CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.
SET INFORMATIVO COMMERCIALISTI (PI_COMMERCIALISTI_032020)
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTA
Documento predisposto a cura di Underwriting Insurance Agency Srl registrato in Italia. Underwriting Insurance Agency Srl è autorizzato da XXXXX. Numero di registrazione: A000068713
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/01/2019
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di COMMERCIALISTA assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
✓ Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di COMMERCIALISTA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
Estensione CODICE PRIVACY, Estensione ad interruzione e sospensione di attività, Estensione DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09/04/2008, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di
polizza.
✓ L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
🗶 Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
🗶 Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
🗶 Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
🗶 Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
🗶 Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
🗶 Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
🗶 Xxxxx causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
🗶 Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
🗶 Xxxxx causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
🗶 Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
🗶 Danni consequenziali.
🗶 Spese di giustizia penale.
In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
! Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:
circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
Per l’elenco completo delle limitazioni si rinvia alle condizioni di polizza.
Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o al Mondo intero (Escluso Usa e Canada).
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
Quando e come devo pagare?
Pagamento al Coverholder o intermediario autorizzato:
Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder Underwriting Insurance Agency Srl specificato in polizza. Il pagamento all’intermediario indicato in polizza
ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione dal Lloyd's Coverholder.
Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche.
Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza. In caso di frazionamento semestrale le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
A seguito del pagamento del premio, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza, e qualora previsto il rinnovo automatico con obbligo di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
E’ previsto il diritto di disdetta mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Underwriting Insurance Agency Srl Prodotto: RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTA
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 032020 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 032020 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000.
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx- hub/
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza. | |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Aumento franchigia | La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Acquisto della retroattività | La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto. |
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento | Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi. |
Estensioni | AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
ATTIVITÀ DI CUSTODE GIUDIZIARIO | |
ATTIVITÀ DI DELEGATO ALLE VENDITE | |
ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE | |
CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza) | |
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro/presidente del c.d.A.) | |
FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA | |
FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | |
FUNZIONI SINDACO | |
FUNZIONI REVISORE LEGALE DEI CONTI | |
LIQUIDATORE | |
MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO | |
RC CONDUZIONE DELLO STUDIO | |
VISTO LEGGERO – SENZA 730 – COMPENSAZIONE CREDITI | |
VISTO LEGGERO – CON 730 – ELABORAZIONI MODELLI 730 | |
VISTO PESANTE – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che con “Circostanze Note” (che escludono il sinistro conseguente dall’assicurazione) si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione |
(quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato e che sia stato in ogni modo portato a conoscenza dell’Assicurato. |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che la franchigia applicata a tutte le attività ordinarie parte da € 1.000, mentre per le attività sindacali (se coperte) parte da € 5.000, fatto salvo quanto espressamente indicato nelle condizioni di polizza.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni già fornite nel Dip Xxxxx si precisa quanto xxxxx. Xx denuncia di sinistro (da farsi entro 15 giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro stesso) deve contenere: - la data e la narrazione del fatto; - l’indicazione delle cause e delle conseguenze; - il nome e il domicilio dei danneggiati; - ogni altra notizia utile per l’Impresa. e deve essere trasmessa, a: Underwriting Insurance Agency Srl – Corso Sempione 61 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxx@xxx.xx. Alla denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale sui fatti. |
Assistenza diretta / in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori si impegnano a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che: - il pagamento dell’intero premio annuale è alla firma; - è possibile ottenere il frazionamento semestrale del premio per importi superiori a € 5.000,00. |
Rimborso | - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della copertura. - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività (chiusura P.Iva e cancellazione dall’albo) e in caso di morte, solo se l’assicurato o i suoi eredi non intendono acquistare il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - L’Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna motivazione. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il presente prodotto assicurativo è destinato ai Commercialisti nello svolgimento della loro attività professionale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 20% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx |
Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel..: x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 E-mail: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale COMMERCIALISTI
AVVERTENZA IMPORTANTE
Le garanzie del contratto di Assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, riferite a fatti commessi verificatisi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta. Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessano gli obblighi degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.
SEZIONE A
DEFINIZIONI/GLOSSARIO
I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURATORI: Lloyd’s Insurance Company S.A
ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell'espletamento della propria attività professionale di cui l'ASSICURATO sia civilmente responsabile.
a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute
dall’ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.
b) Effettivo o presunto fatto colposo/doloso compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI
dell’ASSICURATO che provochi una PERDITA a TERZI.
CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata.
CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ: L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta (lasso di tempo coincidente o antecedente alla data di decorrenza indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA). Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessa ogni obbligo degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’Assicurazione. Può coincidere con l’ASSICURATO.
COSTI E SPESE: le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’ASSICURATO o per conto dell’ASSICURATO in relazione ad indagini, difese, perizie, liquidazioni riferiti a RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Detti COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, corrisposti in aggiunta allo stesso e non soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO (previa autorizzazione degli ASSICURATORI).
DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’importo economico espresso in percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
INTERMEDIARIO: colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.
A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI E LE SPESE. Qualora nella POLIZZA sia previsto un sottolimite di indennizzo questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA): se concesso il periodo
di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO in CLAIMS MADE.
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento che riporta i dati anagrafici del CONTRAENTE/ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, i LIMITI DI INDENNIZZO, il PREMIO, le FRANCHIGIE e/o gli SCOPERTI ed eventuali
dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.
PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente
POLIZZA.
PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE/ASSICURATO agli ASSICURATORI.
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO: il formulario con il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del PREMIO di POLIZZA. E’ obbligo dell’ASSICURATO comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero incidere sulla valutazione del rischio anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO forma parte integrante del contratto.
Il set informativo (dip, dip aggiuntivo, condizioni di assicurazione e QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO) deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della stipula del contratto come da normative obbligatorie vigenti.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: atto o fatto rivolto all’ASSICURATO, espressione della volontà di XXXXX per ottenere il risarcimento di danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.
RINNOVO AUTOMATICO: non è tacito rinnovo, ma un’agevolazione operativa in quanto la presente POLIZZA cessa ogni
suo effetto al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Non è previsto periodo di mora.
SINISTRO IN SERIE: sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come ad esempio il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte dell’ASSICURATO nell’ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.
SOSTANZE INQUINANTI: sono quelle che direttamente o indirettamente producono inquinamento costituendo grave
danno/pericolo alla salute e all’ambiente.
STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, stagista, apprendista, studente, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto dell’Assicurazione.
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti.
Il termine TERZO esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con
l’ASSICURATO;
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al
punto a) di questa definizione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a
dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’indennizzo.
2. Contratti con altri assicuratori
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a
ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei
LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
3. Pagamento del PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO (se autorizzato da UIA Srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L’accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.
Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, all’ufficio del Rappresentante per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano oppure al Corrispondente dei Lloyd’s UIA srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.
4. Modifiche/Cessione della POLIZZA
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA o presa d’atto.
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
5. Aggravamento o Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).
6. Pagamento dell’indennizzo
Definito il sinistro e accertata la responsabilità dell’ASSICURATO, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro dovuto entro 45 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti.
7. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
8. Foro competente
Le parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
9. Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
10. Estensione Territoriale
L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI CIVILMENTE RILEVANTI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Si precisa che l’operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della presente POLIZZA e dalla legge italiana. Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO provenienti dall’estero per attività svolte dall’ASSICURATO (sia in Italia che all’estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non normate dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per le assicurazioni in Italia.
11. Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Rappresentante per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A.
Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
12. Xxxxxxxx broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di
brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) Ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla
presente POLIZZA.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) Ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
14. Xxxxxxxx di esclusione assoluta per PERDITE cyber
1. Il presente contratto esclude qualsiasi PERDITA informatica/danno cyber.
2. Danni Cyber, si indica qualsiasi PERDITA, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:
2.1 uso o funzionamento di qualsiasi sistema informatico o rete di computer;
2.2 riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati;
2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato;
2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato;
2.5 qualsiasi minaccia o truffa relativa ai precedenti da 2.1 a 2.4;
2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati;
3. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall'ASSICURATO o da altri. Sono inclusi qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate.
4. Rete di computer indica un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.
5. Dati indica le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico.
SEZIONE B
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA. L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI.
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
Le seguenti estensioni sono sempre operanti se i relativi incarichi/attività sono realmente svolti o verranno svolti dal CONTRAENTE/ASSICURATO e i relativi fatturati sono indicati nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO alla voce "attività ordinaria" o cessati in vigenza di POLIZZA, senza soluzione di continuità, emessa dai medesimi ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl.
Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.
1) AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Le attività prestate sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l’attività di amministratore di condomini e di immobili.
Sono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti e gli incarichi cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl.
In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente garanzia opererà in secondo rischio.
2) ATTESTATORE
Come normato in conformità alla L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni), artt. 161, 182 bis (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 67, comma 3, lett. d, (piani di risanamento attestati),
L. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia opera con un sottolimite pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.
3) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE PER CONTO DEI CAF
4) ATTIVITÀ DI FUSIONE E ACQUISIZIONI
5) ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA
6) ATTIVITÀ DI PERITO DEL TRIBUNALE (CTU) E/O CONSULENTE DI PARTE (CTP)
La garanzia opera con un sottolimite pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.
7) CERTIFICAZIONI E VISTI
Sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed in genere di società soggette per legge all’obbligo della certificazione, all’attività di certificazione volontaria. Si precisa che la presente garanzia non si riferisce al c.d. visto pesante né al visto di conformità/visto leggero di cui al provvedimento Legislativo Legge n° 102 del 3.8.2009 e successive modifiche ed integrazioni.
8) CODICE PRIVACY
La garanzia è operante per eventuali PERDITE causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento; Regolamento UE 679/2016) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. Si intende comunque esclusa l’attività di Data Protection Officer.
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
9) CURATORE, COMMISSARIO
10) DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
Incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’ASSICURATO.
La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.
11) FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente)
12) INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia è operante per eventuali PERDITE provocate dall’ASSICURATO e da cui derivino l’interruzione o
sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI.
Il sottolimite di indennizzo per la presente estensione è quello indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
13) PENALITÀ FISCALI
RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate.
La garanzia opera con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.
14) SINISTRI IN SERIE
La presente POLIZZA garantisce i SINISTRI IN SERIE considerando gli stessi come eventi singolarmente a se stanti,
verrà pertanto applicato per ogni sinistro uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.000,00.
La garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA
ed in ogni caso con il massimo di € 500.000,00 nei casi di LIMITE DI INDENNIZZO superiore a € 2.000.000,00.
15) SOCIETÀ DI SERVIZI CONTABILI EDP
ESTENSIONI OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE
Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e se richieste espressamente nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.
Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.
1) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO*
Come disciplinato dalla LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6.
2) ATTIVITÀ DI CUSTODE GIUDIZIARIO*
3) ATTIVITÀ DI DELEGATO ALLE VENDITE*
*Le estensioni n. 1-2-3 operano con un sottolimite pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.
4) ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
5) CONTINUOUS COVER
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente POLIZZA, ad indennizzare l’ASSICURATO relativamente a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO, avanzata contro l’ASSICURATO nel corso del periodo di validità della presente POLIZZA, anche se derivante da fatti o CIRCOSTANZE che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’ASSICURATO prima della decorrenza della presente POLIZZA e che l’ASSICURATO non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente POLIZZA o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o CIRCOSTANZE sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli ASSICURATORI, l’ASSICURATO fosse ininterrottamente coperto da Assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa dai medesimi ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli ASSICURATORI tali fatti o CIRCOSTANZE, e la falsa dichiarazione da parte dell’ASSICURATO in relazione a tali fatti o CIRCOSTANZE non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o CIRCOSTANZE sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi prestati dalla presente POLIZZA;
d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’ASSICURATO di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Periodo di carenza: la presente garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza, o della appendice emessa. In relazione alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell’ASSICURATO uno SCOPERTO pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.
La presente garanzia sarà applicabile dalla seconda annualità di POLIZZA.
6) FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro/presidente del c.d.A.)**
Attività di componente del Consiglio di Amministrazione delle società indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.
La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell’adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa.
7) FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA**
Come normato in conformità al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute.
8) FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**
Come normato in conformità al D.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
9) FUNZIONI SINDACO E/O REVISORE LEGALE DEI CONTI**
Attività di Sindaco e/o Revisore legale dei Conti per società/enti indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.
**Per le estensioni n. 6-7-8-9 valgono le seguenti garanzie:
In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio. Inoltre restano escluse:
i) le società che siano in stato di insolvenze dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Italiana prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
- incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria.
ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con capitale sociale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale, oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute e fondazioni riconosciute del fondo di dotazione di costituzione.
iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.
Nel caso di acquisizione di nuovi incarichi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, l’ASSICURATO/CONTRAENTE dovrà darne tempestiva notizia agli ASSICURATORI che valuteranno le condizioni di copertura, fermo quanto previsto e normato nel precedente punto i).
S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D’ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ convenuto e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).
Gli ASSICURATORI risponderanno solo per la quota di responsabilità che compete all’ASSICURATO, esclusa qualsiasi
responsabilità di natura solidale.
10) LIQUIDATORE
11) MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
Come normato in conformità alla Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
12) RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
1. Lavori di manutenzione straordinaria;
2. Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
3. Installazione o manutenzione di insegne;
4. Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO;
5. Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL’ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso.
In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.
13) VISTO LEGGERO/VISTO DI CONFORMITÀ
GARANZIA A) – SENZA 730 – COMPENSAZIONE CREDITI
ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITÀ/ASSISTENZA FISCALE PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO, TRIBUTARISTI, REVISORI LEGALI DEI CONTI E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, DAL DM 164 DEL 31/05/1999, ALL’ART. 10 DEL DL N° 78 DEL 1.7.2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102 DEL 3.8.2009 E ALL’ART. 6 E 13 DEL D.LGS. N° 175 DEL 21.11.2014, DALL’ART. 7 QUATER, COMMA 32, DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016 N.193, CONVERTITO CON LEGGE 1 DICEMBRE 2016 X.000, X.X. X. 00 del 24/04/2017 CONVERTITO IN LEGGE 21 GIUGNO 2017 n. 96, PUBBLICATA IN GU n. 144 DEL 23.06.2017 E ART. 119 E 121 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020 n. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 77 del 17/07/2020, D.L. 11 novembre 2021, n. 157 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Viene prestata per:
a) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui (art. 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
b) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013). Con riferimento al normato dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dall’art. 22 D.M. n° 164 del 31.5.1999 e dall’art. 6 e 13 del d.lgs. n° 175 del 21.11.2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione visto di conformità, la conseguente obbligatorietà di polizza di assicurazione e quanto stabilito dalla circolare n° 21/E delle Agenzie delle Entrate del 4.5.2009, si precisa quanto segue:
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO per PERDITE patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (gravi o lievi) riconducibili allo svolgimento dell’attività professionale.
E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’ASSICURATO siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente garanzia e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni dalla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Il LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE prestato è quello previsto dalle disposizioni di legge: € 3.000.000,00 per sinistro e
per anno ed è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate.
L’ASSICURAZIONE da atto che l’ASSICURATO dichiara che il LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE è adeguato al
numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.
La copertura prestata non include FRANCHIGIE O SCOPERTI a carico dei clienti dell’ASSICURATO.
lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241
l'indennizzo o il pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39, comma 1,
L’ASSICURATO si obbliga a rimborsare agli ASSICURATORI l’importo corrispondente della FRANCHIGIA prevista in €
300 entro il termine di 30 giorni dalla definizione del sinistro.
La presente garanzia si intende operante sempre a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo sinistro o RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Resta inteso che è espressamente escluso dalla copertura fornita dalla presente POLIZZA o dalla presente Assicurazione
(salvo diversa pattuizione in deroga).
GARANZIA B) – CON 730 – ELABORAZIONI MODELLI 730
ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITÀ/ASSISTENZA FISCALE (conforme a quanto
indicato dall’IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015)
Fermo quanto normato alla garanzia A, incluso nella presente clausola, la garanzia prestata viene estesa alle PERDITE cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità (“Visto Leggero”) di cui all’art. 2 del DM 164/99 e successive modifiche; al DL 78/09 art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche; alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE viene fissato in € 3.000.000,00, per sinistro e per anno è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati. L’Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli ASSICURATORI nei 5 anni successivi alla scadenza della presente POLIZZA indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta.
Gli ASSICURATORI inoltre si impegnano a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla FRANCHIGIA/SCOPERTO previsti dalla presente POLIZZA e l’ASSICURATO sin d’ora da ampio e irrevocabile mandato agli ASSICURATORI a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della FRANCHIGIA/SCOPERTO 10% min 500,00 € max 10.000,00 €) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.
Restano quindi a carico dell’ASSICURATO la FRANCHIGIA/SCOPERTO senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999, al DL 78/09 art. 10 convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche, alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), viene stabilito che gli ASSICURATORI si impegnano a dare immediata comunicazione dall’Agenzia delle Entrate di ogni CIRCOSTANZA che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
Resta convenuto fra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all’ASSICURATO la prima delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO oppure, se anteriore, alla data in cui l’ASSICURATO ha denunciato all’ASSICURATORE l’esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danni.
Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
14) VISTO PESANTE – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Come normato dall’articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 241/97 e articolo 22 del D.M. 164 del 31/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a:
a) Atti dolosi posti in essere dall’ASSICURATO.
b) CIRCOSTANZE note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della
POLIZZA.
c) Xxxxx consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'ASSICURATO ma relativi alle PERDITE ad essi conseguenti (es.: PERDITA di profitto): i danni indiretti che derivano dal verificarsi di un evento garantito in POLIZZA.
d) DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
e) Errori od omissioni: nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, comprese quelle di consulenza o di servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla mediazione finanziaria e alla concessione di finanziamenti.
f) Fatti commessi in periodo anteriore alla data di RETROATTIVITÀ convenuta ed in ogni caso non oltre il termine massimo previsto dalla legge (10 anni).
g) Incarichi di Amministratore Delegato- Amministratore Unico.
h) Ingiuria e diffamazione commessi dall’ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.
i) Inquinamento, Radiazioni, Muffe tossiche, Amianto, Eventi naturali, Guerre, ATTI TERRORISTICI di qualsiasi natura e genere.
j) Obbligazioni/sanzioni personali: qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali.
k) Obblighi volontariamente assunti dall’ASSICURATO.
l) Partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).
m) Perito Assicurativo come da Legge n.135 del 7 agosto 2012 (salvo diverse pattuizioni in deroga, con indicazione nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
n) Recruiting: esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting) con esclusione di quelle funzionali alla professione svolta.
o) Requisiti professionali: mancanza dell’iscrizione ad Albo professionale o relativa sospensione, cancellazione, revoca o radiazione e/o mancanza di autorizzazioni delle competenti Autorità per l’esercizio dell’attività professionale, la mancanza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico assunto e il mancato adempimento agli obblighi formativi imposti dalla Legge.
p) Riti alternativi: pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in giudicato.
q) Stato di insolvenza/Fallimento dell’ASSICURATO.
r) Tipologia di attività: attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.
s) Tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito.
t) Violazione obblighi informativi previsti dalla Legge.
CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ
Il periodo di RETROATTIVITÀ è quello convenuto tra le parti ed indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In caso di RETROATTIVITÀ illimitata la stessa decorrerà:
• Dalla data più recente tra inizio attività e/o iscrizione albo se l’ASSICURATO è persona fisica;
• Dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società se l’ASSICURATO
è persona giuridica.
Rimane salvo il termine massimo previsto dalla legge (10 anni) per l’esercizio da parte del TERZO dell’azione di
risarcimento del danno.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA)
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
1) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 2 ANNI) PER SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione del decesso da parte degli eredi dovrà pervenire entro un anno dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima del decesso,
rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l’intero periodo di POSTUMA.
2) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 10 ANNI) PER SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ
In caso di cessazione definitiva dell’attività durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, per cause diverse dalla sospensione/radiazione dall’albo e dalla perdita dei requisiti di Xxxxx, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare garanzia, ma solo dietro richiesta dell’ASSICURATO che dovrà inviare idonea documentazione entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. In tal caso l’ASSICURATO dovrà corrispondere un PREMIO pari al 200% dell’ultimo PREMIO pagato.
La presente garanzia opererà in CLAIMS MADE (vedasi definizione).
Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima della cessazione definitiva dell’attività, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l’intero periodo di POSTUMA.
Nell’ipotesi suindicate è sempre salvo il diritto degli ASSICURATORI, dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l’INTERMEDIARIO, il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.
La presente garanzia è prevista solo per singolo ASSICURATO e non per persona giuridica.
SMARRIMENTO DI DOCUMENTI
La garanzia comprende la responsabilità civile dell’ASSICURATO a seguito di perdita, danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti di TERZI, anche elettronici, informatici e digitali, da lui custoditi o in deposito ad esclusione di somme di denaro, titoli e valori, così come previsto dall’art.5 comma 1 del DPR 7 Agosto 2012 n°137 e successive modifiche ed integrazioni.
La denuncia dovrà pervenire agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.
Gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per i costi e le spese di qualsivoglia natura da egli sostenuti nel
sostituire o restaurare tali documenti a condizione che l’ASSICURATO fornisca quale prova le relative fatture o ricevute.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Premesso che questa è un’Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA -
deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 15 giorni di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO CIVILMENTE RILEVANTE;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una
RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che
potranno ragionevolmente richiedere.
c) I legali e periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto.
f) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, valuteranno se anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Qualora il fiduciario legale degli ASSICURATORI si sia costituito in giudizio per conto dell’ASSICURATO e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree della stessa con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore degli ASSICURATORI, l’ASSICURATO si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito a quest’ultimi che procederanno direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, o tramite l’INTERMEDIARIO, il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.
La riscossione dei PREMI venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE – SURROGAZIONE
Nel caso di responsabilità concorrente o solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti l’Assicurazione opera per la quota di
danno direttamente imputabile all’ASSICURATO in base alla gravità della propria colpa, salvo diversa pronuncia.
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa
dell’ASSICURATO per tali importi.
L’ASSICURATO dovrà firmare tutti i relativi documenti e farà tutto quanto è necessario per conservare il diritto di
surrogazione che consenta agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. Scioglimento della Società o dell’Associazione professionale;
II. Cessazione dell’attività;
III. Ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO;
IV. Fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
V. Messa in liquidazione anche volontaria della Società;
VI. Cessione del ramo di azienda ad altri.
Nei casi sopraindicati gli ASSICURATORI e/o l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l’INTERMEDIARIO, da inviarsi entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall’ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI (salvo diversa pattuizione in deroga). L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ASSICURATO entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione dell’Assicurazione.
RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Xxxxxxxx risolutiva espressa: il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per indennizzi già effettuati.
La POLIZZA si intende annullata e senza più effetto alla data della sospensione/cancellazione/revoca/radiazione dall’albo
e/o della perdita dei requisiti di Xxxxx.
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l’ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx o comunicazione a mezzo PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. In tal caso gli ASSICURATORI tratterranno la frazione di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE/RINNOVO AUTOMATICO
Non è richiesta comunicazione di disdetta del contratto. L’ASSICURAZIONE cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24
del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non è previsto periodo di mora.
RINNOVO AUTOMATICO subordinato al ricevimento di una dichiarazione assenza sinistri (NCD) che attesti che non siano intervenute modifiche di alcun genere, se non anagrafiche, salvo intervenute variazioni tariffarie.
Diversamente da quanto sopra precisato, in caso di modifiche del rischio o in presenza di sinistri e/o CIRCOSTANZE, dovrà essere compilato il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO che servirà per verificare la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli ASSICURATORI.
Il Contraente U.I.A. SRL
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
SEZIONE A
Definizioni/Glossario
Condizioni Generali di Assicurazione:
1.Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio 2.Contratti con altri assicuratori
3.Pagamento del Premio 5.Aggravamento del rischio 7.Oneri Fiscali
9.Rinvio alle norme di legge 10.Estensione Territoriale 12.Clausola broker (se operante)
13.Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni 14.Xxxxxxxx di esclusione assoluta per PERDITE cyber
SEZIONE B
Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) Estensioni
Esclusioni
Condizioni relative al periodo di Retroattività
Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento
Responsabilità solidale - Surrogazione
Casi di cessazione dell’Assicurazione
Durata dell’Assicurazione - Rinnovo automatico