ALLOCAZIONE DEI RISCHI. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Professore straordinario di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”, CEIS, CEPR, CMPO and IEFE-Bocconi
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. 1. I rischi connessi all’operazione di project financing oggetto della presente Convenzione sono ripartiti secondo la seguente matrice di allocazione dei rischi: RISCHI DESCRIZIONE COSTRUTTORE GESTORE SPV BANCHE ASSICURAZIONI CONCEDENTE Rischio di costruzione Rischio che le opere di manu- tenzione straordinaria e am- pliamento non avvengano nei tempi e nei modi preventivati X X Rischi normativi Xxxxxxx che la normativa cambi in corso di presentazione della proposta o comunque durante l’esecuzione del contratto X Rischio di domanda Rischio che il bacino di riferi- mento o aggredibile subisca dei mutamenti, qualitativi o quanti- tativi, che non permettono la realizzazione del cash flow pre- visto X Rischio di disponibili- tà Rischio che le performance dei servizi da fornire non sia in linea con quanto proposto X Rischio tecnologico Rischio connesso ad errori di scelta delle tecnologie idonee a conseguire gli obiettivi previsti nel progetto, con riferimento ai costi e agli standard del servizio X Rischio permessi Xxxxxxx che i permessi necessari per l’esecuzione del contratto tardino e possano essere condi- zioni in qualsiasi modo X X X Rischio economico Rischio che i costi stimati per gli interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria, nonché per la gestione e manu- tenzione pluriennale, non siano adeguati X X X
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. ◾ Rischio operativo ◾ Rischio di costruzione sempre in capo al privato ◾ Rischio di disponibilità in capo al privato/stazione appaltante ◾ Rischio di domanda in capo al privato/stazione appaltante ◾ASSENZA DI RISCHIO DI DOMANDA IN CAPO AL CONCESSIONARIO - Pubblica illuminazione - Efficientamento energetico ◾ ASSENZA DI RISCHIO DI DISPONIBILITA’ IN CAPO AL CONCESSIONARIO - Piani insediamenti produttivi - Edilizia economica e popolare ◾ PRESENZA DI TUTTI I RISCHI IN CAPO AL CONCESSIONARIO - Cimiteri - Parcheggi - Impianti sportivi Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico:
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. La convenzione deve chiaramente e dettagliatamente indicare l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente. È possibile, in tal senso, anche ricorrere alla costruzione di 16 Appare opportuno precisare che l’approvazione dei progetti presuppone la conformità degli stessi agli strumenti urbanistici.
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. 1. Con il presente contratto il Concessionario si impegna a gestire a propria cura e spese e nell’interesse del Concedente, salvo i contributi di cui al successivo articolo 7, i servizi di cui all’articolo 1.
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. SCARICA L’INFORMATIVA RELATIVA ALLA AUTOVALUTAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DEI RISCHI Al fine di indirizzare le Amministrazioni verso una ottimale allocazione dei rischi viene messa a disposizione una specifica informativa dove possono verificare se l’allocazione dei rischi segue le regole dettate dalle decisioni Eurostat come anche prescritto dall’articolo 3, lettera eee, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e conseguentemente seguire la corretta registrazione all’interno dei propri bilanci. La fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla “Guide to the statistical treatment of PPPs-September 2016” (affianco alle domande sono inseriti i “temi” di riferimento della Guida) Selezionare una delle due opzioni di risposta disponibili per ogni domanda (possibilità di selezionare una sola risposta tra sì e no).
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. SCARICA L’INFORMATIVA RELATIVA ALLA AUTOVALUTAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DEI RISCHI
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. La convenzione deve chiaramente e dettagliatamente indicare l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente. È possibile, in tal senso, anche ricorrere alla costruzione di una “matrice dei rischi” che sintetizzi quanto contenuto nella convenzione relativamente alla suddivisione dei rischi del progetto13. L’allocazione dei rischi deve tendenzialmente seguire la logica secondo cui il rischio va af- fidato alla parte che è maggiormente in grado di controllarlo. Il concedente non deve quindi tentare di trasferire tutti i rischi al concessionario, poiché – se il rischio è riferito a un evento non controllabile dal concessionario – tale trasferimento potrebbe portare unica- mente a un aumento eccessivo del premio per il rischio e, di conseguenza, offerte meno competitive in fase di gara. Al contempo, il concessionario non deve rifiutarsi di assumere rischi che è in grado di controllare, poiché questo comporterebbe un indebolimento dei suoi incentivi a controllare tali rischi e, dunque, un peggioramento della performance con- trattuale. L’allocazione dei rischi deve essere effettuata in modo chiaro. In primo luogo, ciò contri- buisce a garantire maggiore certezza ai vari soggetti coinvolti. In secondo luogo, l’inseri- mento di clausole contrattuali che permettano di identificare chiaramente l’allocazione dei rischi tra partner privati e PA è funzionale all’obiettivo di assicurare la corretta classifica- zione, ai fini contabili, delle concessioni. Qualora si renda necessario mitigare gli effetti positivi/negativi di mercato dovuti a variabili esogene permanenti e/o persistenti, indipendenti dalla volontà delle parti, la convenzione potrà prevedere clausole di mitigazione del rischio di domanda in capo al concedente e, con- testualmente, clausole di benefit sharing a vantaggio dello stesso soggetto concedente. È, inoltre, importante, qualora la concessione preveda interventi di riqualificazione, che sia chiarita l’allocazione del rischio scaturente da possibili difetti latenti della struttura.
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. I rischi connessi all’esecuzione della presente Concessione sono ripartiti secondo la seguente matrice di allocazione dei rischi: rischio di costruzione Rischio che le opere di manutenzione straordinaria non avvengano nei tempi e nei modi preventivati Ritardi e/o maggiori costi e/eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale X ART.1.4.1 ART. 6.1
ALLOCAZIONE DEI RISCHI. 1. Gli interventi e le prestazioni di cui all’art. 4, e comunque di tutti quegli interventi e/o prestazioni che dovessero rendersi necessari dovuti per eventi derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità o errate valutazioni del concedente, sono ad esclusivo carico e rischio del soggetto affidatario/concedente ai sensi dell’art. 188, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e quindi a titolo non oneroso per l’Utilizzatore.