Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. 2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto. 4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali. 5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata. 6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX. 7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del presente CCNLservizio. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti attuative di cui al capoverso precedente punto 4del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente regolamentazione attua disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto dall'art. 20in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, legge 20.5.70 n. 300Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno L’esercizio del diritto di riunirsiassemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avra` corso nel rispetto delle seguenti mo- dalita`:
1) la convocazione xxxx` comunicata alla Direzione con preav- viso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, nell’istituto dove prestano il loro lavorofermo restando quanto previsto alla lettera a), fuori dall’orario punto 4., Parte prima, dell’Accordo intercon- federale 20 dicembre 1993;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di lavoro nonché gruppi di la- voratori da tenersi durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei attivita` degli altri lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.non interessati all’assemblea stessa;
4. Le ) quando nell’unita` produttiva il lavoro si svolge a turni l’as- semblea puo` essere articolata in due riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo nella medesima gior- nata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà do- vra` aver luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto delle esigenze della esi- genza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli ambienti impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarita` di lavoro svolgi- mento e le esigenze aziendali.
di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turniDovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a i no- minativi dei dirigenti esterni delle XX.XX.
7del Sindacato che si intenda eventual- mente far partecipare all’assemblea. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogoAnalogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unita` produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al precedente punto 4secondo comma dell’art. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 2035 della legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unita` pro- duttive medesime, con le modalita` di cui sopra in quanto compatibili.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. 1(2) Art. I 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti degli istituti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsiriunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, nell’istituto dove prestano il loro le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2retri- buzione di fatto di cui all’art. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL208. Le riunioni che possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi sono indetteessi. Alle riunioni possono partecipare, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con previo preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatidirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli ambienti impianti e il servizio di lavoro e le esigenze aziendalivendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno del L’esercizio del diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario assemblea di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta cui all’articolo 20 della legge n. 300 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità e
1) la normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione2 giorni con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, ricevuta fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la comunicazione dalla struttura Rappresentanza sindacale preposta, informa i uni- taria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4. Le ) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in più riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli ambienti impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di lavoro svolgimento e le esigenze aziendali.
di attua- zione in relazione ai punti 4) e 5). Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turniDovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’as- semblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 mag- gio 1970, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesi- me, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti lavoratori in somministrazione hanno diritto di a riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annuelavoro, per la trattazione di problemi di ordine sinda- cale dentro le quali verrà corrisposta sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposi- zione, idonei sia sul piano logistico sia per la normale retribuzionedistanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preven- tivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a di- sposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due as- semblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e no- vembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dal- la ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora se- gnalato dalle stesse.
2. L’assemblea viene convocata Le assemblee sono convocate dalle RSAorganizzazioni sindacali dei la- voratori stipulanti il presente Ccnl.
3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stes- se con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti.
4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione han- no diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misu- ra proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nel- l’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento al- l’unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 1.700 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/RSU e/o dalle XX.XXanno indipenden- temente dal numero di ore lavorate.
7. territoriali Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare contratto e la generalità dei lavoratori o gruppi rappresentanza di essi sono indettecui all’articolo 16, singolarmente o congiuntamentecomma 1, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di la- voro, in locali messi a disposizione dall’ApL, per la trattazione discussio- ne di materie argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la par- tecipazione di dirigenti sindacali esterni.
38. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività organizzazioni sindacali dei lavoratori ad esse possono indire as- semblee non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga retribuite dei lavoratori a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso loca- li messi a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata disposizione dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.ApL.
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Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno diritto enti che applicano il presente CCNL potranno riu- nirsi all’interno dell’ente di riunirsiappartenenza, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta in locali idonei indicati dal- la normale retribuzione.
2Direzione. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali territo- riali firmatarie del presente CCNLCCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell’anno scolastico, garantendo comunque i servizi mini- mi di funzionamento. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi assemblee in orario di essi sono indettelavoro, indette singolarmente o congiuntamentecongiuntamen- te dalle XX.XX. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell’ente. Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di vol- ta in volta dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale XX.XX. territoriali e del lavoro.
3gli Organi provinciali della FISM. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La dell’Ente cin- que giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni altre XX.XX. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore. All’assemblea potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a partecipare dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella firma- tarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente. La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare dovrà contenere: - il luogo, la data data, l’ora e l’ora nonché la durata dell’assemblea, ; - l’ordine del giorno e giorno; - gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle XX.XX. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro. Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retri- buzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei dirigenti lo- cali dell’Istituto. L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, è a carico del datore di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300lavoro.
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Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno diritto L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XXLa carica di componente dell’assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoroIl componente dell’assemblea è rieleggibile.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire I componenti dell’assemblea sono designati dai Soci, entro trenta giorni antecedenti alla Direzione con preavviso di 5 giorniscadenza prevista dal comma 2 del presente Articolo. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e mediante affissione sostituirlo in luogo accessibile all’interno dell’istitutoqualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario Tutti i componenti dell’assemblea devono possedere i requisiti di lavoromoralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, quando non impediscano o riducano comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a WI.L.A. in caso di perdita degli stessi. La perdita di detti requisiti comporta la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario decadenza di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendalidiritto dalla carica ricoperta.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata La carica di componente dell’Assemblea ha termine in 2 riunioni nella medesima giornatacaso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
6. Previo preavviso Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al datore di lavoro diretto interessato. Dopo la partecipazione all’assemblea revoca, entro 30 giorni, il socio è altresì garantita tenuto a dirigenti esterni delle XX.XXdesignare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nella richiesta presentata Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell’assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle RSA/RSU dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o dalle XX.XXPEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
8. è necessario specificare La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il luogocomponente dell’assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi ovvero in caso di perdita dei dirigenti requisiti di cui al precedente punto 4comma 4 del presente articolo. La In tale ipotesi, il socio, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a X.X.XX. e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente regolamentazione attua quanto previsto dall'artarticolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
10. 20Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, legge 20.5.70 n. 300si ha l’immediata caducazione di tutti i componenti dell’assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell’articolo 5.
11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l’assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all’unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza.
14. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14.
15. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
16. Al termine dell’assemblea viene redatto verbale ad opera di un Segretario, nominato dall’assemblea. Il verbale è approvato dall’assemblea anche nella prima seduta successiva e inviato ai soci.
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Samples: Statuto
Assemblea. 1L’Assemblea è composta di 24 (ventiquattro) membri nominati da Soci Fondatori di cui:
a) Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Artigiane di cui all’art.1;
b) Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Sindacali Confederali regionali dei lavoratori di cui all’art.1. I dipendenti rappresentanti dell’Assemblea designati dalle Organizzazioni Artigiane e Sindacali Confederali Regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai componenti dell’Assemblea può essere revocato il mandato in qualsiasi momento dal Socio Fondatore che li ha nominati. Conseguentemente possono essere sostituiti dall’Organizzazione di appartenenza previa lettera raccomandata. In tal caso il consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. L’Assemblea si riunisce di norma su convocazione del Presidente dell’Ente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea è convocata per fax o e-mail almeno 12 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea si riunisce di norma ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei consiglieri dell’Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Ente o dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli istituti hanno diritto argomenti all’ordine del giorno. In fase di riunirsirinnovo dell’organo, nell’istituto dove prestano solo per la prima convocazione, la riunione sarà convocata dal Consigliere più anziano (anzianità anagrafica). Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti, dei quali almeno otto per ciascuna delle parti. È consentita la possibilità di delega, con il loro lavorolimite di due deleghe per ciascun componente. La riunione potrà tenersi sia presso la sede sociale, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annuesia altrove, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNLpurché in Italia, preferibilmente in una città della Regione Lazio. Le riunioni che possono riguardare la generalità deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei lavoratori due terzi degli aventi diritto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o gruppi in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di essi sono indetteentrambi, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoroda altro consigliere designato dalla stessa Assemblea.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Statuto
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSA/ RSU e/e/ o dalle XX.XX. territoriali territoriale firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro impianti e le esigenze aziendalidella produzione nei cicli continui.
5. Qualora nell'istituto nell’istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'artdall’art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl
Assemblea. 14.1. L’Assemblea è costituita da:
1) il Presidente Confederale;
2) i Presidenti pro-tempore delle Federazioni associate;
3) il Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa;
4) tre rappresentanti dei Direttori delle Federazioni Regionali, Provinciali ed Interprovinciali, eletti secondo le modalità di cui all’articolo 17.
14.2. I dipendenti degli istituti hanno Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di riunirsivoto, nell’istituto dove prestano il loro lavoroPresidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, fuori dall’orario di lavoro il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell’Associazione Nazionale “Terranostra” nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annuei rappresentanti degli altri enti, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneistituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti.
214.3. L’assemblea viene L'Assemblea si riunisce una volta all’anno. Può essere, altresì, convocata dalle RSA/RSU e/tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente Confederale, dal Consiglio Nazionale o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavorosia richiesto da almeno un terzo delle Federazioni associate.
314.4. Le richieste L’Assemblea dei Soci è convocata, a cura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di 5 giorni. La Direzioneetà, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale prepostamediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istitutoposta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma almeno 15 giorni prima della data della riunione.
414.5. Le riunioni potranno avere L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro della riunione e le esigenze aziendaligli argomenti da trattare.
514.6. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turniAi componenti l’Assemblea, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente primo comma, punto 42 del presente articolo, che rappresentano Federazioni Interprovinciali e Provinciali socie con un numero superiore a 10.000 associati, solo ed esclusivamente in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale degli organi della Confederazione, spettano due voti. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300Il numero degli associati per Federazione viene attribuito annualmente sulla base dell’ultima campagna associativa conclusa e contabilizzata in via definitiva dalla Confederazione.
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Samples: Statute
Assemblea. 1L’Assemblea ha i poteri ad essa riservati dalla Legge. I dipendenti degli istituti hanno La convocazione dell’Assemblea, il diritto di riunirsiintervento e la rappresentanza in Assem- blea sono regolati dalla legge. Lo Statuto Sociale prevede che le seguenti deliberazioni possano rientrare nella compe- tenza dell’organo amministrativo: - emissione obbligazioni non convertibili; - assunzione delle deliberazioni relative all’istituzione o soppressione di sedi se- condarie; - indicazione di quali tra gli Amministratori e i dirigenti hanno la rappresentanza della Società; - eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - delibere di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile e di scissione, nell’istituto dove prestano nei casi in cui tali norme siano applicabili. L’Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale. L’articolo 7 dello statuto sociale prevede che l’avviso di convocazione venga pubblicato nei termini pre- visti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previ- ste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Inoltre tale avviso è pub- blicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano il Sole 24 Ore. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio di esercizio e per deliberare su tutte le altre materie sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Non si applicano al funzionamento dell’Assemblea meccanismi diversi da quelli previ- sti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli azionisti che rappresentino, da soli od in- sieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto pos- sono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli artt. 2446, 2447 e 2487 del Codice Civile o dall’articolo 104, secondo xxxxx, TUF (difese OPA), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle eventuali inte- grazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per le pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il termi- ne è ridotto a sette giorni in caso di assemblee convocate ai sensi dell’articolo 104, se- condo comma, TUF. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a nor- ma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una rela- zione da loro predisposta. L’articolo 7 dello Statuto Sociale di Premafin, comma 3, prevede che la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sia attestata da una comu- nicazione alla società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’assemblea, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo. Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti lo Statuto di Premafin non prevede la comunicazione preventiva di cui all’art. 2370, comma 2, Codice Civile. Inoltre lo statuto di Premafin non prevede un termine per il deposito delle azioni, né li- mitazioni al ritiro prima che l’assemblea abbia avuto luogo. La costituzione dell’Assemblea è regolata dalla legge. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda con- vocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a votazione palese. Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione ed a maggioranza relativa ai sensi di legge, fermo restando quanto previsto dalla legge e dallo statuto in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La destinazione degli utili è regolata dalla legge e dell’art. 21 dello Statuto Sociale. Gli utili netti distribuibili che residuano dedotto quanto destinato a riserva legale sono ripartiti fra le azioni salvo diversa delibera assembleare. E’ sempre salvo il diritto di recesso a norma dell’art. 2437 codice civile, ad esclusione di quanto previsto al secondo comma di tale articolo, ovvero nell’ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla cir- colazione delle azioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l’Assemblea è pre- sieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgi- mento dei lavori assembleari stabilendo l’ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento è assistito da un Amministratore designato dal Consiglio. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell’Assemblea sia designato un Notaio. Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Al fine di disciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun Azionista di prendere la paro- la sugli argomenti posti in discussione, l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2000 ha in- trodotto l’adozione di un Regolamento assembleare, che non costituisce parte integran- te dello statuto sociale. Detto Regolamento viene pertanto riproposto agli Azionisti in occasione di ogni riunione assembleare ed è inoltre disponibile sul sito istituzionale del- la società xxx.xxxxxxxx.xx, alla sezione “Assemblea”. Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono illustrati dal Presidente, o da persona da questi incaricata, unitamente alle proposte di deliberazione redatte dal Consiglio di am- ministrazione ed a quelle eventualmente presentate dagli Azionisti. Al temine gli Azio- nisti sono invitati a prendere la parola in merito agli argomenti oggetto di deliberazione. Per dare modo agli Azionisti che desiderano intervenire e per consentire un regolare svolgimento dell’adunanza, gli Azionisti sono invitati a contenere il loro lavorointervento in limiti ragionevole e comunque non oltre i 20 (venti) minuti. E’ prevista la facoltà di replica degli Azionisti per l’eventuale riformulazione o chiari- mento delle proprie richieste, fuori dall’orario qualora l’informativa resa fosse ritenuta carente. Il Consiglio di lavoro nonché durante l’orario Amministrazione riferisce in Assemblea in relazione all’attività della Società e si adopera per assicurare agli Azionisti un’adeguata informativa affinché pos- sano assumere con cognizione di lavoro nei limiti causa le decisioni di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzionecompetenza dell’Assemblea.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Financial Statement
Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno L'esercizio del diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario assemblea di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta cui all'art. 20 della Legge n. 300 del 20.5.1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la normale retribuzione.
2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 5 giorni2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le XX.XX. La Direzionestipulanti e/o la R.S.U. convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, ricevuta fermo restando quanto previsto alla lett. a), punto 4, Parte Seconda, Sez. Seconda del T.U. 10.1.2014;
3) le XX.XX. stipulanti e/o la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i R.S.U. nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo da tenersi durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività dei degli altri lavoratori ad esse non interessati. Lo interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia degli ambienti impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di lavoro svolgimento e le esigenze aziendali.
di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turniDovranno essere preventivamente comunicati all'azienda, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto 4secondo comma dell'art. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 2035 della Legge 20.5.1970, legge 20.5.70 n. 300.
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Assemblea. 112.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio che deve avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
12.3. Salvo quanto previsto dall’art. 24.1 l’Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
13.1. Possono partecipare all’assemblea solamente coloro che abbiano depositato le azioni entro il termine di due giorni precedenti la data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che questa abbia avuto luogo.
14.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da altro azionista che parimenti sia in condizione di intervenirvi e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società da questa controllata, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative in materia. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.
14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio.
16.1 L’assemblea ordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di legge.
16.2 L’assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
16.3 L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.
16.4 L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.
16.5 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.
17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.
17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
17.3. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneverbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
217.4. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNLI verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
17.5. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori copie del verbale, autenticate dal presidente o gruppi da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavorofronte ai terzi.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Samples: Statuto Sociale
Assemblea. 1Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diri!o di riunirsi per la tra!azione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. I dipendenti degli istituti hanno diritto De!e riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo com- ma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di riunirsinorma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di eRe!uazio- ne, nell’istituto dove prestano il loro e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario l’ora- rio di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la normale retribuzione.
2retribuzione di fa!o di cui all’art. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL195. Le riunioni che possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi grup- pi di essi sono indetteessi. Alle riunioni possono partecipare, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con previo preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatidirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contra!o. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario l’orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli ambienti impianti e il servizio di lavoro e le esigenze aziendalivendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle XX.XX.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
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Assemblea. 1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsiL’Assemblea e’ composta da 48 rappresentanti Regionali e Territoriali delle Organizzazioni socie garantendo la paritarietà tra le parti sindacale ed artigiana, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneossia verranno indicati in numero 24 dalle Organizzazioni Artigiane e in numero 24 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. L’assemblea viene Può essere convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX per la trattazione di materie di interesse sindacale in via ordinaria e del lavorostraordinaria.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La DirezioneL’Assemblea, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare rimane in carica per 3 anni e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istitutosi riunisce almeno una volta all’anno.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario Essendo la nomina di lavoroun componente a carattere fiduciario, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatiil socio che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle personeQualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la salvaguardia degli ambienti sostituzione e’ effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell’Organizzazione di lavoro e le esigenze aziendaliappartenenza.
5. Qualora nell'istituto Ogni componente ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della stessa organizzazione. Ogni componente non potrà comunque avere più di una delega. Nel caso di conferimento di deleghe da parte dei componenti assenti all’adunanza, i membri della Assemblea intervenuti ed in possesso di delega, devono al momento della registrazione della loro presenza ai lavori presso la Segreteria, dichiararne il lavoro si svolga a turnipossesso, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornatapena la nullità, della delega stessa.
6. Previo preavviso al datore di lavoro Per la partecipazione all’assemblea è altresì garantita validità delle adunanze dell’Assemblea, il numero dei presenti viene determinato su un elenco nominativo dei componenti, tenuto a dirigenti esterni delle XX.XXcura del Segretario della stessa.
7. Nella richiesta All’Assemblea ordinaria spettano le seguenti attribuzioni: − programmare le linee generali di attività’ dell’Ente Bilaterale ; − analizzare e proporre linee strategiche di azione sulle politiche per l’Artigianato Sardo; − deliberare la nomina dei componenti del Comitato di Gestione, su proposta presentata separatamente dalle RSA/RSU o OO.AA. e dalle XX.XX; − deliberare la nomina, quando non ritenga di lasciare l’incarico al Comitato di Gestione, dei componenti del Comitato di Presidenza, del Presidente e del VicePresidente tra i componenti del Comitato di Gestione stesso, secondo i criteri esposti all’art. è necessario specificare 12; − deliberare la nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti (due effettivi e due supplenti) il luogoCollegio dei Revisori dei Conti e sui compensi a loro spettanti; − approvare annualmente il Bilancio preventivo, proposto dal Comitato di Gestione; − deliberare sull’entità dei compensi e dei rimborsi spettanti al Comitato di Presidenza, al Comitato di Gestione, all’Assemblea, su proposta presentata dai Soci; − deliberare su altri argomenti proposti dai Soci o dal Comitato di Gestione.
8. I componenti dell’Assemblea esprimono il loro voto in modo palese. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la data e l’ora nonché presenza di almeno la durata dell’assembleametà più uno dei membri. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza e’ valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. La convocazione, l’ordine con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4dell’eventuale documentazione, viene effettuata su disposizione del Presidente a mezzo avviso documentato (raccomandata, PEC, fax o mezzi equipollenti), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso viene inviato ai Soci ed ai componenti.
10. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'artseconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattr’ore dopo la prima.
11. 20L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Ente, legge 20.5.70 n. 300con la presenza di almeno i 7/8 dei componenti ed il voto favorevole di almeno 6/7 degli intervenuti.
12. L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente vicario; in mancanza di entrambi, da un componente del Comitato di Presidenza delegato dal Presidente. Chi presiede l’Assemblea verifica la regolarità della costituzione e la validità delle eventuali deleghe.
13. L’Assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.
14. Ai lavori dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
15. I verbali vengono redatti da un segretario nominato dall’Assemblea su proposta di chi presiede la riunione. I verbali verranno inviati ai Soci.
16. Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nei relativi libri sociali.
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