Beni esclusi Clausole campione

Beni esclusi. ESCLUSIONI: QUALI BENI? L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni e costi: a. i conduttori esterni; b. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.
Beni esclusi. Sono esclusi dall’assicurazione: a) Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo; b) Fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all’Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; c) Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza; d) aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree a essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente Art. IN2 “Estensioni di garanzia”; e) terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio; f) impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp; g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio; h) fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto; i) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.
Beni esclusi. Dalla copertura prestata con la presente Condizione Particolare sono esclusi i seguenti Beni in quanto non assicurati: a) il valore del terreno; b) le linee elettriche o le linee di alimentazione che non insistono sulla proprietà dell’Assicurato; c) qualsiasi edificio o costruzione, e qualsiasi bene in essi contenuto, che sia disabitato, inoccupato o non operativo per più di 30 (trenta) giorni; d) qualsiasi velivolo e qualsiasi imbarcazione; e) qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, inclusi i veicoli, le locomotive e i vagoni, a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia indicato come cosa assicurata e si trovi nella proprietà assicurata nel momento in cui subisce il danno; f) animali, piante, organismi viventi di qualsiasi genere; g) beni in transito che non si trovino sulla proprietà dell’Assicurato.
Beni esclusi. Reale Mutua non indennizza: • i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
Beni esclusi. Sono esclusi dall’assicurazione: 1. raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - tranne quelli relativi all’attività assicurata - salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo; 2. merci particolari e impianti di energia rinnovabile; 3. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell’ambito dell’azienda assicurata se garantiti con specifica polizza; 4. natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge; 5. macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell’Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; 6. xxxx xxxxxxxxx ed altri beni in rame.
Beni esclusi. I Si intendono sempre esclusi:
Beni esclusi. Italiana Assicurazioni non indennizza: • i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia. L
Beni esclusi. 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto; 2. Opere d’Arte con valore eccedente € 25.000 3. il valore del terreno; 4. strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza; 5. terreni, scavi, vicoli, argini, dighe, canali, tunnel, miniere, cantieri, moli, pontili, attrezzature off shore, oleodotti; sono invece compresi passaggi pedonali sotteranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni; 6. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; 7. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato; 8. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; 9. aeromobili e natanti; 10. beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale
Beni esclusi. 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 20.000,00 per oggetto; 2. Opere d’Arte con valore eccedente € 40.000 per opera. 3. il valore del terreno; 4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; 5. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato; 6. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; 7. aeromobili e natanti; 8. beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione; 9. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati
Beni esclusi. 1. il valore del terreno; 2. strade e pavimentazioni esterne ai beni immobili assicurati, se non espressamente indicati in polizza; 3. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; 4. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato; 5. aeromobili e natanti; 6. beni posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione.