Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri La Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette E' ammesso lo svolgimento delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo In tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come delle Organizzazioni sindacali abilitate alla fine presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità congiuntamente l'assemblea dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o riducano la normale attività del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatanominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dieci dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli stessi titoli. UNIONMECCANICA ritiene che la presente disciplina abbia carattere contingente, in attesa della definizione organica dei criteri di rappresentatività sindacale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo (ex art. 20 legge n. 300/70) Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto potranno essere concessi i criteri permessi di cui all'art. 35 30 della legge 20 maggio 1970L. n. 300/1970. Agli stessi nonché a quei dipendenti che siano chiamati all'assolvimento di cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso per l'assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della L. n. 300300/1970, sino alla scadenza dell'incarico, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto potranno essere concessi i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie permessi di cui all'art. 3 o 30 della legge n. 300/70. Agli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all'assolvimento di cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso per l'assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/70, sino alla scadenza dell'incarico, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. Per quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto definito nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale. Le società, presso la sede della Direzione generale e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno un albo a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso stipulanti il presente contratto per l'affissione di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornocomunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Organizzazioni. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni suddette comunicazioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essimateria sindacale. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento Un esemplare delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità comunicazioni di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso sopra dovrà essere contestualmente inoltrato alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendarispettive Direzioni.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusu- ra dell'esercizio sociale; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudi- chi opportuno e nei casi previsti dalla legge. Quando particolari esigenze lo richiedano, a giudi- zio dell’Amministratore unico o del Consiglio di Am- ministrazione, l’Assemblea ordinaria può essere con- vocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è convocata a cura dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente del C.d.A. (in esecuzio- ne a conforme delibera di questo), mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argo- menti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante posta elettronica con conferma di re- capito del messaggio, lettera raccomandata con rice- vuta di ricevimento, telegramma o messaggio telefax con ricevuta di ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può esse- re lo stesso fissato per la prima. Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è va- lidamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in cari- ca sono presenti o informati e nessuno si oppone al- la trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i criteri sindaci, se nominati, non partecipano personal- mente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del- la Società, nella quale dichiarano di cui all'artessere infor- mati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stes- si. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno gli enti e delle società iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni. Ogni socio avente diritto di riunirsi intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio e, in tal caso, si applicano le disposi- zioni contenute nell’art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere conferita anche agli amministrato- ri. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di perso- na designata mediante delega scritta, che deve esse- re conservata dalla società. Nella delega deve esse- re specificato il nome del rappresentante con l'in- dividuazione di eventuali facoltà e limiti della de- lega. Se la delega viene conferita per la trattazione singola assemblea ha effetto anche per la seconda convoca- zione. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di materie con- statare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di interesse sindacale e del lavorointervento dell'Assemblea. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costitu- zione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatariepiù di tre soci. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, oSocietà, in caso di impossibilitàsua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in locali nelle immediate vicinanze cui questi non possa o non voglia, alla persona designa- ta dagli intervenuti. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono ri- sultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Se- gretario. Nei casi di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionalilegge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali il verbale vie- ne redatto da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendanotaio.
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Samples: www.atssardegna.it
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri di cui all'art4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, firmatari dell’accordo interconfederale. 35 I membri dell’assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte. E’ consentito alle organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della legge 20 maggio 1970scadenza del quadriennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell’Associazione. Il Presidente alla prima Assemblea utile, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi comunica l’avvenuta variazione per la trattazione presa d’atto. In caso di materie cessazione anticipata e di interesse sindacale e nuova designazione effettuata dell’Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del lavoromembro sostitutivo. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Spetta all’Assemblea di: - Nominare il Consiglio di Amministrazione; - Nominare il Collegio dei Sindaci; - Definire le linee- guida per l’attuazione degli scopi di cui all'artall’art. 3 2 dello Statuto; - Deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione; - Stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato; - Approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime ai soci fondatori; - Delegare al Consiglio e ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni; - Provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione; - L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o delle Organizzazioni sindacali firmatariedal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci. La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax o messaggi di posta- elettronica contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso l’indirizzo indicato, almeno 5 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con preavviso di norma di telegramma – e.mail – o via fax – da inviare almeno 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoprima della riunione. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario sono presiedute dal Presidente di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, FonARCom o, in caso sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea (metà più uno dei componenti) e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per la validità delle adunanze dell’assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di impossibilitàstraordinaria amministrazione, in locali nelle immediate vicinanze è necessaria almeno la presenza di essa3 membri delle associazioni dei datori di lavoro e 3 delle organizzazioni sindacali dei dipendenti. Alle riunioni hanno facoltà Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di partecipare i segretari nazionalistraordinaria amministrazione, regionali e territoriali delle Organizzazioni se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Xxxxxxx membro non può esercitare più di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadue deleghe.
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Samples: www.fonarcom.it
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri, 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONFSAL, firmatari dell'accordo interconfederale. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio. E' consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito. Spetta all'Assemblea di: - nominare il Consiglio di amministrazione; - nominare il Collegio dei sindaci; - definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 35 della 2 dello Statuto; - deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione; - stabilire il compenso per i componenti del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del mandato; - approvare le modifiche allo Statuto e al regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del lavoro (legge 20 maggio 1970n. 388/2000, n. 300comma 2, i lavoratori hanno diritto art. 118 e successive modificazioni e integrazioni); - delegare al Consiglio o ai singoli consiglieri il compimento di riunirsi per la trattazione specifici atti e l'esercizio di materie determinate funzioni; - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di interesse sindacale e del lavoroamministrazione. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole L'Assemblea si riunisce, di norma, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 dal Presidente o delle Organizzazioni sindacali firmatariedal Vicepresidente o dal Collegio sindacale. La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con preavviso di norma di 2 telegramma, e mail o xxx xxx - xx xxxxxxx xxxxxx 0 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoprima della riunione. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario sono presiedute dal Presidente di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue"FORMAZIENDA" o in sua assenza dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle adunanze dell'assemblea, per le quali verrà corrisposta deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la normale retribuzionepresenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONFSAL Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Ciascun membro non può esercitare più di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadeleghe.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Le XX.XX. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole sia fatta congiuntamente dalle stipulanti XX.XX. FIM-FIOM-UILM o unitarie sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle RSU, è ammesso lo svolgimento delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver Di norma l'assemblea avrà luogo alla fine al termine della giornata lavorativa o all'inizio dei periodi di lavorodel turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità XX.XX. daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività nominativi dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatadirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri, 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONFSAL, firmatari dell'accordo interconfederale. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio. E' consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito. Spetta all'Assemblea di: - nominare il Consiglio di amministrazione; - nominare il Collegio dei sindaci; - definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 35 della 2 dello Statuto; - deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione; - stabilire il compenso per i componenti del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del mandato; - approvare le modifiche allo Statuto e al regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del lavoro (legge 20 maggio 1970n. 388/2000, n. 300comma 2, i lavoratori hanno diritto art. 118 e successive modificazioni e integrazioni); - delegare al Consiglio o ai singoli consiglieri il compimento di riunirsi per la trattazione specifici atti e l'esercizio di materie determinate funzioni; - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di interesse sindacale e del lavoroamministrazione. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole L'Assemblea si riunisce, di norma, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 dal Presidente o delle Organizzazioni sindacali firmatariedal Vicepresidente o dal Collegio sindacale. La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con preavviso di norma di 2 telegramma, e mail o xxx xxx - xx xxxxxxx xxxxxx 0 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giornoprima della riunione. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario sono presiedute dal Presidente di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue"FORMAZIENDA" o in sua assenza dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle adunanze dell'assemblea, per le quali verrà corrisposta deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la normale retribuzionepresenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONFSAL Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Xxxxxxx membro non può esercitare più di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadeleghe.
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Assemblea. Nelle unità unita` produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché nonche` durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà verra` corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si di potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività attivita` dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità nell'unita` produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà potra` essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà dovra` avere luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità modalita` di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità nell'unita` produttiva, o, in caso di impossibilitàimpossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Forestazione e approvvigionamento L'UNIONLEGNO e` impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessita` di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacita` di approvvigionamento della materia prima. Resta inteso, altresi`, che saranno verificate le opportunita` di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessita` di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di cui all'artsoci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 35 della legge 20 maggio 1970L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, n. 300l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, i lavoratori hanno diritto se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di riunirsi quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato mediante telegramma, telefax o posta elettronica pervenuti almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso può prevedere anche una data ulteriore di seconda convocazione per la trattazione quale valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia oppure in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di materie amministrazione (nel caso di interesse sindacale nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario , nonché di lavoro nonché durante l'orario visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di lavoro convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei limiti di 10 ore annuequali gli intervenuti potranno affluire, per le quali verrà corrisposta dovendosi ritenere svolta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver riunione nel luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiove sarà presente il presidente. In quest'ultimo caso tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si potranno svolgere durante l'orario tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea delibera con il voto favorevole di lavoro tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatilo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni In tale ipotesi gli amministratori devono segnalare nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto relazione sulla situazione della esigenza di garantire la sicurezza delle persone società e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendasull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Le Xx.Xx. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole sia fatta congiuntamente dalle stipulanti Xx.Xx. Fim-Fiom-Uilm o unitarie sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle Rsu, è ammesso lo svolgimento delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver Di norma l'assemblea avrà luogo alla fine al termine della giornata lavorativa o all'inizio dei periodi di lavorodel turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità Xx.Xx. daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività nominativi dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatadirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente Ccnl, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della 35, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse d'interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali XX.XX. firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilitàd'impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea d'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto 8 ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Samples: Verbale Di Accordo
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell’attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Samples: Verbale Di Accordo