Arte nelle opere pubbliche Clausole campione

Arte nelle opere pubbliche. La legge n. 717 del 1949 stabilisce che, le Amministrazioni dello Stato nelle nuove costruzioni di edifici pubblici, destinino una quota della spesa totale prevista per tali progetti, al loro abbellimento mediante “Opera d’arte”. Qualora il progetto non preveda l’esecuzione in sito di detta “Opera d’arte” (pittura o scultura), la quota percentuale computata, potrà essere impiegata per l’acquisto di Opere d’arte mobili (es. quadri e/o sculture, ecc.) anche per la decorazione degli spazi interni dell’edificio pubblico di progetto. La legge è stata reiterata, dal Governo con DM (Decreto Ministeriale) del 23/03/2006, a titolo “Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949”. Il progetto normativo regionale, individua ambiti di applicazione più ampi della norma statale, includendovi sia edifici pubblici da restaurare o da ristrutturare che le opere infrastrutturali e quindi tutte le tipologie di opere pubbliche. La quota percentuale stabilita è contenuta in una “forchetta percentuale” tra il 2% e lo 0,5% dell’importo totale dei lavori, cioè importo a base d’asta. Tale somma deve essere inserita dai Progettisti incaricati, nel Quadro economico delle Opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 5, alla presentazione del Progetto definitivo/esecutivo per l’approvazione/rilascio del titolo edilizio relativo, nella parte così detta “quadro B – Somme a disposizione”, prevedendo e quindi aggiungendo anche il relativo importo IVA; l’importo è ritenuto garantito dall’arrotondamento del 5% effettuato per eccesso sulle somme di cui al quadro economico relativo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).