APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, REGOLE TRANSITORIE E FINALI 69 Clausole campione

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, REGOLE TRANSITORIE E FINALI 69. 12.1. Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale 69 12.2. Regolamenti abrogati 69 12.3. Pubblicità del presente manuale 69

Related to APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, REGOLE TRANSITORIE E FINALI 69

  • Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

  • Norme transitorie e finali 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale 1. Premessa a. con la prima si è stabilito, inter alia: • l'accorpamento della “UO Gestione Manutenzione Immobili (SC)” e della “UO Progettazione e Sviluppo Impianti (SC)” nella nuova “UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici” (SC). Tale riorganizzazione avrebbe consentito, come di fatto è poi avvenuto, di far fronte al trasferimento presso altra azienda del direttore della UO Gestione Manutenzione Immobili, nonché di ottimizzare l’impiego del personale (rappresentato in particolare da periti, precedentemente in carico alle due diverse articolazioni complesse), visto il consistente depauperamento attribuibile a diverse cessazioni dal servizio anche per pensionamenti; • il trasferimento della UO Patrimonio (SC) dal Dipartimento Amministrativo al Dipartimento Tecnico Patrimoniale. b. con la seconda, oltre a delineare l’assetto complessivo del Dipartimento con la costituzione di nuove Unità Operative (UO), si è provveduto a suddividere le funzioni della UO Patrimonio (SC) attribuendole a più strutture del medesimo Dipartimento a seconda della competenza e specificità della materia. L’attuale assetto organizzativo dell’area è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 32 del 29/01/2021 (punto a seguente) e n. 65 del 22/02/2021 (punto b seguente); in particolare: a. con la prima si è stabilita, tra l’altro, la cessazione del Dipartimento Tecnico con conseguente afferenza diretta in line al Direttore Amministrativo delle strutture complesse Progettazione, Sviluppo ed Investimenti e Gestione del Patrimonio; b. con la seconda si è provveduto: • a suddividere le deleghe ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 di competenza delle due strutture complesse interessate dalla riorganizzazione sopra elencate; • ad aggiornare l’attribuzione di funzioni, responsabilità e deleghe inerenti alla gestione e adozione di atti amministrativi ai direttori delle due strutture; • a riallocare alcuni settori di attività nelle competenze delle suddette strutture.

  • Disposizioni finali e transitorie 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2 Per quanto non disposto dal presente regolamento, o in contrasto con il medesimo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari superiori vigenti. 3 Risultano abrogati i precedenti Regolamenti per la disciplina della pubblicità e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 12.05.2016 e con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30.03.2007. 4 Per le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. 5 E’ compito del Settore competente che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione e del Concessionario alla riscossione, se esistente, la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge come aggiornato e quantificato dal presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60 dall’approvazione del presente Regolamento. Dall’entrata in vigore del Regolamento potrà essere richiesta al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia, se del caso, il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto a titolo di canone sulla base delle tariffe approvate dal presente regolamento e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Norme finali e transitorie ART. 41 (Raccolta dei Regolamenti) 1. Le parti, espletate le procedure di cui all’art. 26 del presente CCI, convengono sull’opportunità che tutti i Regolamenti che concernono il personale, sia quelli conseguenti ad accordi negoziali che quelli di esclusiva competenza dell’Amministrazione, vadano a costituire una “Raccolta”, che, pubblicata insieme al CCNL e al CCI, possa diventare punto di riferimento completo e di facile consultazione per chiunque abbia necessità di accedere alla normativa vigente presso l’Azienda Policlinico relativa al personale tecnico-amministrativo. ART. 42 (Mobbing) 1. Le parti, consapevoli dell’attualità, della valenza sociale e dei pesanti riflessi anche sul buon andamento dell’attività lavorativa del fenomeno del mobbing, inteso come insieme di violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, prodotto da quelle azioni che con carattere sistematico, duraturo ed intenso mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore, si accordano sulla necessità di definire un protocollo d’intesa che individui gli interventi organizzativi più idonei a prevenire e contrastare questo fenomeno. 2. Nel protocollo d’intesa di cui al precedente comma dovrà trovare adeguate risposte anche il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, tenute nella debita considerazione le eventuali proposte elaborate dal Comitato per le pari opportunità. ART. 43 (Contratti con cooperative e imprese in appalto) 1. L’Amministrazione si impegna a non affidare servizi dell’Azienda a cooperative e/o imprese che non rispettino i minimi contrattuali previsti dai CCNL delle rispettive categorie di afferenza e/o che non attestino di essere in regola con la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. L’Amministrazione si impegna a verificare trimestralmente l’applicazione dei CCNL ai dipendenti delle cooperative e/o delle imprese che prestano il loro servizio nelle strutture dell’Azienda. Le inadempienze contrattuali sono motivo di giusta causa di rescissione del contratto. ART. 44 (Norma transitoria) 1. Fino all’entrata in vigore della disciplina del trattamento economico accessorio prevista dal presente CCI, continuano ad essere corrisposte tutte le indennità disciplinate dal contratto decentrato del 24/04/1997 e successive integrazioni e da accordi con l’Azienda Policlinico. 2. Per gli anni 2002/2003 l’Azienda corrisponde al personale equiparato al comparto Sanità il compenso integrativo incentivante (che non va considerato ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79) nella misura prevista dal CCD dei dipendenti dell’Università di Cagliari del 24/4/1997 e successive integrazioni, detratta l’indennità di disagio strutturale già percepita. ART. 45 (Fondo per il trattamento accessorio anno 2004) 1. Il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004, al netto di tutti gli oneri e le ritenute a carico dell’Amministrazione, più i residui degli anni precedenti, che saranno oggetto di un’attenta verifica tra le parti, verrà determinato in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.