AMBITO D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE GESTIONALI Clausole campione

AMBITO D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE GESTIONALI. L’individuazione delle esigenze gestionali della vegetazione ripariale dipende strettamente dall’ambito d’intervento, in primis dalla tipologia di corso d’acqua interessato e dall’interazione tra la vegetazione e le dinamiche idromorfologiche. Con riferimento allo stato di progetto, il fiume Arno nel tratto d’intervento è un corso d’acqua alluvionale arginato con alveo di dimensioni medio grandi, caratterizzato da variabilità planimetrica e mobilità ridotte e con presenza di un’esigua fascia di vegetazione ripariale che interagisce con il deflusso delle portate. In generale, lungo il tratto d’intervento la golena è ristretta o assente ad eccezione di alcune aree in parte boscate e in parte rurali poste lungo via Garibaldi nel comune di Incisa (sponda sinistra) in cui il rilevato arginale è più distante dal corso d’acqua e lascia spazio ad un’area di espansione del fiume. La fondamentale pericolosità associata ai corsi d’acqua di questo tipo è l’esondazione. La presenza di ponti con pile in alveo e con luci ridotte (da monte verso valle: Ponte del Matassino, bretella ferroviaria, ponte ferrovia Firenze-Roma, ponte SR 69 via Nazionale) incrementa la pericolosità soprattutto in caso di fluitazione di materiale legnoso di grandi dimensioni da parte delle piene. In termini di manutenzione i rilevati arginali pongono delle problematiche specifiche legate all’esigenza di garantirne la funzionalità (stabilità geotecnica, tenuta idraulica e necessità di monitoraggio) con conseguente impossibilità di mantenere una fascia consistente di vegetazione a carattere arboreo- arbustivo su entrambe le scarpate (lato fiume e lato campagna), anche perché in contrasto con le disposizioni normative sulle opere idrauliche (R.D. 523/1904). In tal senso, la gestione della vegetazione arginale esula dal presente documento che, invece, intende descrivere criteri e modalità d’intervento per la manutenzione delle fasce di vegetazione ripariale ricadenti nelle scarpate dell’alveo inciso e, in parte, nelle aree golenali. Esigenze gestionali del tutto differenti sono legate al reticolo idrografico minore (Borro di Ponterosso, Borro Gaglianella, Torrente Chiesimone, ecc.) per lo più caratterizzato da alvei con dimensione e mobilità planimetrica ridotte, a sezione compatta e regolarizzata, il cui corso avviene generalmente tra coltivi e/o insediamenti. Tali corsi d’acqua, per la loro conformazione, non sono generalmente in grado di condizionare la successione vegetazionale. Le fasce di vege...

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.