Altri redditi. 1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
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Altri redditi. 1. Gli altri redditi elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la prove- nienzaprovenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione Con- venzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri ai redditi diversi da quelli provenienti pro- venienti da beni immobili, immobili come sono definiti nel al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione organizzazione ivi situata o situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione tal caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
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Altri redditi. 1. Gli altri redditi elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi ne sia la prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione Convenzio- ne sono imponibili soltanto in questo tale Stato.
2. Le disposizioni del dei paragrafo 1 non si applicano agli altri ai redditi diversi da quelli provenienti prove- nienti da beni immobili, immobili come sono definiti nel al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione orga- nizzazione ivi situata o situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
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Altri redditi. 1. Gli altri redditi elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi ne sia la prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione Convenzione sono imponibili soltanto in questo tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri ai redditi diversi da quelli provenienti prove- nienti da beni immobili, immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 66 (Redditi immobiliari), quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione organizzazione ivi situata o situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 1414 (Professioni indipendenti).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi da vincite alle scommesse, al gioco o alle lotterie imposti in uno dei due Stati contraenti.
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