Contratto di sponsorizzazione. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (sponsor e sponsee) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Consiglio Direttivo e/o la determinazione del Responsabile del settore competente, la documentazione che regola la sponsorizzazione.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali: - l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico eventuale "disciplinare (o progetto) di sponsorizzazione"; - gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione; - il valore del corrispettivo della sponsorizzazione; - la durata del contratto che, di norma, non può essere superiore ad anni cinque, salvo I casi in cui l’entità o la natura della sponsorizzazione rendano necessario un termine motivatamente maggiore; - l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale; - il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario; - i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento; - la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza; - la risoluzione del contratto per inadempimento; - la competenza del Tribunale competente per territorio in caso di controversie; - la disciplina delle spese contrattuali; - le eventuali garanzie a supporto del rispetto degli obblighi dello sponsor; - l’obbligo al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, se dovuta, nella misura di legge; - altro ritenuto necessario in rapport alla tipologia della sponsorizzazione.
3. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà dell’Ente Parco di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine dell’amministrazione o dei Comuni consorziati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
4. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore del Parco o dal Responsabile del settore competente, si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di servizio.
2. Nel contratto sono stabiliti: - il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario; - la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione; - gli obblighi assunti dalle parti; - le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
3. Il responsabile di servizio, prima della stipulazione del contratto,deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso rispetti i divieti previsti nel presente regolamento. Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per l’Unione.
4. Il contratto di sponsorizzazione soggiace per quanto non espressamente indicato nel presente articolo alla disciplina generale in materia di contratti contenuta nel presente regolamento.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito contratto nel quale sono richiamati i riferimenti della normativa, dei regolamenti, di specifiche deliberazioni e altri atti amministrativi e stabiliti in particolare:
a) oggetto e finalità;
b) gli obblighi assunti dallo sponsor;
c) impegni dello sponsee (ente);
d) il diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
e) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
f) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
g) eventuale clausola di esclusiva;
h) la durata del contratto di sponsorizzazione;
i) verifiche contrattuali;
l) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Contratto di sponsorizzazione. 1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile del Servizio competente.
2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi: - l’indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione; - le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell’iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.); - le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Servizio, sull’esatta esecuzione del contratto; - le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor; - la definizione degli aspetti fiscali; - le eventuali sanzioni in caso di inadempienza; - la disciplina di eventuali contenziosi; - le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell’Amministrazione.
3. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Responsabile del Servizio interessato.
4. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all’immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. Il contratto potrà prevedere anche garanzia fidejussoria.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello “sponsor” alla utilizzazione dello spazio pubblicitario o, comunque, del veicolo diffusivo;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) obbligazioni assunte dallo “sponsor”;
d) il corrispettivo o controprestazione per la sponsorizzazione;
e) clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
f) l‟autorizzazione alla utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato.
2. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo “sponsor” e dal Dirigente responsabile dell‟Unità di Progetto“Grandi Eventi – Piani di Sponsorizzazioni”. In tale contratto viene anche autorizzata l‟utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione.
3. E‟ fatto obbligo al Dirigente dell‟Unità di Progetto “Grandi Eventi – Piani di Sponsorizzazioni” di inoltrare alla Giunta per il tramite del Segretario Generale, entro il quindicesimo giorno successivo al trimestre, l‟elenco, anche se negativo, dei contratti di sponsorizzazione.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione viene regolata mediante un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l'oggetto del contratto;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) gli impegni e obblighi dello sponsee;
d) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario e modalità di veicolazione pubblicitaria;
e) la durata del contratto di sponsorizzazione;
f) gli impegni e obblighi assunti a carico dello sponsor;
g) i lavori, servizi, ecc.. da eseguirsi a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
h) le verifiche e controlli sull'attività dello sponsor;
i) le facoltà di recesso;
j) l'inadempimento e risoluzione del contratto;
k) la risoluzione delle controversie;
l) la disciplina delle spese.
2. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di Alessandria di recedere dallo stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere, inoltre, prevista, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Città, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
3. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
4. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente della Direzione competente.
Contratto di sponsorizzazione. Il rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato e disciplinato da un “Contratto di Sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 18, comma 8, del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il contratto di sponsorizzazione regolerà nel dettaglio: i benefit riconosciuti allo sponsor; la durata del contratto di sponsorizzazione; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; le modalità di esecuzione dell’intervento (sponsorizzazione tecnica); le modalità di erogazione da parte dello sponsor del finanziamento proposto in sede di offerta (sponsorizzazione finanziaria). Ulteriori elementi potranno essere definiti tra sponsor e sponsèe.
Contratto di sponsorizzazione. 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno alla immagine del Comune, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno; La mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Contratto di sponsorizzazione. 1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal responsabile del Settore Competente.
2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell’iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
c. le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull’esatta esecuzione del contratto;
d. le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor;
e. la definizione degli aspetti fiscali;
f. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
g. la disciplina di eventuali contenziosi;
h. le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell’Amministrazione.
3. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Settore interessato.