ALTRE ASSICURAZIONI - SECONDO RISCHIO. Se un sinistro risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell’Assicurato, o nella quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai massimali specificati nella presente Polizza. Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che precede, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne pronto avviso alle Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Insurance Agreement
ALTRE ASSICURAZIONI - SECONDO RISCHIO. Se un sinistro risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell’Assicurato, o nella quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai massimali di Polizza specificati nella Scheda di Polizza della presente Polizza. Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che precede, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne pronto avviso alle Societàa tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Artart. 1910 c.c.).
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Samples: Assicurazione Per Il Rischio Cyber
ALTRE ASSICURAZIONI - SECONDO RISCHIO. Se un sinistro risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell’Assicurato, o nella quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai massimali di Polizza specificati nella Scheda di Polizza della presente Polizza. Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che precede, la Società l’Assicuratore è tenuta tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto alla Società all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione all’Assicuratore determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne pronto avviso alle Societàall’Assicuratore, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori (Art. 1910 c.c.).
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Samples: Insurance Contract