Common use of Arbitro per le controversie finanziarie Clause in Contracts

Arbitro per le controversie finanziarie. In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxx.xx.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Arbitro per le controversie finanziarie. In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxx.xx.

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Samples: Prospetto d'Offerta

Arbitro per le controversie finanziarie. In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 500.000,00 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxx.xx.

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Samples: Assicurazione Di Investimento

Arbitro per le controversie finanziarie. In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraentel'Investitore-Contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente - Contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxx.xx.

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Samples: Prospetto d'Offerta