La progettazione Clausole campione

La progettazione. La progettazione delle “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” di cui al D.M. n. 170/2022 deve tener conto sia di quanto previsto dall’articolo 2 del citato D.M. sia di quanto indicato negli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” di cui alla nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 del Ministro dell’istruzione. Le scuole secondarie di primo e secondo grado beneficiarie delle risorse di cui al D.M. 170/2022 procedono a redigere il progetto sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”. Il progetto si compone di 6 sezioni, riepilogate nella seguente tabella: 1. Dati generali
La progettazione. 1. La progettazione ha lo scopo di consentire la realizzazione di un intervento tecnicamente e qualitativamente valido, nel rispetto di un rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 2. Viene predisposta sulla base di un documento preliminare nel quale sono individuati gli approfondimenti tecnici ed amministrativi graduati in rapporto alla entità, tipologia e categoria dell’intervento. 3. Gli elementi da tenere in considerazione, gli accorgimenti da adottare; la documentazione ritenuta essenziale; i criteri e le norme tecniche da rispettare per la redazione; i contenuti dei quadri economici, nonché le modalità da seguire dal progettista per la sottoscrizione, sono quelli analiticamente descritti dagli artt. 15, 16 e 17 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 4. La progettazione si articola nei seguenti tre livelli successivi: A) Progettazione preliminare, che consiste in una relazione illustrativa delle ragioni che inducono l’ente alla scelta della soluzione prospettata; alla sua fattibilità tanto sotto gli aspetti tecnici e ambientali e all’utilizzazione dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio; alla possibilità di finanziamento delle opere ed alla individuazione, di larghissima massima, delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa. Nel regolamento attuativo della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, al quale si rimanda per l’applicazione dei criteri da seguire, sono previste le condizioni da rispettare in ordine: • Ai documenti componenti il progetto preliminare (art. 18); • Alla relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19); • Alla relazione tecnica (art. 20); • Allo studio di prefattibilità ambientale (art. 21); • Agli schemi grafici del progetto preliminare (art. 22); • Al calcolo sommario della spesa (art. 23); • Al capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. B) Progettazione definitiva, con la quale, sulla base dell’acquisizione dei necessari studi e pareri, si individuano più compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal progetto preliminare. Consiste quindi in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali; delle caratteristiche dei materiali che saranno impiegati; dell’inserimento delle opere sul te...
La progettazione. Gli incarichi di progettazione sono stati 3.816 sui 2.005 contratti oggetto di osservazione. In media ogni contratto di lavori ha comportato 1,9 incarichi professionali di progettazione. Gli incarichi di progettazione interna hanno riguardato 1.377 contratti su 2.005 (68,7%) e sono stati 2.711; mediamente 1,97 incarichi di progettazione per ogni contratto. Gli incarichi di progettazione esterna hanno riguardato 576 contratti su 2.005 (28,7%) e sono stati 876; in media 1,52 incarichi di progettazione per ogni contratto. Gli incarichi di progettazione sia interna che esterna hanno riguardato 52 contratti su 2.005 (2,6%) e sono stati 229; in media 4,4 incarichi per ogni contratto di cui 122 interni e 107 esterni.
La progettazione. Capo I Modalità di svolgimento dell’attività negoziale: gli strumenti tecnici
La progettazione. La progettazione della nuova 'Rete Metro IP 10', è, di fatto, la risposta dei Sistemi Informativi per aumentare i servizi di connettività, convergenza degli applicativi e servizi rivolti alle stazioni autostradali. Le soluzioni di collaborazione, grazie alla nuova piattaforma di rete dati, consentiranno di creare team efficienti, abbattendo sempre di più i "confini geografici" della nostra realtà aziendale, aumentando la produttività e la sicurezza delle informazioni. Si prevede di attivare nel secondo semestre dell'attuale esercizio, nuove soluzioni di collaborazione, quali conferenze in Telepresence interne ed esterne e servizi legati alla info mobilità e assistenza ai clienti autostradal i. Le attività correttive / evolutive della nuova rete Metro IP, di fatto, saranno principalmente rivolte ad aumentare l'affidabilità e l'efficienza di tutti gli impianti che forniscono servizi per l'esercizio autostradale: tra questi, di rilevanza criticità, l'impianto del Centro Radio Informativo con tutti gli impianti periferici attestati in itinere (PMV, TVCC, colonnine S.O.S., ecc.), l'impianto MCT per la gestione delle piste automatiche, l'acquisizione dei dati pedaggio, la gestione delle piste autostradali, l'impianto VolP e risponditore automatico e di tutti quegli impianti che richiedono la massima affidabilità dei servizi (24 ore per 365 giorni). Adottando le nuove tecnologie di connettività, sarà possibile avvalersi dei servizi video a base IP, come IPTV o le soluzioni di telepresenza, in modo più facile e con costi nettamente inferiori: l'aggiornamento della rete dati, costituirà di fatto la base per la pubblicazione dei servizi e delle applicazioni necessarie ad ampliare il potenziale dell'azienda. L'insieme di switch, router e software (internetworking) permetterà di creare una rete integrata intelligente, adattabile alle attuali e scalabile per le future esigenze aziendali. • Connettività protetta, gestione centralizzata, affidabilità e sicurezza delle informazioni. .~. ~ .•.... X.xX AUTOVIE VENETE Area Operativa/Sistemi Informativi Palmanova, 6 dicembre 2009 • Servizi di qualità in tempo reale, quali applicazioni voce e video, su una piattaforma di rete convergente. • Accesso a informazioni e risorse da qualsiasi luogo, sia dai vari Centri Servizi e Sede sia dai vari caselli autostradali. • Riduzione dei costi di gestione / manutenzione (scalabile e modulare). • Green IT.
La progettazione. Il 94,3% degli incarichi di progettazione affidati e segnalati all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici sono incarichi a professionisti interni (era pari al 70,4% nel 2010). Si deve però rilevare che il dato si riferisce a 228 contratti su un totale di 712 mentre nel 2010 si riferiva a 334 contratti su 764.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché siano dettagliati i lotti cui si partecipa ed i relativi importi; 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)