Riconsegna. Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Riconsegna. Il concessionario assume l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile libero e vuoto da persone e cose, in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Al momento della riconsegna dell’immobile il Concessionario dovrà aver provveduto alla rimessa in pristino degli spazi, se richiesta dal Concedente, per lavori non ammessi a scomputo.
Riconsegna. Alla cessazione del contratto mezzadrile, si osservavano i seguenti usi. Quando la legge lo consentiva, per regolare i rapporti finali tra i contraenti, si procedeva nel modo seguente: - In Agro Pontino, le scorte in comune venivano stimate da un perito nominato d’accordo tra le parti o da due periti, ed al colono si liquidava la sua quota; - Nei Comuni del Garigliano (Castelforte, Minturno, e parte di SS.Cosma a Xxxxxxx), invece, delle scorte in comune il colono faceva due gruppi a sua discrezione e criterio ed il proprietario aveva diritto di sceglierne uno, l’altro gruppo restava al colono. In questa stessa zona, al mezzadro uscente era concesso di raccogliere il mais anche dopo agosto. In tutta la Provincia, poi, il mezzadro uscente veniva indennizzato per residui di fertilità “forza vecchia” lasciati nel fondo. Al momento della riconsegna, la “forza vecchia”, o “calorie residue”, venivano stimate da un tecnico di reciproca fiducia o da due tecnici in contraddittorio od anche per diretta trattativa tra le parti. Per i prati ancora in produzione, il costo totale di impianto veniva diviso secondo il numero totale degli anni di vita del prato supponendo che il medesimo irriguo duri 3 anni ed il trifogliato pratense due. Al mezzadro uscente si accreditava la metà del valore di detto costo proporzionatamente agli anni residui di vita del prato stesso. Nella zona del Garigliano si dà luogo a compenso stimato di comune accordo tra le parti, nel caso in cui il mezzadro lasci una superficie a maggese superiore a quella trovata all’atto della mezzadria. Sussistevano altresì usi generalizzati (v. Raccolta 2000) relativi a conferimento delle scorte, obblighi del mezzadro, spese a carico dello stesso e del conducente, divisione dei prodotti.
Riconsegna. Alla data di cessazione del contratto il conduttore riconsegnerà puntualmente al locatore i locali in normale stato d’uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall’uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico del locatore, purché preventivamente segnalati dal conduttore. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all’ atto della riconsegna degli immobili, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna. Il conduttore si obbliga sin d’ora a restituire l’immobile libero e in difetto autorizza sin d’ ora il locatore a procedere allo smaltimento di eventuali beni relitti assumendosene sin d’ora integralmente la relativa spesa.
Riconsegna. Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata del contratto, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l’obbligo di riconsegnare il locale in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, libero da arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti. Il concessionario non può pretendere dal concedente alcuna indennità o risarcimento di alcun genere per l’apporto di migliorie, opere od innovazioni, né per la perdita dell’avviamento, né per qualsiasi altro motivo, fatta eccezione per quanto previsto all’art.3. Per ogni caso di ritardato rilascio il concessionario è tenuto a pagare un’indennità di occupazione in proporzione all’ultimo canone applicato, da pagarsi con periodicità bimestrale fino all’effettiva riconsegna dell’immobile, indennità che viene aggiornata annualmente nella misura del 100% delle variazioni ISTAT.
Riconsegna. Il Cliente si obbliga a riconsegnare il Veicolo nel luogo ed entro la data e l’ora indicati sulla Lettera di Noleggio o, in ogni caso, appena il Locatore gliene faccia richiesta (ad esempio in caso di sostituzione del Veicolo per manutenzione), con il medesimo livello di carburante, nel medesimo stato nel quale l’ha ricevuto e con i medesimi accessori, salvo la normale usura e alle condizioni di pulizia compatibili con il normale uso. In caso di riconsegna del Veicolo in luogo e/o tempo diverso da quello indicato nella Lettera di Noleggio, ove questa sia stata preventivamente
Riconsegna. La riconsegna del mezzo dovrà avvenire esclusivamente presso xxx Xxxxxxx 00 x Xxxxxx Xxxxxx salvo diverso esplicito tra le parti. Il Cliente assume l’impegno di avvisare telefonicamente la Locatrice nel caso di previsto ritardo nella riconsegna dell’automezzo. Trascorse 24 ore dal termine previsto per la riconsegna del veicolo senza che la Locatrice abbia ricevuto alcuna notizia da parte del Cliente, questa avrà facoltà di rivolgersi alle Autorità di pubblica sicurezza competenti. Sede legale Via Timavo 34 – 00000, Xxxxxx Capitale Sociale € 12.012,01 i.v. - Reg. Imprese MI C.F./P.I. 09089800966 Sito web: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx Nel caso in cui il Cliente comunichi alla Locatrice la propria impossibilità, per qualunque ragione, a restituire il veicolo nel luogo sopra indicato la Locatrice tratterrà, a titolo di rimborso delle spese di recupero e trasporto del veicolo e salvo il diritto al maggior danno, l’importo di € 500 Al momento della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio con la persona all’uopo incaricata dalla Locatrice nel quale si verificheranno lo stato del mezzo e le eventuali difformità riscontrate rispetto al momento della consegna. Il Cliente è responsabile per i danni, le difformità ed i guasti riscontrati sul veicolo al momento della riconsegna, anche se dovuti a eventi naturali (grandine, etc.) o responsabilità di terzi. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza sin d’ora la Locatrice ad addebitargli l’onere di eventuali danni riscontrati sul veicolo.
Riconsegna. Alla scadenza contrattuale o in caso di revoca o risoluzione della Concessione, l’Impianto Sportivo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento d’uso, e libero da persone e/o cose in modo che sia possibile da parte del CONCEDENTE disporne senza vincoli di sorta.
Riconsegna. Alla cessazione del contratto i locali e le attrezzature messe a disposizione dell’Impresa dovranno essere riconsegnati all’A.C. nello stato in cui erano il giorno della presa in consegna, salvo la normale usura. Della riconsegna verrà redatto verbale in contraddittorio sia per i locali che per gli arredi e le attrezzature. Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna di cui all’art. 10 saranno oggetto di valutazione economica da parte dell’A.C. e gli importi relativi saranno addebitati all’Impresa.
Riconsegna. Alla scadenza contrattuale le aree concesse dovranno essere sgomberate mediante rimozione dei distributori e degli erogatori, riconsegnate e restituite all’ERSU senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra ERSU ed Appaltatore, con verbale attestante lo stato degli stessi. Nel caso in cui il concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, l’ERSU , trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente Capitolato.