Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. (2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

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Assemblea. (2) Art1. 7 bis: fermo Fermo restando quanto previsto dal successivo artdall’art. 8 33 del CCNL 23 luglio 1976 e ai sensi dell’artdall’art. 23 della Legge 20 mag- gio 19704, n. 300comma 2., i componenti A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle R.S.U. hanno dirittoassemblee dei lavoratori, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per è confermato il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà è corrisposta la retri- buzione normale retribuzione nei limiti di fatto 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 2083 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. Le riunioni potranno riguardare c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi tipologia del servizio espletato non consente di essi. Alle riunioni possono partecipareconciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, previo preavviso al datore può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, dirigenti esterni a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle Organizzazioni Sindacali stipulanti assemblee regolarmente indette, fermo restando il presente contrattolimite individuale annuo di dieci ore. Lo svolgimento delle riunioni durante Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di garantire la sicurezza delle personesalute o privati, la salvaguardia dei beni permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e degli impianti post partum, congedo parentale e il servizio cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di vendita al pubblicocompetenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiConfindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.

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Assemblea. (2) ArtL’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 20 della Legge legge n. 300 del 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti maggio 1970 avra` corso nel rispetto delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno aseguenti mo- dalita`: a1) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma xxxx` comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario Direzione con preav- viso di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario ; 2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorolavorazione, nonché fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4., Parte prima, dell’Accordo intercon- federale 20 dicembre 1993; 3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di la- voratori da tenersi durante l’orario di lavoro, entro lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attivita` degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa; 4) quando nell’unita` produttiva il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le lavoro si svolge a turni l’as- semblea puo` essere articolata in due riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo nella medesima gior- nata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere do- vra` aver luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto dell’esigenza della esi- genza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarita` di svolgi- mento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i no- minativi dei beni e degli impianti e il servizio dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventual- mente far partecipare all’assemblea. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unita` produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al pubblico; tali modalità secondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno concordate aziendalmente tenute, di norma, fuori dalle unita` pro- duttive medesime, con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantile modalita` di cui sopra in quanto compatibili.

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Assemblea. (2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il L’esercizio del diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero assemblea di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per all’articolo 20 della legge n. 300 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità e 1) la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma sarà comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario Direzione con preavviso di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e 2 giorni con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario ; 2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorolavorazione, nonché fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014; 3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro, entro lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa; 4) quando nell’unità produttiva il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in più riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo nella medesima giornata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attua- zione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei beni e degli impianti e il servizio dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’as- semblea. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al pubblico; tali secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 mag- gio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesi- me, con le modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantidi cui sopra in quanto compatibili.

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Assemblea. (2) Art1. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 I dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima degli istituti hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario fuori dall’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’artnormale retribuzione. 2. 208L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni potranno che possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essiessi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. Alle Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto. 4. Le riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoquando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali. 5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata. 6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX. 7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei beni e degli impianti e il servizio dirigenti di vendita cui al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiprecedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

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Assemblea. (2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono la Assemblea dell’E.B.E.R., espressi in numero paritetico dalle OO.AA. e dalle XX.XX., che può essere Ordinaria o Straordinaria. Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l’incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno, la data e il luogo della riunione affisso all’albo sociale presso la sede, nonché via mail ai componenti delle R.S.U. hanno dirittoall’indirizzo da questi comunicato, per l’espletamento del loro mandatocon preavviso di quindici giorni dalla data della Assemblea, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno auna volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,sulla relazione del Consiglio Direttivo, relativa alla attività svolta dall’E.B.E.R.; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti,sul bilancio dell’esercizio sociale, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico; c) 3 sul numero e sulla nomina dei componenti ogni 500 o frazione del Consiglio Direttivo, su proposta presentata congiuntamente dalle OO.AA. e dalle XX.XX.; d) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio Sindacale e sui compensi a loro spettanti; e) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo; f) sui compensi e rimborsi spese spettanti a Presidente e Vicepresidente; g) sui compensi e rimborsi spese per i componenti di 500 dipendenti nelle unità produttive Assemblea e di maggiori dimensioniConsiglio Direttivo; h) sui mandati a riscuotere contributi definiti dai singoli Soci, in aggiunta al numero ed a questi destinati; i) sull’acquisto di cui alla precedente lettera b)quote di società ed Enti, salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale partecipazioni societarie e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28sull’adesione ad Enti ed Associazioni. La convocazione Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio. Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento della Associazione. Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, scrittura privata autenticata e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiregistrata.

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Samples: Statute

Assemblea. L’Assemblea è composta di 24 (2ventiquattro) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno amembri nominati da Soci Fondatori di cui: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Artigiane di cui all’art.1; b) 3 Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Sindacali Confederali regionali dei lavoratori di cui all’art.1. I rappresentanti dell’Assemblea designati dalle Organizzazioni Artigiane e Sindacali Confederali Regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai componenti ogni 300 o frazione dell’Assemblea può essere revocato il mandato in qualsiasi momento dal Socio Fondatore che li ha nominati. Conseguentemente possono essere sostituiti dall’Organizzazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano appartenenza previa lettera raccomandata. In tal caso il consigliere subentrante rimane in carica fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione alla scadenza del mandato del suo predecessore. L’Assemblea si riunisce di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioninorma su convocazione del Presidente dell’Ente o, in aggiunta al numero caso di cui alla precedente lettera b)sua assenza o impedimento, salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordodal Vicepresidente. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma L’Assemblea è convocata per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandatofax o e-mail almeno 12 giorni prima della data della riunione. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere L’Assemblea si riunisce di norma comunicata alla direzione dell’azienda ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei consiglieri dell’Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Ente o dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione devono contenere la fine dell’orario di lavoro indicazione del secondo luogo, giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. Le In fase di rinnovo dell’organo, solo per la prima convocazione, la riunione sarà convocata dal Consigliere più anziano (anzianità anagrafica). Per la validità delle riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario dell’Assemblea è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti, dei quali almeno otto per ciascuna delle parti. È consentita la possibilità di lavorodelega, nonché durante l’orario di lavoro, entro con il limite massimo di dodici ore annuedue deleghe per ciascun componente. La riunione potrà tenersi sia presso la sede sociale, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208sia altrove, purché in Italia, preferibilmente in una città della Regione Lazio. Le riunioni potranno riguardare la generalità deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei lavoratori due terzi degli aventi diritto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in forza nell’unità o gruppi sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di essi. Alle riunioni possono partecipareentrambi, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantida altro consigliere designato dalla stessa Assemblea.

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Samples: Statuto

Assemblea. (2) Art1. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 I dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima degli istituti hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario fuori dall’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’artnormale retribuzione. 2. 208L’assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/ o dalle XX.XX. territoriale firmatarie del presente CCNL. Le riunioni potranno che possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essiessi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. Alle Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto. 4. Le riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoquando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. 5. Qualora nell’istituto il servizio lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata. 6. Previo preavviso al datore di vendita lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX. 7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantiprecedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Assemblea. (2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto diri!o di riunirsi per la trattazione tra!azione di problemi di inte- resse interesse sindacale e del lavoro. Dette De!e riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma com- ma del precedente art. 2826. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione Direzione dell’azienda entro en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazioneeRe!uazio- ne, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retri- buzione retribuzione di fatto fa!o di cui all’art. 208195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattocontra!o. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. (1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali. 2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto La carica di componente dell’assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell’assemblea è rieleggibile. 3. I componenti dell’assemblea sono designati dai Soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal successivo artcomma 2 del presente Articolo. 8 La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e ai sensi dell’artsostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 4. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, Tutti i componenti delle R.S.U. hanno dirittodell’assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, per l’espletamento comma 1, lett. d), del loro mandatoD.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a permessi retribuitidare tempestiva comunicazione a WI.L.A. in caso di perdita degli stessi. Il La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno adalla carica ricoperta. 5. La carica di componente dell’Assemblea ha termine in caso di: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,revoca; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti,dimissioni; c) 3 componenti ogni 500 decadenza; d) decesso; e) esclusione o frazione recesso del Socio che lo ha designato. 6. Nel caso di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero revoca di cui alla precedente lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca. 7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell’assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato. 8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell’assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a X.X.XX. e al nuovo componente. 9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC a W.I.L.A. e al nuovo componente designato. 10. Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l’immediata caducazione di tutti i componenti dell’assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell’articolo 5. 11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l’assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all’unanimità. 12. Nei casi a), b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vic), eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore d) del comma 5 del presente accordoarticolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito. 13. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza. 14. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio Presidente e dal Vice Presidente del diritto Consiglio di Amministrazione nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14. 15. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe. 16. Al termine dell’assemblea viene redatto verbale ad opera di un Segretario, nominato dall’assemblea. Il verbale è approvato dall’assemblea anche nella prima seduta successiva e inviato ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantisoci.

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Samples: Statuto

Assemblea. L’Assemblea ha i poteri ad essa riservati dalla Legge. La convocazione dell’Assemblea, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assem- blea sono regolati dalla legge. Lo Statuto Sociale prevede che le seguenti deliberazioni possano rientrare nella compe- tenza dell’organo amministrativo: - emissione obbligazioni non convertibili; - assunzione delle deliberazioni relative all’istituzione o soppressione di sedi se- condarie; - indicazione di quali tra gli Amministratori e i dirigenti hanno la rappresentanza della Società; - eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - delibere di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile e di scissione, nei casi in cui tali norme siano applicabili. L’Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale. L’articolo 7 dello statuto sociale prevede che l’avviso di convocazione venga pubblicato nei termini pre- visti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previ- ste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Inoltre tale avviso è pub- blicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano il Sole 24 Ore. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio di esercizio e per deliberare su tutte le altre materie sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Non si applicano al funzionamento dell’Assemblea meccanismi diversi da quelli previ- sti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli azionisti che rappresentino, da soli od in- sieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto pos- sono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli artt. 2446, 2447 e 2487 del Codice Civile o dall’articolo 104, secondo xxxxx, TUF (difese OPA), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle eventuali inte- grazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per le pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il termi- ne è ridotto a sette giorni in caso di assemblee convocate ai sensi dell’articolo 104, se- condo comma, TUF. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a nor- ma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una rela- zione da loro predisposta. L’articolo 7 dello Statuto Sociale di Premafin, comma 3, prevede che la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sia attestata da una comu- nicazione alla società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’assemblea, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo. Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti lo Statuto di Premafin non prevede la comunicazione preventiva di cui all’art. 2370, comma 2) Art, Codice Civile. 7 bis: Inoltre lo statuto di Premafin non prevede un termine per il deposito delle azioni, né li- mitazioni al ritiro prima che l’assemblea abbia avuto luogo. La costituzione dell’Assemblea è regolata dalla legge. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda con- vocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a votazione palese. Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione ed a maggioranza relativa ai sensi di legge, fermo restando quanto previsto dal successivo artdalla legge e dallo statuto in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 8 La destinazione degli utili è regolata dalla legge e ai sensi dell’art. 23 21 dello Statuto Sociale. Gli utili netti distribuibili che residuano dedotto quanto destinato a riserva legale sono ripartiti fra le azioni salvo diversa delibera assembleare. E’ sempre salvo il diritto di recesso a norma dell’art. 2437 codice civile, ad esclusione di quanto previsto al secondo comma di tale articolo, ovvero nell’ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla cir- colazione delle azioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l’Assemblea è pre- sieduta dalla persona eletta con il voto della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento maggioranza del loro mandato, a permessi retribuiticapitale rappresentato. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgi- mento dei lavori assembleari stabilendo l’ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento è assistito da un Amministratore designato dal Consiglio. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 redazione del verbale dell’Assemblea sia designato un Notaio. Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o frazione dal Notaio. Al fine di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensionidisciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della società, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per garantendo il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi ciascun Azionista di prendere la paro- la sugli argomenti posti in discussione, l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2000 ha in- trodotto l’adozione di un Regolamento assembleare, che non costituisce parte integran- te dello statuto sociale. Detto Regolamento viene pertanto riproposto agli Azionisti in occasione di ogni riunione assembleare ed è inoltre disponibile sul sito istituzionale del- la società xxx.xxxxxxxx.xx, alla sezione “Assemblea”. Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono illustrati dal Presidente, o da persona da questi incaricata, unitamente alle proposte di deliberazione redatte dal Consiglio di am- ministrazione ed a quelle eventualmente presentate dagli Azionisti. Al temine gli Azio- nisti sono invitati a prendere la parola in merito agli argomenti oggetto di deliberazione. Per dare modo agli Azionisti che desiderano intervenire e per consentire un regolare svolgimento dell’adunanza, gli Azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in limiti ragionevole e comunque non oltre i 20 (venti) minuti. E’ prevista la trattazione facoltà di problemi replica degli Azionisti per l’eventuale riformulazione o chiari- mento delle proprie richieste, qualora l’informativa resa fosse ritenuta carente. Il Consiglio di inte- resse sindacale Amministrazione riferisce in Assemblea in relazione all’attività della Società e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, si adopera per assicurare agli Azionisti un’adeguata informativa affinché pos- sano assumere con cognizione di causa le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere decisioni di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanticompetenza dell’Assemblea.

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Samples: Financial Statement

Assemblea. (2) Art1. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza nell’unità medesima somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di riunirsi lavoro, per la trattazione di problemi di inte- resse ordine sindacale e del dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giornoorganizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le riunioni potranno essere tenute assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 1.700 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario in locali messi a disposizione dall’ApL, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, entro il limite massimo con la partecipazione di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208dirigenti sindacali esterni. 8. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia indire assemblee non retribuite dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle ApL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. (14.1. L’Assemblea è costituita da: 1) il Presidente Confederale; 2) Arti Presidenti pro-tempore delle Federazioni associate; 3) il Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa; 4) tre rappresentanti dei Direttori delle Federazioni Regionali, Provinciali ed Interprovinciali, eletti secondo le modalità di cui all’articolo 17. 14.2. 7 bis: fermo restando quanto previsto Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell’Associazione Nazionale “Terranostra” nonché i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti. 14.3. L'Assemblea si riunisce una volta all’anno. Può essere, altresì, convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal successivo artPresidente Confederale, dal Consiglio Nazionale o sia richiesto da almeno un terzo delle Federazioni associate. 14.4. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandatoL’Assemblea dei Soci è convocata, a permessi retribuiticura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma almeno 15 giorni prima della data della riunione. 14.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 14.6. Ai componenti l’Assemblea, di cui al primo comma, punto 2 del presente articolo, che rappresentano Federazioni Interprovinciali e Provinciali socie con un numero superiore a 10.000 associati, solo ed esclusivamente in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale degli organi della Confederazione, spettano due voti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti numero degli associati per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, Federazione viene attribuito annualmente sulla base dell’ultima campagna associativa conclusa e contabilizzata in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantivia definitiva dalla Confederazione.

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Samples: Statute

Assemblea. (2) Art1. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i I lavoratori in forza nell’unità medesima somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di riunirsi lavoro, per la trattazione di problemi di inte- resse ordine sinda- cale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposi- zione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preven- tivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a di- sposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due as- semblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e no- vembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dal- la ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora se- gnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle organizzazioni sindacali dei la- voratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stes- se con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione han- no diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misu- ra proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nel- l’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento al- l’unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 1.700 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipenden- temente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di la- voro, in locali messi a disposizione dall’ApL, per la discussio- ne di argomenti di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere con la par- tecipazione di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giornodirigenti sindacali esterni. 8. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità organizzazioni sindacali dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia indire as- semblee non retribuite dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.messi a disposizione dalle ApL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro

Assemblea. (L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge n. 300 del 20.5.1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità: 1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno; 2) Artle XX.XX. 7 bis: stipulanti e/o la R.S.U. convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto dal successivo artalla lett. 8 e ai sensi dell’arta), punto 4, Parte Seconda, Sez. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento Seconda del loro mandato, a permessi retribuitiT.U. 10.1.2014; 3) le XX.XX. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per stipulanti e/o la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione nel convocare assemblee retribuite di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione gruppi di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario da tenersi durante l'orario di lavoro del secondo giorno antecedente dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa; 4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può essere articolata in più riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo nella medesima giornata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda, i nominativi dei beni e degli impianti e il servizio dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantisecondo comma dell'art. 35 della Legge 20.5.1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. (2) Art12.1. 7 bis: fermo restando Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia. 12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio che deve avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 12.3. Salvo quanto previsto dal successivo artdall’art. 8 24.1 l’Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. 13.1. Possono partecipare all’assemblea solamente coloro che abbiano depositato le azioni entro il termine di due giorni precedenti la data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che questa abbia avuto luogo. 14.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell’artdi legge, mediante delega scritta, da altro azionista che parimenti sia in condizione di intervenirvi e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società da questa controllata, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative in materia. 23 della Legge 20 mag- gio 1970Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, n. 300anche non azionista, i componenti designata mediante delega scritta. 14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle R.S.U. hanno dirittosingole deleghe, per l’espletamento ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. 15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del loro mandatoconsiglio di amministrazione, a permessi retribuitio da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente. 15.2. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. 16.1 L’assemblea ordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno a:la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di legge. a16.2 L’assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 16.3 L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, (i) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale. 16.4 L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che occupano fino a 200 dipendenti,rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero 16.5 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui alla precedente lettera b)all’articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea. 17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione. 17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati prese in epoca successiva all’entrata in vigore conformità delle norme di legge e del presente accordostatuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 17.3. In ciascuna unità produttiva non possono I verbali delle assemblee ordinarie devono essere superati i limiti previsti sottoscritti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandatopresidente e dal segretario. 17.4. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie I verbali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà assemblee straordinarie devono essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giornoredatti da notaio. 17.5. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulantifronte ai terzi.

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Samples: Statuto Sociale