Alta disponibilità Clausole campione

Alta disponibilità. La Piattaforma di Gestione deve garantire l’alta affidabilità 1+1 a livello di servizio per le funzioni descritte nel paragrafo 1.1.4 e maggiormemente specificate nel capitolo 5. La soluzione deve prevedere dispositivi fisici per l’erogazione dei servizi di tipologia Gestione.
Alta disponibilità. Intesa come la capacità di rispettare le specifiche di funzionamento nel tempo. Prevede che il servizio sia realizzato ridondando completamente la soluzione tecnologica caratterizzante il servizio base in modo da garantire, in caso di guasto singolo, funzionalità e prestazioni equivalenti.

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Modalità di espletamento del servizio Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base: 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni; 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni; 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE; 5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno; 6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione; 7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all’ inoltro telematico sul portale INPS; 8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni; 9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione; 10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf; 11) a seguito di autorizzazione da parte dell’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica. Per quanto concerne, nello specifico, l’erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: • Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione; • Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; • Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche; • Trasmettere alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite; • Rilasciare all’utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAte, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda; • Inviare semestralmente all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni. • In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000; • Vigilare l’attività delle sedi locali controllando la correttezza dell’operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione. • l’elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAte. Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. L’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto. 2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 3. L’Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010. 4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 6. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. 7. L’Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 8. L’Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.