Archivio storico Clausole campione

Archivio storico. L'archivio storico si trova al piano terra di ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 2 ed è parte dell'immobile di Palazzo Orsoline. L'archivio storico è accessibile su prenotazione degli utenti. Non vi è pertanto un orario di apertura, a titolo indicativo si stima un fabbisogno di cinque (5) ore settimanali di media. Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento delle altre attività in appalto, l'aggiudicatario, in caso di richieste che dovessero superare le otto ore settimanali per più di quattro settimane consecutive può richiedere l'attivazione di ore supplementare da pagare a misura per il periodo eccedente.
Archivio storico. Preziosa fonte di notizie sulla crescita della Città e delle sue attività economiche (il porto e i traffici mercantili, i commerci, le industrie, l’artigianato, l’agricoltura), dagli ultimi anni del secolo XVIII in poi l’archivio accompagna la storia della Camera di Commercio attraverso la vita delle imprese nei vari periodi storici pre e post-unitari.
Archivio storico. I documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni sono trasferiti alla sezione storica per la conservazione permanente contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso (Inventari). Presso l’Archivio di Stato competente per territorio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali (art.69, comma 1, T.U.), sono conservati i documenti della Camera di commercio di Mantova che vanno dall’anno 1300 (statuti delle arti) all’anno 1956.
Archivio storico. Il terminale dovrà essere in grado di salvare e visualizzare almeno gli ultimi 1500 eventi del sistema. Il terminale dovrà offrire un'interfaccia verso PC, mediante il quale dovrà essere possibile effettuare le seguenti operazioni sui dati storici. • trasferire sul PC l'elenco di tutti gli eventi • immagazzinare nel PC di manutenzione le segnalazioni di pericolo per tutti i dispositivi di rivelazione che avessero causato un allarme • trasferire e salvare sul PC di manutenzione i codici di guasto dei rivelatori • cancellare l'archivio storico mediante comando dal PC di manutenzione.
Archivio storico. Ogni centrale dovrà essere in grado di salvare e visualizzare almeno gli ultimi 1500 eventi del sistema. Ogni centrale dovrà offrire un'interfaccia verso PC, mediante il quale dovrà essere possibile effettuare le seguenti operazioni sui dati storici. • trasferire sul PC l'elenco di tutti gli eventi • immagazzinare nel PC di manutenzione le segnalazioni di pericolo per tutti i dispositivi di rivelazione che avessero causato un allarme • trasferire e salvare sul PC di manutenzione i codici di guasto dei rivelatori • cancellare l'archivio storico mediante comando dal PC di manutenzione
Archivio storico. 1. Le carte dell’archivio storico dell’ente sono attualmente custodite presso la ex Scuola Elementare di Salionze. 2. I documenti appartenenti all’archivio di deposito e all’archivio storico possono essere fotocopiati solamente se da tale operazione non derivi danno al documento stesso. 3. I documenti che non possono essere fotocopiati per ragioni di conservazione possono sempre essere fotografati. La fotocopiatura o l’eventuale fotografia dei documenti devono svolgersi all’interno dei locali comunali. Per particolari documentate esigenze, il responsabile del Servizio può autorizzare lo svolgimento di tali operazioni al di fuori dei locali comunali.

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  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Dove vale la copertura? 🗸 L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.

  • Coesistenza di altre assicurazioni ▇▇▇▇▇ restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.