Tipologie contrattuali Clausole campione

Tipologie contrattuali. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Xxxxx restando gli accordi aziendali in materia, il contratto di lavoro a tempo determi- nato e la somministrazione di lavoro a tempo determinato sono regolati dalla legge salvo quanto previsto alla successiva lettera a).
Tipologie contrattuali. Le analisi effettuate sulle informazioni fornite dalla Società in merito alle tipologie contrattuali sono sinteticamente riportate nella tabella seguente.
Tipologie contrattuali. Nel caso in cui l' istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali: a) contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico; b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata; c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
Tipologie contrattuali. Omissis A) Contratto di lavoro a tempo determinato Omissis Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che missioni con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita. Le Parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali. Nota a verbale Fermo restando quanto condiviso nella clausola di salvaguardia di seguito riportata al presente articolo, le parti confermano che le previsioni di cui all'art. 4 - Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 3.7.2017, non costituiscono una modifica ai sensi del comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 81/2015, dei limiti di durata stabiliti dalla medesima legge in caso di successione di più contratti a termine.
Tipologie contrattuali. Nel caso in cui l’Istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 e 37 CCNL del 29/11/2007. Nel caso in cui invece l’Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018. Pertanto nel caso in cui l’Istituzione scolastica, nella realizzazione dell’attività progettuale inserita nel Piano triennale dell’Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificatamente: - contratti di prestazione d’opera ai dell’art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata. - contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell’art. 53 del Tuir;
Tipologie contrattuali. (Valori in migliaia di euro)
Tipologie contrattuali. 1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
Tipologie contrattuali. 1.I contratti di ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno o definito, sono di due tipologie: a) Contratto junior b) Contatto senior
Tipologie contrattuali. LAVORO A TEMPO PARZIALE Lavoro supplementare Viene consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, an- che a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzio- ne diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi de- gli istituti indiretti e differiti. Viene disposta l’abrogazione della disposizione contrattuale che permetteva lo svolgimento di prestazio- ni di lavoro straordinario (con applicazione delle relative maggiorazioni). Clausole elastiche Sussiste la possibilità di apporre al contratto di lavoro part-time o all’accordo di trasformazione del rap- porto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione tem- porale della prestazione lavorativa, ovvero concernenti la variazione in aumento della sua durata. Tali clausole potranno essere attivate dal datore con un preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevede- re, quale compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della presta- zione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. È previsto il diritto di revoca dalle clausole nei casi di gravi patologie, nonché nell’ipotesi di figlio conviven- te di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap e per i lavoratori studenti.
Tipologie contrattuali. Quanto alla tipologia di con- tratto a cui puo` essere apposto, il patto di prova puo` essere ap- plicato ad ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La giurisprudenza maggiori- taria lo ritiene altres`ı applica- bile anche al contratto a ter- mine, poiche´ la durata certa di un contratto di lavoro fin dall’inizio della sua stipula- zione non inficia in alcun mo- do la ratio sottesa alla sua ap- plicazione. Allo stesso modo, deve rite- nersi pienamente compatibile ai contratti con carattere for- mativo, purche´ ovviamente non abbia ad oggetto le capa- cita` tecnico professionali del- l’apprendista o del giovane, che devono formarsi proprio attraverso lo svolgimento del rapporto contrattuale con ca- rattere formativo, bens`ı l’a- stratta idoneita` ad apprendere gli insegnamenti previsti ai fi- ni del conseguimento di una certa qualifica professionale. Piuttosto dubbia e` invece, a parere di chi scrive, l’applica- zione del patto di prova ai con- tratti a chiamata (c.d. job on call) e ai contratti di lavoro ac- cessorio. Il contratto di lavoro intermit- tente o a chiamata e` un accor- do mediante il quale il lavora- tore mette a disposizione del datore di lavoro la sua presta- zione lavorativa, che il datore puo` utilizzare quando lo ritie- ne opportuno, in astratto anche mai. Tale contratto ricordiamo che puo` essere stipulato sia a tem- po determinato sia a tempo in- determinato, con o meno ob- bligo di disponibilita` del lavo- ratore. Proprio in considerazione del suo schema negoziale, carat- terizzato da un insieme di la- vori discontinui, questa tipo- logia contrattuale di lavoro subordinato mal si concilia con il patto di prova, se non probabilmente in caso di con- tratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con ob- bligo di disponibilita` del lavo- ratore. Il lavoro accessorio invece e` una modalita` lavorativa, stu- diata dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. per assicurare le tutele minime previdenziali ed assi- curative a determinate catego- rie di lavoratori, nell’ambito pero` pur sempre di una presta- zione di natura meramente oc- casionale e saltuaria. Trattandosi pertanto la presta- zione di natura occasionale e gia` di per se´ saltuaria, non avrebbe senso, ad avviso di chi scrive, apporvi anche il patto di prova, previsto peral- tro solamente per i rapporti di lavoro subordinato. Apposto in un contratto di la- voro interinale puo` essere in- vece illegittimo se le mansioni svolte nei due periodi siano sostanz...