchigia |
da 0 e fino a 10 giorni dalla partenza | € 200,00 |
oltre 10 e fino a 30 giorni dalla partenza | € 180,00 |
oltre 30 giorni dalla partenza | € 150,00 |
b) in caso di annullamento conseguente a infortunio o malattia dell’Assicurato: sull’importo da indennizzare dell’Assicurato coinvolto da tale evento verrà applicata esclusivamente la franchigia come da tabella precedente;
c) in caso di decesso dell’Assicurato: sull’importo da indennizzare per tale Assicurato non verrà applicata alcuna franchigia.
C.3) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C
Ad integrazione delle “Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza” (Art. 24 delle Condizioni Particolari di Assicurazione) sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa le richieste di rimborso:
1) per annullamento del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
2) derivanti dalla decisione dell’Assicurato di non voler più viaggiare;
3) relative ad eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l’Assicurato non ha informato l’organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
4) per rinuncia al viaggio causata dallo stato di gravidanza e per rinunce causate da patologie intervenute oltre la 24 ma settimana di gestazione;
5) per rinuncia al viaggio causata da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata precedentemente alla prenotazione del viaggio ed all’emissione del Certificato Assicurativo;
6) per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
7) per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
8) eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino.
SEZIONE D) RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
D.1) - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, una somma in denaro, pari al valore in pro-rata del soggiorno non usufruito e comunque non superiore al limite per evento indicato nella Tabella delle Garanzie, per poter ripetere il viaggio, a causa di uno dei seguenti eventi:
1. Utilizzo di una delle seguenti prestazioni di Assistenza erogate dalla Centrale Operativa che determini il rientro alla residenza del (o degli) Assicurato/i: “Rientro sanitario”, “Rientro della salma” e “Rientro Anticipato”;
2. Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato;
3. Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato. L'importo, conteggiato come sopra indicato:
- verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente;
- non sarà cedibile, né rimborsabile e dovrà essere utilizzato necessariamente entro non oltre 12 mesi dalla data di rientro.
D.2) - Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D
Per le presente sezione vale, ad integrazione delle “Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza” (Art. 24 delle Condizioni Particolari di Assicurazione) quanto specificatamente escluso dalla precedente Sezione C.
ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE GARANZIE
I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo.
Prestazioni SEZIONE A) | Massimali |
art. A7.1 - Consulenza medica telefonica | Costi effettivi |
art. A7.1.1 - Spese Telefoniche | € 100,00 |
art. A7.2 - Invio di medicinali urgenti all’estero | Costi effettivi di invio |
art. A7.3 - Segnalazione di un medico specialista all’estero | Costi effettivi |
art. A7.4 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza | Costi effettivi |
art. A7.5 - Trasporto dell’Assicurato al centro medico | € 5.000,00 |
art. A7.6 - Rientro sanitario dell’Assicurato | Costi effettivi |
art. A7.7 - Rientro della salma | Costi effettivi |
art. A7.8 - Spese funerarie | € 3.000,00 |
art. A7.9 - Spese di viaggio di un familiare dell’Assicurato (in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni) | Biglietto A/R Pernottamento: massimo € 100 al dì /massimo 10 gg |
art. A7.10 - Assistenza ai minori | Biglietto A/R |
art. A7.11 - Prolungamento del soggiorno | Pernottamento: massimo € 100 al dì /massimo 10 |
art. A7.12 - Rientro del viaggiatore convalescente | Costi effettivi |
art. A7.13 - Spese di prosecuzione del viaggio (dell’Assicurato e dei suoi accompagnatori) | Costi effettivi, ma entro il limite del costo dell'eventuale rientro alla residenza |
art. A7.14 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio | Biglietto di rientro |
art. A7.15 - Rientro anticipato | Biglietto di rientro |
art. A7.16 - Interprete telefonico a disposizione all’estero | € 1.000,00 |
art. A7.17 - Anticipo cauzione penale all’estero | € 25.000,00 |
art. A7.18 - Anticipo spese di prima necessità | € 8.000,00 |
art. A7.19 - Trasmissione di messaggi urgenti | Costi effettivi |
art. A7.20 - Spese di ricerca, soccorso e salvataggio | € 1.500,00 |
art. A7.21 - Rimborso spese mediche: | |
Prima della partenza | Per Infortunio: fino € 600,00/Per Malattia: fino € 500,00 |
Durante il viaggio: | Entro il massimale Assicurato indicato, per destinazione, nel Modulo di Polizza. |
♦ Sottolimite per cure dentarie urgenti | € 300,00 |
Prestazioni SEZIONE B) | Massimali |
art. B1.a - Bagaglio e oggetti personali | Entro il massimale Assicurato indicato, per destinazione, nel Modulo di Polizza. |
♦Sottolimite per singolo articolo | € 150,00 |
♦ Sottolimite cumulativo per “oggetti di valore” | Entro il 50% del massimale Assicurato |
art. B1.b - Passaporto e documenti di viaggio | € 150,00 |
art. B1.c - Ritardo nella riconsegna del bagaglio | € 300,00 |
Prestazioni SEZIONE C) | Massimali |
Rimborso della penale di annullamento del viaggio | Costo del viaggio, fino a massimo € 10.000,00 persona (Limite di rimborso per evento: € 25.000,00). |
Prestazioni SEZIONE D) | Massimali |
Ripetizione del viaggio (Pro-rata viaggio con goduto) | Costo del viaggio, fino a massimo € 1.000,00 (per persona e per evento) |