PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ. Condizione valida esclusivamente se pagato il relativo premio aggiuntivo In caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di malattia respiratoria insorta per la prima volta in epoca non anteriore al 14esimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la garanzia di polizza, la Società paga all'Assicurato la somma giornaliera garantita per tutta la durata della degenza ma con il limite massimo di 30 giorni per ciascun ricovero. La malattia respiratoria deve essere insorta a seguito delle attività didattiche in presenza assicurate in polizza. Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa a partire dal terzo giorno di ricovero e indipendentemente da ogni altra assicurazione pubblica o privata di cui eventualmente fruisca l'Assicurato, dietro presentazione di un certificato dal quale risulti la durata del ricovero e la descrizione della malattia respiratoria. Nel caso in cui le autorità sanitarie competenti prescrivano nella lettera di dimissioni la prosecuzione delle terapie presso il domicilio dell’assicurato con obbligo di assoluto riposo e isolamento, i giorni di terapia presso il domicilio dell’assicurato saranno conteggiati come equivalenti al ricovero. Questa garanzia non è valida:
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza. Tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Le garanzie di cui alla presente Sezione dii Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del c.c. TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE - TIPE 19-20 COMBINAZIONI DI GARANZIA I.P. % A B C D E F G 1 800 900 950 1.100 1.200 1.400 1.600 2 1.500 1.800 1.900 2.200 2.400 2.900 3.200 3 2.500 2.700 2.900 3.300 3.600 4.300 4.800 4 3.500 3.600 4.000 4.500 4.800 5.800 6.400 5 4.000 4.500 5.200 5.800 6.100 7.300 8.000 6 5.200 5.600 6.400 7.300 8.200 9.000 9.900 7 6.300 6.800 7.700 8.700 9.700 10.600 11.600 8 7.200 8.000 9.000 10.100 11.200 12.200 13.300 9 8.800 9.500 10.600 11.700 12.800 13.900 15.000 10 9.700 10.800 12.000 13.200 14.400 15.600 16.800 11 18.000 19.800 22.000 27.500 33.000 44.000 49.500 12 20.000 21.600 24.000 30.000 36.000 48.000 54.000 13 22.000 23.400 26.000 32.500 39.000 52.000 58.500 14 24.200 25.200 28.000 35.000 42.000 56.000 63.000 15 25.700 27.000 30.000 37.500 45.000 60.000 67.500 16 26.400 28.800 32.000 40.000 48.000 64.000 72.000 17 27.600 30.600 34.000 42.500 51.000 68.000 76.500 18 29.200 32.400 36.000 45.000 54.000 72.000 81.000 19 30.800 34.200 38.000 47.500 57.000 76.000 85.500 20 32.900 36.000 40.300 50.000 60.000 80.000 90.000 21 35.200 37.800 43.300 52.500 63.000 84.000 94.500 22 37.500 39.600 46.400 55.000 66.000 88.000 99.000 23 39.400 41.400 49.500 57.500 69.000 92.000 103.500 24 41.200 43.200 52.800 60.000 72.000 96.000 108.000 25 43.300 45.000 56.100 62.500 75.000 100.000 112.500 26 45.100 46.800 59.400 65.900 78.000 104.000 117.000 27 47.000 48.600 62.900 69.700 81.000 108.000 121.500 28 48.900 50.400 66.300 73.500 84.000 112.000 126.000 29 50.000 52.200 69.900 77.500 87.000 116.000 130.500 30 51.000 54.000 73.500 81.400 90.000 120.000 135.000 31 53.200 55.800 77.100 85.500 94.000 124.000 139.500 32 54.900 57.600 80.800 89.600 98.000 128.000 144.000 33 56.100 59.400 84.600 93.700 103.000 132.000 148.500 34 58.700 61.200 88.400 97.900 107.500 136.000 153.000 35 59.900 63.000 92.200 102.100 112.000 140.000 157.500 36 61.200 64.800 96.000 106.400 117.000 144.000 162.000 37 62.900 66.600 100.000 110.700 122.000 148.000 166.500 38 64.500 68.400 103.900 115.100 126.000 152.000 171.000 39 66.200 70.200 107.800 119.500 131.000 156.000 175.500 40 68.300 72.000 111.800 123.900 136.000 160.000 180.000 41 69.600 73.800 115.800 128.300 141.000 164.000 184.500 42 71.400 75.600 119.900 132.800 145.500 168.000 18...
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ. “Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 41/2018, costituito da:
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Le garanzie di cui alla presente appendice sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.