Norme transitorie e finali Clausole campione
Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale
1. Premessa
a. con la prima si è stabilito, inter alia: • l'accorpamento della “UO Gestione Manutenzione Immobili (SC)” e della “UO Progettazione e Sviluppo Impianti (SC)” nella nuova “UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici” (SC). Tale riorganizzazione avrebbe consentito, come di fatto è poi avvenuto, di far fronte al trasferimento presso altra azienda del direttore della UO Gestione Manutenzione Immobili, nonché di ottimizzare l’impiego del personale (rappresentato in particolare da periti, precedentemente in carico alle due diverse articolazioni complesse), visto il consistente depauperamento attribuibile a diverse cessazioni dal servizio anche per pensionamenti; • il trasferimento della UO Patrimonio (SC) dal Dipartimento Amministrativo al Dipartimento Tecnico Patrimoniale.
b. con la seconda, oltre a delineare l’assetto complessivo del Dipartimento con la costituzione di nuove Unità Operative (UO), si è provveduto a suddividere le funzioni della UO Patrimonio (SC) attribuendole a più strutture del medesimo Dipartimento a seconda della competenza e specificità della materia. L’attuale assetto organizzativo dell’area è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 32 del 29/01/2021 (punto a seguente) e n. 65 del 22/02/2021 (punto b seguente); in particolare:
a. con la prima si è stabilita, tra l’altro, la cessazione del Dipartimento Tecnico con conseguente afferenza diretta in line al Direttore Amministrativo delle strutture complesse Progettazione, Sviluppo ed Investimenti e Gestione del Patrimonio;
b. con la seconda si è provveduto: • a suddividere le deleghe ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 di competenza delle due strutture complesse interessate dalla riorganizzazione sopra elencate; • ad aggiornare l’attribuzione di funzioni, responsabilità e deleghe inerenti alla gestione e adozione di atti amministrativi ai direttori delle due strutture; • a riallocare alcuni settori di attività nelle competenze delle suddette strutture.
Norme transitorie e finali. 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da le...
Norme transitorie e finali. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Norme transitorie e finali. I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
Norme transitorie e finali. In vigore dal 12 agosto 2006 1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Mantova e/o il Distretto Veterinario di ATS Val Padana Mantova provvederanno ad inoltrare all’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Organizzazione, su richiesta delle Amministrazioni, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. Il Comune di Mantova, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Mantova e ATS Val Padana rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Mantova , ATS Val Padana , sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell’Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di M...
Norme transitorie e finali. 1. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 comma 2 della L. 240/2010 l’attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti, sentite le strutture competenti in materia di attività didattica.
2. Nelle more della riorganizzazione dell’Università di cui all’art. 2 comma 2 della L. 240/2010 l’approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all’art. 4 del presente Regolamento compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del personale dell’Ateneo.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 5 comma 7 del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, i parametri di cui al Decreto MIUR 89/2009.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 368/2001 e successive modifiche e delle leggi vigenti in materia.
Norme transitorie e finali. Le parti si danno atto che il presente accordo, lo Statuto e l'atto costitutivo del Fondo individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di previdenza complementare e che tali obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo. Il contributo previsto all'art. 10, e sue successive modificazioni, è dovuto esclusivamente al Fondo istituito per effetto del presente accordo. In sede di atto costitutivo, le parti firmatarie del presente accordo nominano i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 e del Collegio dei sindaci di cui all'art. 7. Le parti si impegnano a revisionare lo Statuto in conformità alle eventuali indicazioni provenienti dalla COVIP, anche alla luce della recente normativa dettata in materia di previdenza complementare.
Norme transitorie e finali. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
