Common use of Applicazione di leggi e regolamenti Clause in Contracts

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regola- menti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi e merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte. 3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente articolo.

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Samples: Air Transport Agreement, Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale adibiti alla navigazione aerea internazionale, o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza o e l’uscita di passeggeri, equipaggi equipaggi, bagagli, merci o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingressoinvii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, lo sdoganamentodi uscita, l’immigrazionedi emigrazione e di immigrazione, i passaporti, la materia doganale nonché le prescrizioni doganali e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regola- menti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi e agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita mentre le persone e durante la permanenza nel territorio dell’altra Partele cose si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte può ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente presente articolo.

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Samples: Accordo Di Traffico Aereo

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul suo territorio l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo nella navigazione aerea internazionale o l’esercizio e la navigazione i voli di tali detti aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio su questo territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul suo territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o e l’uscita di passeggeri, equipaggi equipaggi, bagagli, merci o merci degli aeromobili (quali i regolamenti invii postali – riguardanti l’ingressosegnatamente le formalità di entrata, lo sdoganamentodi uscita, l’immigrazionedi emigrazione e di immi- grazione, i passaporti, la materia doganale nonché le formalità doganali e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regola- menti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e merci agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Partequando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente articolo.

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Samples: Accordo Di Traffico Aereo Di Linea

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano appli- xxxx agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regola- menti regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeripasseg- geri, equipaggi e merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte. 3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti rego- lamenti menzionati nel pre- sente presente articolo.

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Samples: Air Transport Agreement

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata o l’entrata, l’uscita dal proprio territorio di e i sorvoli degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo adibiti alla navigazione aerea internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza o e l’uscita di passeggeri, equipaggi equipaggi, bagagli, merci o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingressoinvii postali, lo sdoganamentocome le prescrizioni concernenti le formalità di entrata, l’immigrazioneuscita, i passaportiemigrazione e immi- grazione, la materia doganale nonché le prescrizioni doganali e le misure sanitarie [quarantena] osanitarie, nel caso della posta, i regola- menti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali sono applicabili ai passeggeri, equipaggi e agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Partefintantoché si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente presente articolo.

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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea

Applicazione di leggi e regolamenti. 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle i loro voli sopra il suddetto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza o e l’uscita di passeggeri, equipaggi equipaggi, bagagli, merci o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingressoinvii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, lo sdoganamentodi uscita, l’immigrazionedi emigrazione e di immi- grazione, i passaporti, la materia doganale nonché le prescrizioni doganali e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regola- menti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi e agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita mentre le persone e durante la permanenza nel territorio dell’altra Partele cose si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte può ha il diritto di favorire le proprie sue imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente articolo.

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Samples: Air Transport Agreement