Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ attivabile in qualsiasi settore per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art.7 del DPCM del 25 gennaio 2008), nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Previa stipula di un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, potrà essere attivato dai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. L’entità e le modalità anche temporali della formazione a carico dell’impresa nonché lo schema di protocollo recante il numero dei crediti formativi riconoscibili saranno definiti con Decreto del MDPS di concerto con il Ministero dell’Istruzione. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonome, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro territoriali, le università, gli istituti tecnici e professionali nonché altre istituzioni formative o di ricerca riconosciute a livello nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa direttamente ad apposite convenzioni tra datori di lavoro (o associazioni datoriali firmatarie il presente CCNL) e Università, istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. La presente tipologia di apprendistato potrà essere applicata in relazione a quelle qualifiche e mansioni appartenenti al livello VI° e VII° della classificazione del personale ai sensi dell’art. 24 del presente CCNL. La percentuale del trattamento economico, nell’ambito delle durate massime dei percorsi formativi, spetta all’apprendista per le sole ore svolte in azienda con le seguenti modalità: - prima metà del percorso: 25% del livello contrattuale rispetto al quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione; - seconda metà del percorso: 50% del livello contrattuale all’interno del quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ attivabile Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in qualsiasi settore grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le Parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori. Premesso che: - il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e i l diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia contrattuale strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»; - l’articolo 43, sopra richiamato, prevede che «possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»; - l’articolo 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»; - il D. Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art.7 di cui all’articolo 7 del DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso l’accesso alle professioni ordinistiche. Previa stipula , i soggetti di un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, potrà essere attivato dai giovani età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo»; - il D. Lgs. L’entità e n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le modalità anche temporali della ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’impresa nonché lo schema del datore di protocollo recante lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»; - il numero dei crediti formativi riconoscibili saranno definiti con Decreto decreto del MDPS Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’IstruzioneMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. La n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005. Premesso altresì che: - la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e la durata del periodo il diploma professionale, per il certificato di apprendistato specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonomeProvince autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015; - ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D. Lgs. 81/15 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per i soli profili le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che attengono alla formazionele Parti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno: Valutato che: - le Parti ritengono che sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, in accordo con le associazioni dei datori virtù dell’integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro territoriali, le università, gli istituti tecnici e professionali nonché altre istituzioni formative o di ricerca riconosciute a livello nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, al contrasto della formazione, dell’innovazione dispersione scolastica e del trasferimento tecnologicouniversitaria. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa direttamente ad apposite convenzioni tra datori di lavoro (o associazioni datoriali firmatarie il presente CCNL) e Università, istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. La presente tipologia di apprendistato potrà essere applicata in relazione a quelle qualifiche e mansioni appartenenti al livello VI° e VII° della classificazione del personale ai sensi dell’art. 24 del presente CCNL. La percentuale del trattamento economico, nell’ambito delle durate massime dei percorsi formativi, spetta all’apprendista per le sole ore svolte in azienda con le seguenti modalità: - prima metà del percorso: 25% del livello contrattuale rispetto al quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione; - seconda metà del percorso: 50% del livello contrattuale all’interno del quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione.Convengono che:
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ attivabile Ammesso in qualsiasi settore per conseguire tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art.7 del DPCM del 25 gennaio 2008)specializzazione tecnica superiore, nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinisticheprofessioni. Previa stipula In mancanza di un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è iscritto o con l’ente di ricerca, potrà essere attivato dai giovani rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. L’entità e le modalità anche temporali della formazione a carico dell’impresa nonché lo schema di protocollo recante il numero dei crediti formativi riconoscibili saranno definiti con Decreto del MDPS di concerto con il Ministero dell’Istruzione. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonome, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro territoriali, e le università, gli istituti tecnici e professionali nonché altre istituzioni formative o di ricerca riconosciute a livello nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, formative. Tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell’ambito del settore di appartenenza, l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante, quale tipologia contrattuale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Le Parti si impegnano a prevedere la regolamentazione della formazione, dell’innovazione formazione in azienda in ragione dell’età dell’apprendista e del trasferimento tecnologicotipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale in linea con le prescrizioni di cui al T. U. dell’apprendistato d.lgs. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questa tipologia 167/2011. La durata del rapporto di apprendistato è rimessa direttamente ad apposite convenzioni tra datori di lavoro (o associazioni datoriali firmatarie il presente CCNL) e Università, istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. La presente tipologia di apprendistato potrà essere applicata graduata in relazione a quelle qualifiche e mansioni appartenenti al livello VI° e VII° della classificazione del personale ai sensi dell’art. 24 del presente CCNL. La percentuale del trattamento economicoprofessionale di riferimento per la qualifica da conseguire, nell’ambito delle durate massime dei percorsi formativi, spetta all’apprendista per le sole ore svolte in azienda con secondo le seguenti modalità:
a) livelli I-II-III-IV-V: - prima metà del percorsodurata 36 mesi;
b) livelli VI-Quadri: 25% del livello contrattuale rispetto al quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione; - seconda metà del percorso: 50% del livello contrattuale all’interno del quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione.durata 42 mesi;
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