AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI Clausole campione

AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI. La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nella sua attività di amministratore di stabili e condomini indicati nell’elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo. Le attività coperte sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l’attività di amministratore di condomini e di immobili. S’intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.
AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI. Le attività prestate sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l’attività di amministratore di condomini e di immobili. Sono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti e gli incarichi cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente garanzia opererà in secondo rischio.

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  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • Prezzi e condizioni di pagamento (a) Quale controprestazione per la vendita dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi da parte di Signify, il Cliente dovrà pagare tutti i prezzi e le commissioni (i “Prezzi”) disposti dall’Accordo e dalla presente Sezione 2. I Prezzi sono denominati in Euro e, fatto salvo qualsiasi diverso accordo, sono prezzi Xxxxxx Xxxxxxxx, con consegna presso la sede di Signify (secondo INCOTERMS, ultima versione). Fatto salvo quando diversamente disposto dagli INCOTERMS applicabili, i Xxxxxx non includono qualsivoglia tassa, diritto o altro contributo governativo, applicati ora o in futuro, compresa l’IVA o altre analoghe tasse imposte da qualsiasi governo; Signify può aggiungere queste voci al Prezzo o fatturarle separatamente e il Cliente rimborserà la stessa Signify prontamente, a fronte della sua prima richiesta. (b) Subordinatamente a una notifica inviata al Cliente, Signify si riserva il diritto di adeguare i Prezzi dei Prodotti e/o Servizi non ancora consegnati o prestati, in modo da riflettere le variazioni dei singoli costi maggiori del cinque percento (5%), comprese le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, i costi delle materie prime e gli altri costi di fabbricazione e distribuzione, nonché i costi della manodopera, che siano applicati tra la data dell’Accordo e la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi. Inoltre, se un Accordo ha una vigenza superiore ai dodici (12) mesi, Signify può adeguare i Prezzi a ciascun 1° aprile: (i) in base alla variazione dell’indice di inflazione di più recente pubblicazione, rispetto ai dodici (12) mesi precedenti; e (ii) a riflettere le variazioni del tasso di cambio estero tra il Dollaro USA e l’Euro e/o tra il Renminbi Cinese e l’Euro, pari a più del 5% dalla data di un’Offerta. (c) Qualsiasi cancellazione, ritardo o altra modifica da parte del Cliente di un ordine d’acquisto precedentemente accettato da Signify richiederà la preventiva approvazione di quest'ultima e tale approvazione sarà concessa senza pregiudizio a qualsiasi diritto o rimedio a cui la stessa Signify possa fare ricorso ai sensi dell‘Accordo o in forza della legge. Qualora, su richiesta del Cliente, Signify acconsenta a una qualsiasi di tali modifiche dell’ordine d’acquisto o alla modifica di un Accordo, comprese la cancellazione (parziale), il ritardo o la sospensione, l’aggiunta, l’omissione, la variazione, la sostituzione o la modifica del progetto, della qualità, dello standard, della quantità, del luogo di fabbricazione o della prestazione (inclusi la sequenza, le quantità o la tempistica) dei Prodotti e/o dei Servizi (ciascuna denominata “Variazione”), ovvero qualora sia richiesta una Variazione a causa di: (i) modifiche delle leggi, delle normative o degli standard industriali applicabili; (ii) situazioni di emergenza; (iii) informazioni errate o incomplete fornite dal Cliente; ovvero (iv) mancato assolvimento da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui a un Accordo, lo stesso Cliente dovrà rimborsare prontamente a Signify tutti i costi e le spese sostenute relativamente a tale Variazione, a fronte della sua prima richiesta. (d) Signify può presentare la fattura al Cliente all’atto della spedizione dei Prodotti, oppure quando i Servizi sono stati prestati. Signify può richiedere: (i) che il Cliente paghi in date di pagamento prefissate; (ii) un acconto sul Prezzo (o su parte di esso); e/o (iii) l’emissione di fatture secondo diverse fasi specifiche, periodi di tempo prefissati o stati di avanzamento della prestazione. Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti al netto, entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, sul conto bancario indicato da Signify. Il Cliente dovrà pagare tutti gli importi dovuti a Signify in toto, senza alcuna compensazione, riconvenzione, detrazione o trattenuta (fiscale). Nonostante quanto sopra esposto, qualsiasi fattura che scada in una data che non sia un giorno lavorativo bancario dovrà essere pagata il giorno lavorativo bancario precedente. (e) Nel caso in cui il Cliente non effettui qualsiasi pagamento dovuto ai sensi di un Accordo alla sua data di scadenza, indipendentemente dal fatto che Signify gli abbia trasmesso un formale sollecito di pagamento oppure no, e oltre a qualsiasi altro diritto e rimedio a disposizione di quest'ultima, nella misura consentita dalla legge applicabile: (i) tutti gli importi dovuti dal Cliente saranno considerati debiti ammessi, da pagarsi e non contestabili; (ii) il Cliente dovrà pagare a Signify l’interesse su tutti gli importi dovuti, dalla data di scadenza fino al ricevimento del totale pagamento, ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 231/2002, a un tasso pari al tasso ECB ufficiale più il 7%, ovvero nella misura consentita dalla legge applicabile e dovrà pagare a Signify tutti i costi di riscossione del pagamento, compresi gli emolumenti degli avvocati; e (iii) Signify può cancellare qualsiasi credito concesso al Cliente e richiedere, a sua soddisfazione, che quest'ultimo gli fornisca una garanzia (aggiuntiva) o effettui dei pagamenti anticipati o dei depositi, e può applicare termini aggiuntivi di pagamento condizionato o accelerare il programma dei pagamenti per qualsiasi prestazione in sospeso. (f) Signify può compensare e detrarre da qualsiasi importo dovuto da essa (o da una qualsiasi delle sue affiliate) al Cliente, ai sensi di qualunque accordo, qualsiasi somma che lo stesso Cliente le debba versare, ovvero compensare e detrarre qualsiasi acconto o deposito versati dal Cliente. Nel caso in cui Signify compensi degli importi in una valuta diversa, userà un tasso di cambio di uso comune.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37