ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
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ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto non superiore a € 500.000, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile preventivabile in almeno di un importo non inferiore a € 100.000,0010.000. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà effettuata a "valore reale" (vedi art. CN15 "Valore dell'Abitazione/Contenuto assicurato e determinazione del danno").
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