Norme transitorie e finali Clausole campione

Norme transitorie e finali. I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. In ipotesi di promozione o retrocessione, il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del Contratto la Società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Roma, 18 luglio 2014 Il Presidente della F.I.G.C. Xxxxxxxxx Xxxxx Il Presidente della L.N.P. B Xxxxxx Xxxxx
Norme transitorie e finali. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Norme transitorie e finali. La Ditta affidataria del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente. L’Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio.
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Associazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Unione, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recesso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Associazione, su richiesta dell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. L'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli. L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Associazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Le parti danno atto che non è prevista, da parte del Committente, la redazione del DUVRI (Documento Unico ...
Norme transitorie e finali. In vigore dal 12 agosto 2006 1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Norme transitorie e finali. Art. 100
Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale L’attuale assetto organizzativo del Dipartimento Tecnico Patrimoniale (DTP) è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 95 del 28/03/2018 (punto a seguente) e n. 73 del 28/02/2019 (punto b seguente); in particolare:
Norme transitorie e finali. 1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
Norme transitorie e finali. Articolo 28
Norme transitorie e finali. 1. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 comma 2 della L. 240/2010 l’attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti, sentite le strutture competenti in materia di attività didattica.